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2A.323/2005 KI-generiert

The case involves an individual appealing against a decision by the Swiss Asylum Commission that rejected his application for asylum and ordered his removal from Switzerland

Geschäftsnummer 2A.323/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision by the Swiss Asylum Commission that rejected his application for asylum and ordered his removal from Switzerland. The individual, who is from Algeria, initially filed the appeal in July 2001 concerning a decision made in June 2001 regarding his expulsion. In May 2005, he submitted both an administrative appeal and a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to be recognized as a refugee or, alternatively, to be granted provisional admission. However, the tribunal found that the appeals were inadmissible as per the relevant asylum legislation, which restricts avenues for challenging decisions related to asylum and expulsion. Consequently, the tribunal determined that no recourse was available against the decision in question.

Legislator-Regeste

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Art. 84 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; The case involves an individual appealing against a decision by the Swiss Asylum Commission that rejected his application for asylum and ordered his removal from Switzerland: Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Verwaltungskosten Fall des Ausschlusses Kognition der Nichtigkeitsbeschwerde Ausländer- und Asylregelung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 cpv. 1 OG
che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile unicamente contro decisioni e decreti cantonali ( art. 84 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.323/2005 /viz

Sentenza del 23 maggio 2005

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Wurzburger, Müller,

cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Enzio Bertola,

contro

Ufficio federale della migrazione,

Quellenweg 15, 3003 Berna,

Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, Webergutstrasse 5, 3052 Zollikofen.

Oggetto

allontanamento dalla Svizzera,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 12 aprile 2005 della Commissione svizzera

di ricorso in materia d'asilo.

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 12 aprile 2005 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso esperito il 12 luglio 2001 da A.________ (Algeria) contro la decisione emessa l'8 giugno 2001 dall'Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione) relativa al suo allontanamento dalla Svizzera nonché ha dichiarato inammissibile il suo scritto del 30 luglio 2001 concernente la concessione dell'asilo;

che il 17 maggio 2005 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale con un unico atto un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che sia conferito effetto sospensivo ad entrambi i rimedi, che egli sia riconosciuto quale rifugiato e, in via subordinata, che l'ammissione provvisoria gli sia concessa;

che, giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. a e c della legge federale sull'asilo, del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), la citata Commissione decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti il rifiuto dell'asilo e l'allontanamento dalla Svizzera e che, quindi, le proprie decisioni non possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo;

che, comunque sia, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro le decisioni di rifiuto dell'asilo e di rinvio dalla Svizzera (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 2 e 4 OG);

che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile unicamente contro decisioni e decreti cantonali ( art. 84 cpv. 1 OG );

che, pertanto, i rimedi di diritto del ricorrente si rivelano di primo acchito improponibili, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso;

che essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, né la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, né l'Ufficio federale della migrazione sono stati invitati a presentare osservazioni (cfr. art. 110 cpv. 1 e 93 cpv. 1 OG);

che, con l'emanazione del presente giudizio, le richieste di conferimento dell'effetto sospensivo sono divenute prive d'oggetto;

che, visto l'esito della causa, le spese processuali, il cui ammontare verrà fissato tenendo conto della leggerezza con cui è stato condotto il procedimento, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'avvocato Enzio Bertola (art. 156 cpv. 1 e cpv. 6, 153 e 153a OG);

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La tassa di giustizia complessiva di fr. 500.-- è posta a carico dell'avvocato Enzio Bertola.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

Losanna, 23 maggio 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: