Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.152/2006 KI-generiert

Bosnian National Denied Residence Permit Renewal After Divorce

Geschäftsnummer 2A.152/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, following his marriage in 2000 to a fellow national residing in Switzerland, was granted a residence permit that was renewed until late 2005. After the couple divorced in 2005, the local immigration authority denied his application for renewing his residence permit and set an order for him to leave the canton by the end of 2005. The decision was upheld by the cantonal government and subsequently by the administrative court. The individual then filed an administrative appeal to the Federal Tribunal, seeking to challenge the rulings regarding his residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 4 vCost, Art. 8 CEDU, Art. 36a OG, Art. 159 OG; Bosnian National Denied Residence Permit Renewal After Divorce: 2.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1).

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Auflösung der Ehe sachliche Unzuständigkeit Familiennachzugsbewilligung Verlust des Bürgerrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
La prassi ha inoltre escluso che dall' art. 9 Cost.
Art. 4 vCost
Art. 8 CEDU
Infine, egli non può nemmeno appellarsi all' art. 8 CEDU : in seguito al divorzio, la relazione che lo legava alla ex moglie non è più intatta (cfr.
Art. 36a OG
3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG .
Art. 159 OG
Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 OG ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.152/2006 /biz

Sentenza del 22 marzo 2006

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Hungerbühler, Müller,

cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

A.A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Oggetto

permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 7 febbraio 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. In seguito al suo matrimonio celebrato il 10 dicembre 2000 con la connazionale B.A.________ (1977), A.A.________ (1973), cittadino della Bosnia Erzegovina, è stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte, titolare di un permesso di dimora nel Cantone Ticino. Il 22 marzo 2001 egli ha quindi ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato fino al 31 ottobre 2005. Con sentenza del 28 giugno 2005, passata in giudicato il 3 agosto successivo, è stato sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi A.________, i quali vivevano separati di fatto dal 15 marzo 2005.

B. Il 26 ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine al 31 dicembre 2005 per lasciare il Cantone. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 6 dicembre 2005. Con sentenza del 7 febbraio 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza il gravame proposto contro il citato giudizio governativo.

C. Il 17 marzo 2006 A.A.________ ha esperito al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla Corte ticinese per un giudizio di merito.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli ( DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).

2.

2.1 Per prassi costante, una decisione d'irricevibilità emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale ( DTF 127 II 264 consid. 1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii). La vertenza avviata in sede cantonale si riferiva al mancato rinnovo del permesso di dimora del ricorrente, cioè un quesito disciplinato dal diritto federale. In linea di principio è quindi data la via del ricorso di diritto amministrativo.

2.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1).

2.3 In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio di un permesso di dimora. In particolare non può appellarsi su questo punto a nessuna disposizione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Anche l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), non contempla un simile diritto ( DTF 115 Ib 1 consid. 1b e rinvio). La prassi ha inoltre escluso che dall' art. 9 Cost. ( art. 4 vCost. ) possa essere dedotto un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione a soggiornare nel nostro Paese ( DTF 126 II 377 consid. 4; 121 I 267 consid. 2 e rispettivi rinvii). Infine, egli non può nemmeno appellarsi all' art. 8 CEDU : in seguito al divorzio, la relazione che lo legava alla ex moglie non è più intatta (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 120 Ib 257 1d) e il citato disposto è pertanto inapplicabile.

3.

3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG .

3.2 Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 22 marzo 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: