Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.135/2005 KI-generiert

National and Children v. Federal Department of Justice and Police (Travel Documents Appeal Dismissed)

Geschäftsnummer 2A.135/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a citizen contesting the refusal of travel documents for himself and his three children, following earlier decisions by the migration office. The federal department responsible for justice and police rejected the request for these documents, prompting the citizen to appeal to the federal tribunal. The tribunal found the appeal insufficiently motivated, as it lacked clear and precise reasoning addressing the decisions it aimed to contest. Additionally, some of the submissions related to the appeal were submitted past the deadline for filing. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 2 OG, Art. 106 cpv. 1 OG, Art. 159 cpv. 2 OG, Art. 36a OG; National and Children v. Federal Department of Justice and Police (Travel Documents Appeal Dismissed): The federal department responsible for justice and police rejected the request for these documents, prompting the citizen to appeal to the federal tribunal. The tribunal found the appeal insufficiently motivated, as it lacked clear and precise reasoning addressing the decisions it aimed to contest. Additionally, some of the submissions related to the appeal were submitted past the deadline for filing. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Reisedokumente Rechte des Kindes Recht auf einen Verteidiger Freizügigkeitsgarantie Schriftstückbeschlagnahme Justiz und Inneres

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 cpv. 2 OG
che il presente ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall' art. 108 cpv. 2 OG (cfr.
Art. 106 cpv. 1 OG
che, per di più, le conclusioni spedite il 4 marzo 2005 sono state presentate dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata fissato dall' art. 106 cpv. 1 OG e sono pertanto inammissibili;
Art. 159 cpv. 2 OG
1, 153 e 153a OG ), mentre non si concedono ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 129 III 107
Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Appeal Against Decision to Execute U.S. Evidence Request Under Hague Convention
DTF 108 Ib 134
che il presente ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall' art. 108 cpv. 2 OG (cfr. DTF 108 Ib 134 consid. 2), e ciò anche se si tiene debitamente conto del fatto che i ricorrenti hanno agito senza l'ausilio di un avvocato;
DTF 118 Ib 134
Cooperative's Appeal on Slaughter Cattle Quota Inadmissible Due to Failure to Address Formal Non-Entry Decision
DTF 123 V 335
Beneficiary's Appeal Dismissed for Failure to Challenge Procedural Non-Entry Decision
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.135/2005 /viz

Sentenza del 10 marzo 2005

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Betschart, Wurzburger,

cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

A.A.________, per sé e in rappresentanza dei figli B.A.________ (1987), C.A.________ (1989) e D.A.________ (1996),

ricorrenti,

contro

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundeshaus West, 3003 Berna.

Oggetto

rifiuto del rilascio di documenti di viaggio,

ricorso di diritto amministrativo contro le decisione emessa il 10 gennaio 2005 dal Dipartimento federale

di giustizia e polizia.

Considerando:

che il 10 gennaio 2005 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto con un'unica decisione i gravami presentati il 2 marzo e il 20 luglio 2004 da A.A.________, cittadino somalo (1940), per sé e in rappresentanza dei figli B.A.________ (1987), C.A.________ (1989) e D.A.________ (1996), contro le decisioni del 13 febbraio e del 7 luglio 2004 con cui l'Ufficio federale delle migrazioni ha negato loro il rilascio di documenti di viaggio;

che il 22 febbraio 2005 il citato Dipartimento ha trasmesso al Tribunale federale per motivi di competenza una lettera datata 9 gennaio 2005 (recte: 9 febbraio 2005) con cui A.A.________ contesta il rifiuto di rilasciare a lui e ai figli i richiesti documenti di viaggio;

che invitato da questa Corte a fornire una copia della decisione impugnata, A.A.________ vi ha dato seguito il 4 marzo 2005 e, nel contempo, ha formulato le proprie conclusioni;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli ( DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami);

che il presente ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall' art. 108 cpv. 2 OG (cfr. DTF 108 Ib 134 consid. 2), e ciò anche se si tiene debitamente conto del fatto che i ricorrenti hanno agito senza l'ausilio di un avvocato;

che, sebbene nella procedura amministrativa la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di una certa diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura ( DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii);

che egli deve esporre le proprie censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni, la motivazione non dovendo necessariamente essere pertinente, ma essendo invece necessario che la stessa sia topica, ossia riferita allo specifico oggetto del litigio ( DTF 123 V 335 consid. 1; 118 Ib 134 consid. 2 e rispettivi rinvii);

che, nella fattispecie in esame, nel loro ricorso del 9 febbraio 2005, i ricorrenti si limitano a dichiarare che contestano la decisione dell'autorità di prima istanza e si riservano d'inviare ulteriormente le motivazioni del loro ricorso;

che un simile scritto - nel quale i ricorrenti non spiegano, mediante una compiuta, chiara e precisa motivazione riferita alle opinioni espresse dall'autorità dipartimentale, perché le argomentazioni contenute nella decisione impugnata sarebbero contrarie al diritto - non adempie manifestamente le esigenze poste dall' art. 108 cpv. 2 OG e sfugge quindi ad un esame di merito;

che, per di più, le conclusioni spedite il 4 marzo 2005 sono state presentate dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata fissato dall' art. 106 cpv. 1 OG e sono pertanto inammissibili;

che, in queste condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ), mentre non si concedono ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG );

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai ricorrenti e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Losanna, 10 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: