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1P.93/2001 KI-generiert

Appeal on Refusal of Supplementary Evidence Admittance During Investigation

Geschäftsnummer 1P.93/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a public law appeal against a decision from the Cantonal Judge of Ticino, which had upheld a public prosecutor's refusal to admit additional evidence in a criminal proceeding. The original case involved allegations of theft, attempted fraud, and document forgery against the individual, who had been arrested and later released on bail. Following multiple requests for the admission of further evidence, which were denied, the individual challenged the denial in front of the federal tribunal, arguing violations of their rights to a fair trial and due process. The appellant contended that the refusal could lead to irreparable harm concerning their defense rights in the ongoing criminal procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 196 CPP, Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 87 OG, Art. 32 cpv. 2 Cost, Art. 6 CEDU, Art. 29 cpv. 2 Cost; Appeal on Refusal of Supplementary Evidence Admittance During Investigation: b) Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione del PP di respingere l'assunzione delle prove proposte dal ricorrente, in applicazione dell' art. 196 CPP /TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI). Esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo ( DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).

Schlagwörter

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Ergänzungsuntersuchung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Versuch im Strafrecht Zwischenentscheid Beweislosigkeit Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 196 CPP
b) Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione del PP di respingere l'assunzione delle prove proposte dal ricorrente, in applicazione dell' art. 196 CPP /TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr.
Art. 284 cpv. 1 lett. a CPP
art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI).
Art. 87 OG
In questo caso, secondo l' art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, RU 2000 417), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv.
Art. 32 cpv. 2 Cost
Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale ( art. 32 cpv. 2 Cost.
Art. 6 CEDU
) e dall' art. 6 CEDU , come pure il diritto di essere sentito ( art.
Art. 29 cpv. 2 Cost
6 CEDU , come pure il diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost.
Art. 87 cpv. 3 OG
Il ricorrente potrà, se del caso, far valere successivamente un'asserita violazione del diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico ( art. 87 cpv. 3 OG ; DTF 101 Ia 161 , 99 Ia 437 consid.
Art. 87 cpv. 2 OG
1c), un prolungamento della durata di una causa o un aumento dei suoi costi, così come gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale, non costituiscono pregiudizi irreparabili secondo l' art. 87 cpv. 2 OG ( DTF 122 I 39 consid.

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.93/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

16 marzo 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente

della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.

Cancelliere: Gadoni.

_______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 31 gennaio 2001 presentato da A.________, Bologna, patrocinato dall'avv.

Pier Felice Barchi, Lugano, contro la decisione emessa il 18 dicembre 2000 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente alla X.________ AG, Zurigo, già patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, ora patrocinata dall'avv. Stefania Cavadini, Lugano, e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale (mancata assunzione di complementi di prova);

Ritenuto in fatto :

A.- Il 16 maggio 1995 la X.________ AG ha presentato una denuncia penale contro ignoti per i titoli di furto, eventualmente appropriazione indebita e tentata truffa.

Essa si è inoltre costituita parte civile e ha chiesto il sequestro di cinque assegni oggetto dei reati. Dopo l'assunzione di informazioni preliminari, il 18 maggio 1995, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha arrestato A.________ (poi liberato su cauzione il 23 giugno successivo) e, nei suoi confronti, ha promosso l'accusa per i titoli di tentata truffa e ricettazione; il 17 marzo 1998 l'accusa è stata estesa al reato di falsità in documenti.

B.- Il PP ha depositato gli atti il 14 settembre 1998. Con istanza del 9 ottobre 1998 A.________ ha postulato l'assunzione di ulteriori prove, in particolare l' interrogatorio di testimoni e l'edizione di documenti. Le domande dell'accusato sono state respinte dal PP con decisione del 12 ottobre 1998. A.________ le ha quindi riproposte al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che, il 18 dicembre 2000, ha respinto il reclamo.

C.- A.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Fa valere una violazione degli art. 8, 9 e 29 Cost. , e degli art. 6 e 14 CEDU .

Il GIAR si rimette al giudizio del Tribunale federale.

Il PP e la X.________ AG chiedono invece di respingere il gravame.

Il 1° marzo 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Considerando in diritto :

1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

b) Il giudizio del GIAR, che conferma la decisione del PP di respingere l'assunzione delle prove proposte dal ricorrente, in applicazione dell' art. 196 CPP /TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI). Esso concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo ( DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).

In questo caso, secondo l' art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, RU 2000 417), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; cfr. sull'art. 87 previgente DTF 124 I 185 consid. 3a, 274 consid. 5b, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 2b, 122 I 109 consid. 3c).

c) In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (cfr. sentenza dell'11 aprile 2000 nella causa P. consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg. ; sentenza inedita del 28 giugno 2000, nella causa H.M., consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici; e la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale ( DTF 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b, 396 consid. 1).

2.- a) Con l'istanza del 9 ottobre 1998 il ricorrente chiedeva l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testi, alcuni confronti e il richiamo di atti giudiziari. Secondo il ricorrente il rifiuto del PP, confermato dal GIAR, di assumere queste prove violerebbe in particolare il suo diritto di essere sentito e i suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento penale.

b) Le censure non possono essere accolte, e ciò a prescindere dal fatto che l'applicazione - senza limitazioni - dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU nella fase istruttoria è dubbia (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 483 e 526). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale ( art. 32 cpv. 2 Cost. ) e dall' art. 6 CEDU , come pure il diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ) e quello di un equo processo giusta l' art. 6 CEDU - nell'ambito di un eventuale processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza.

Anche i postulati, e rifiutati, interrogatori di determinati testi, eventualmente in contraddittorio, come pure l' edizione di atti giudiziari potranno essere effettuati, semmai, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP /TI).

Certo, secondo il ricorrente l'edizione di documenti in sede di istruttoria potrebbe verosimilmente offrire gli spunti per citare al dibattimento ulteriori testimoni; inoltre il Presidente della Corte di merito potrebbe anche non ammettere le prove notificate. Tuttavia il ricorrente non dimostra, né rende verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori, limitandosi, in sostanza, a sostenere che la loro assunzione in sede dibattimentale potrebbe eventualmente risultare difficoltosa:

questa circostanza non è però sufficiente, né determinante.

Il ricorrente potrà, se del caso, far valere successivamente un'asserita violazione del diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico ( art. 87 cpv. 3 OG ; DTF 101 Ia 161 , 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg. ; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1). Come visto (cfr. consid. 1c), un prolungamento della durata di una causa o un aumento dei suoi costi, così come gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale, non costituiscono pregiudizi irreparabili secondo l' art. 87 cpv. 2 OG ( DTF 122 I 39 consid. 1a/bb, 115 Ia 311 consid. 2c; sentenza dell'11 aprile 2000, citata).

3.- Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 87 OG . Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla X.________ AG fr.

1500.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 16 marzo 2001 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, Il Cancelliere