Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.74/2002 KI-generiert

Federal Tribunal Revision Request Inadmissible Regarding Predial Servitude

Geschäftsnummer 1P.74/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision made by a federal court regarding a criminal proceeding against an individual. The individual had previously appealed a decision from a lower court, which was dismissed due to inadequate justification. After announcing an intention to request a revision, the individual failed to follow up, leading the federal court to declare the revision request inadmissible. The individual then sought to challenge a servitude recorded against their property, but the court found that the arguments presented did not meet the requirements for a revision under Swiss law and ultimately deemed the request for judicial assistance also inadmissible, while waiving the court fees due to the individual's financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 90 cpv. 1 OG, Art. 273 cpv. 1 PP, Art. 136 OG, Art. 137 OG, Art. 140 OG, Art. 141 OG; Federal Tribunal Revision Request Inadmissible Regarding Predial Servitude: Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Revisionsverfahren Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Prozessvoraussetzung gesetzliche Fristen Revisionsgesuch im Asylverfahren Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 cpv. 1 OG
che questa Corte ha considerato non adempiuti i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 cpv. 1 OG (per il ricorso di diritto pubblico) e, abbondanzialmente, dall' art.
Art. 273 cpv. 1 PP
1 OG (per il ricorso di diritto pubblico) e, abbondanzialmente, dall' art. 273 cpv. 1 PP (riguardo al ricorso per cassazione);
Art. 136 OG
che, secondo l' art. 136 OG , la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando sono state violate le norme sulla composizione del Tribunale (lett.
Art. 137 OG
che, secondo l' art. 137 OG , la revisione è inoltre ammissibile quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante (lett.
Art. 140 OG
che la domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste ( art. 140 OG );
Art. 141 OG
art. 141 OG ) sono ampiamente scaduti e il diritto dell'istante di presentare una domanda di revisione perento;
Art. 152 cpv. 1 OG
che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede non può essere accolta, ritenuto che l'istanza era priva di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.74/2002/col

Sentenza del 4 marzo 2002

I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,

Catenazzi, Pont Veuthey, supplente,

cancelliere Gadoni.

C.________, ricorrente,

contro

Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

revisione della sentenza emanata il 27 febbraio 2001 dalla

I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

Considerando:

che con sentenza del 27 febbraio 2001 (causa n. 1P.10/2001) la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, statuendo sul ricorso di diritto pubblico dell'8 gennaio 2001 di C.________ contro la decisione emessa il 23 novembre 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in merito a un procedimento penale contro il ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile;

che questa Corte ha considerato non adempiuti i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 cpv. 1 OG (per il ricorso di diritto pubblico) e, abbondanzialmente, dall' art. 273 cpv. 1 PP (riguardo al ricorso per cassazione);

che, con lettera del 30 marzo 2001, il ricorrente ha annunciato una richiesta di revisione del giudizio;

che, non avendo egli dato seguito all'annuncio, il Tribunale federale gli ha comunicato, con atto del 25 maggio 2001, di avere archiviato la lettera e che la stessa sorte sarebbe stata destinata a eventuali suoi ulteriori scritti concernenti la vertenza;

che con domanda di revisione del 18 febbraio 2002 C.________ chiede in particolare la cancellazione di una servitù prediale che egli pretende iscritta a torto a carico di un suo fondo;

che l'istante postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che, secondo l' art. 136 OG , la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando sono state violate le norme sulla composizione del Tribunale (lett. a); quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto (lett. b); quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c); quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d);

che, secondo l' art. 137 OG , la revisione è inoltre ammissibile quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante (lett. a); quando questi, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente (lett. b);

che la domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste ( art. 140 OG );

che, secondo l' art. 141 cpv. 1 lett. a e b OG , la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale, sotto pena di perenzione, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza per i casi previsti dall' art. 136 OG e entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dall' art. 137 OG ;

che il gravame presentato da C.________ non adempie le esigenze di motivazione poste dall' art. 140 OG , in particolare esso non indica quale motivo di revisione è invocato, né giustifica la tempestività nel farlo valere: esso è quindi inammissibile;

che d'altra parte, come visto, l'istante aveva preannunciato una domanda di revisione con uno scritto del 30 marzo 2001, al quale non aveva poi dato seguito;

che un preteso motivo di revisione doveva quindi essergli noto già a quel momento: in tali circostanze, i termini entro cui invocarlo (cfr. art. 141 OG ) sono ampiamente scaduti e il diritto dell'istante di presentare una domanda di revisione perento;

che inoltre, con la sentenza del 27 febbraio 2001, la I Corte di diritto pubblico ha dichiarato inammissibile il ricorso di C.________ siccome non adempiva i requisiti di motivazione: l'istante non può pretendere di sanare ora, con una domanda di revisione, le carenze del precedente gravame (cfr. Elisabeth Escher in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 8.18);

che, d'altra parte, le argomentazioni contenute nell'istanza in esame non riguardano pretesi motivi di revisione secondo gli art. 136 segg. OG, ma vertono sul merito di una controversia concernente una servitù che cruccia l'istante;

che non si darà quindi seguito a eventuali ulteriori scritti dell'istante relativi alla vertenza;

che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede non può essere accolta, ritenuto che l'istanza era priva di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG );

che tuttavia, considerata la natura del litigio e la situazione finanziaria dell'istante, si rinuncia, in via eccezionale, a prelevare una tassa di giustizia;

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. Non si preleva una tassa di giustizia.

3. Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 marzo 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: