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1P.74/2000 KI-generiert

The case involves a public law appeal submitted by an individual contesting a decision regarding denied justice in the proceedings before the Cantonal Court of Grisons against other parties related to a criminal complaint

Geschäftsnummer 1P.74/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal submitted by an individual contesting a decision regarding denied justice in the proceedings before the Cantonal Court of Grisons against other parties related to a criminal complaint. The appeal was filed on February 2, 2000, but the appellant failed to pay the required court fee by the specified deadline. Despite the appellant's subsequent request for exemption from court fees based on financial hardship, this request was deemed untimely and inadmissible. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 150 cpv. 4 OG, Art. 152 OG, Art. 33 cpv. 2 OG, Art. 150 OG, Art. 35 OG, Art. 36a OG; The case involves a public law appeal submitted by an individual contesting a decision regarding denied justice in the proceedings before the Cantonal Court of Grisons against other parties related to a criminal complaint: The appeal was filed on February 2, 2000, but the appellant failed to pay the required court fee by the specified deadline. Despite the appellant's subsequent request for exemption from court fees based on financial hardship, this request was deemed untimely and inadmissible. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung verspätetes Fristerstreckungsgesuch Zahlungsfrist Anwaltskosten unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 cpv. 4 OG
che il richiesto pagamento non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
Art. 152 OG
Art. 33 cpv. 2 OG
152 OG , inoltrata dopo la scadenza del termine fissato per il versamento dell' anticipo, è manifestamente tardiva e quindi inammissibile, ritenuto che il ricorrente non ha chiesto, prima della sua scadenza, di prorogare il citato termine ( art. 33 cpv. 2 OG );
Art. 150 OG
che, infatti, ammettere la tesi contraria significherebbe autorizzare il ricorrente a differire, a suo piacimento, il termine per il pagamento dell'anticipo spese, svuotando in tal modo l' art. 150 OG di ogni senso;
Art. 35 OG
che, inoltre, il ricorrente non ha postulato la restituzione per inosservanza del termine giusta l' art. 35 OG , sia riguardo al versamento delle garanzie processuali sia riguardo alla domanda di esserne dispensato;
Art. 36a OG

Zitierte Rechtsprechung

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5A.5/2000
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Volltext

[AZA 0]

1P.74/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

9 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente

della Corte, Catenazzi e Favre.

Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 febbraio 2000 presentato da A.________, Augio, per denegata giustizia nella procedura di ricorso avviata dal ricorrente dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che lo oppone a B.________, Roveredo/GR, a C.________, Cama, e alla Procura pubblica dei Grigioni, in merito a una denuncia penale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che in data 2 febbraio 2000 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per denegata giustizia nei confronti del Tribunale cantonale dei Grigioni;

che il 10 febbraio 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare entro il 24 febbraio seguente fr. 2000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che il richiesto pagamento non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;

che tale esito non muta per il fatto che il ricorrente, in data 2 marzo 2000, ha inoltrato al Tribunale federale una lettera nella quale, riferendosi in particolare a un ricorso presentato contro una decisione del Tribunale di appello del Cantone Ticino (causa 5A.5/2000), adduce di essere nullatenente e postula quindi di dispensarlo dal pagare le spese processuali;

che l'implicita domanda di essere posto al beneficio dell' assistenza giudiziaria secondo l' art. 152 OG , inoltrata dopo la scadenza del termine fissato per il versamento dell' anticipo, è manifestamente tardiva e quindi inammissibile, ritenuto che il ricorrente non ha chiesto, prima della sua scadenza, di prorogare il citato termine ( art. 33 cpv. 2 OG );

che, infatti, ammettere la tesi contraria significherebbe autorizzare il ricorrente a differire, a suo piacimento, il termine per il pagamento dell'anticipo spese, svuotando in tal modo l' art. 150 OG di ogni senso;

che, inoltre, il ricorrente non ha postulato la restituzione per inosservanza del termine giusta l' art. 35 OG , sia riguardo al versamento delle garanzie processuali sia riguardo alla domanda di esserne dispensato;

che si può rinunciare, eccezionalmente, a riscuotere una tassa di giustizia;

visto l' art. 36a OG ,

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Comunicazione alle parti, alla Procura pubblica e al Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 9 marzo 2000 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, Il Cancelliere