Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.711/2006 KI-generiert

Property Owner's Appeal on Untimely Challenge to Development Plan Revision Upheld

Geschäftsnummer 1P.711/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the revision of the local land-use plan in a municipality. An individual, who owns several plots of land in the municipality, contested the modifications to the land-use plan, claiming he was denied a timely opportunity to appeal due to his residence abroad. The municipal council had adopted the revisions and published them accordingly. When the individual attempted to appeal, his request was deemed inadmissible due to its late submission, prompting further challenges through administrative channels. Ultimately, both the cantonal government and administrative tribunal rejected his appeal, leading him to bring the case before the federal tribunal, seeking to annul the modifications to the land-use plan and restore his plots to their original zoning classification.

Legislator-Regeste

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Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Property Owner's Appeal on Untimely Challenge to Development Plan Revision Upheld: Comunicazione al ricorrente, al Comune di Cavigliano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Nutzungsplanrevision Bauträger Mobiliarvermögen Eröffnung des Entscheids Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 156 cpv. 1 OG
che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

90.2021.31 (2022-03-01) · ti
Owners v. Zoning Board Regarding Restitution of Time for Appeal
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, n. 25 ad art. 33; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006). Inoltre, per tutti i motivi esposti ai conside…»
1C_450/2015 (2017-04-19)
Property Owners' Untimely Appeal Against Land Reclassification Ignored Public Notification
«…, 1C_499/2008 del 25 maggio 2009 consid. 3.2, in: RtiD I-2010 n. 20 pag. 98, 1C_56/2007 del 4 marzo 2008 consid.3.3.2 e 1P.711/2006 del 2 novembre 2006). Ora, quando come in concreto la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti…»
1C_393/2016 (2016-12-05)
Property Owner's Appeal Against Re-zoning Inadmissibility Upheld Due to Untimeliness and Lack of Diligence
«…consid. 6b, in: RDAT II-1999 n. 9 pag. 35, 1C_499/2008 del 25 maggio 2009 consid. 3.2, in: RtiD I-2010 n. 20 pag. 98 e 1P.711/2006 del 2 novembre 2006) e la dottrina, che incombe ai proprietari il compito di interessarsi costantemente riguardo alla s…»
90.2015.16 (2015-07-13) · ti
Property Owners v. State Council (Zoning Appeal Deadline)
«…urigo 2010, n. 25 ad art. 33; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, sentenza del Tribunale federale 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 90.2006.39 del 25 agosto 2006). La…»
90.2011.38 (2014-02-12) · ti
Property Owner v. State Council Regarding Land Use Classification
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006). Va poi dett…»
90.2011.25 (2011-05-11) · ti
Foreign Citizen's Untimely Landscape Plan Appeal Denied
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006); che, in definitiva, è dunque il ricorrente st…»
90.2011.25 · ti
Property Owner's Failure to Monitor Land Use Plan Justifies Denial of Restitutio in Integrum
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006); che, in definitiva, è dunque il ricorrente st…»
90.2011.38 · ti
Appeal Dismissed Against Municipal Development Plan Revision Concerning Plot Zoning
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006). Va poi detto che l'insorgente avrebbe in real…»
90.2015.16 · ti
Property Owners v. State Council Regarding Land Zoning Appeal Deadline
«…urigo 2010, n. 25 ad art. 33; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, sentenza del Tribunale federale 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 90.2006.39 del 25 agosto 2006). La…»
90.2021.31 · ti
Property Owners v. Canton Regarding Zoning Variant Notification
«…schutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, n. 25 ad art. 33; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006). Inoltre, per tutti i motivi esposti ai conside…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.711/2006 /biz

Sentenza del 2 novembre 2006

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Aeschlimann, Reeb,

cancelliere Crameri.

Parti

A.A.________,

ricorrente,

contro

Comune di Cavigliano, rappresentato dal Municipio, 6654 Cavigliano,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6500 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del

Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale

e della mobilità, 6501 Bellinzona,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Oggetto

revisione del piano regolatore del comune di Cavigliano,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 agosto 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che A.A.________, residente in Perù, è proprietario, in comunione ereditaria con B.A.________, C.A.________ e D.________, di alcuni fondi situati nel Comune di Cavigliano, in particolare delle particelle xxx, yyy e zzz;

che nel corso delle sedute del 2 e 3 giugno e 13 ottobre 2003 il Consiglio comunale di Cavigliano ha adottato la revisione del piano regolatore comunale, regolarmente pubblicata nel Foglio ufficiale, agli albi comunali, sui quotidiani ticinesi e presso la cancelleria comunale dal 1° marzo al 1° aprile 2004;

che contro questa modifica A.A.________, con ricorso del 9 aprile 2005, è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo la "riapertura dei termini del ricorso" motivando il ritardo con il fatto ch'egli risiede all'estero;

che con risoluzione del 20 giugno 2006 il Governo cantonale, dichiarato irricevibile il gravame siccome tardivo, ha approvato la revisione del piano regolatore;

che il comproprietario ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 25 agosto 2006, rilevato che il ricorso non era stato interposto entro il termine di 15 giorni ma un anno dopo la pubblicazione, e ritenuto che l'Esecutivo cantonale ha rettamente negato la restituzione in intero contro il lasso dei termini, ha respinto l'impugnativa;

che avverso questo giudizio A.A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullare la contestata modifica del piano regolatore, di mantenere le sue particelle nella zona RP2, suggerendo infine l'aumento dei parametri edificatori della zona;

che non si è proceduto a uno scambio di scritti;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 132 I 140 consid. 1.1);

che salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile in concreto, ha natura meramente cassatoria, per cui le conclusioni ricorsuali che vanno oltre il semplice annullamento della decisione impugnata sono pertanto inammissibili ( DTF 131 I 137 consid. 1.2);

che secondo la costante giurisprudenza, quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto la mancata tempestività del gravame ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);

che il ricorrente, disattendendo questa prassi, si limita ad addurre che sarebbe un errore non esaminare la vertenza nel merito, esprimendosi poi sulle criticate modifiche del piano regolatore, questioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;

che, in effetti, sia il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale amministrativo non hanno rettamente vagliato il ricorso nel merito poiché tardivo, litigioso non essendo, contrariamente all'assunto del ricorrente, il suo diritto di ricorrere, bensì la tardività del gravame;

che la Corte cantonale ha giustamente rilevato che secondo la normativa ticinese (art. 35 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990) e la relativa prassi, confermata dal Tribunale federale, non sussiste di massima un diritto dei proprietari di essere informati personalmente della revisione di un piano regolatore;

che infatti ai proprietari fondiari spetta, di massima, il compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica delle loro particelle e ciò che vale anche per i proprietari che non risiedono nel territorio comunale dove sono siti i fondi (sentenza 1P.329/1998 del 18 febbraio 1999, apparsa in RDAT II-1999 n. 9, emanata nell'ambito di una revisione parziale di un piano regolatore cui, per brevità, si rinvia, dove è stata esaminata compiutamente anche la questione della restituzione in intero contro il lasso dei termini, consid. 5);

che il ricorrente non si esprime del tutto su questa prassi, espressamente richiamata dalla Corte cantonale;

che il ricorso, che disattende le citate esigenze di motivazione, dev'essere quindi dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Comune di Cavigliano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: