Appeal Inadmissibility Due to Missing Impugned Judgment and Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal by an individual against a decision made by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Ticino. The appeal, filed on October 4, 2003, challenged a ruling from September 3, 2003. The individual failed to include a copy of the contested decision with their appeal, despite being instructed to submit it by a specified deadline, and did not request an extension or provide reasons for the omission. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible due to this lack of compliance with procedural requirements, as well as other shortcomings in the appeal's justification. Additionally, a new document submitted after the deadline was considered manifestly late and therefore not reviewed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 cpv. 2 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 89 cpv. 1 OG, Art. 156 cpv. 6 OG, Art. 36a OG; Appeal Inadmissibility Due to Missing Impugned Judgment and Lack of Motivation: Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.598/2003 /col
Sentenza del 10 novembre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
L.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del
3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
visto e considerato:
che il 4 ottobre 2003 L.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro una sentenza del 3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il ricorrente non ha allegato al ricorso una copia della decisione impugnata;
che il Presidente della I Corte di diritto pubblico l'ha quindi invitato, con decreto del 9 ottobre 2003, inviato come atto giudiziario, a produrla entro il 31 ottobre seguente, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 30 cpv. 2 OG ;
che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, non ha postulato una proroga del termine per produrre la contestata decisione né ha sostenuto l'impossibilità di ottenerla;
che del resto non risulta dall'atto di ricorso chi fossero le persone direttamente coinvolte nel procedimento e che non spetta al Tribunale federale condurre indagini al riguardo;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente agli art. 30 cpv. 2 e 90 cpv. 2 OG;
che comunque l'atto di ricorso non adempirebbe i requisiti di motivazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG sicché anche per questo motivo il ricorso sarebbe stato irricevibile ( DTF 127 I 38 consid. 3c);
che il nuovo scritto datato 4 ottobre 2003 ma consegnato alla posta di Lugano 1 il 4 novembre 2003 e pervenuto al Tribunale federale il 5 novembre non può essere esaminato poiché manifestamente tardivo ( art. 89 cpv. 1 OG );
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG );
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 novembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: