Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.55/2003 KI-generiert

Municipality v. Cantonal Grand Council (Master Plan Road Bypass)

Geschäftsnummer 1P.55/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal by a municipality against a decision made by the Cantonal Council regarding a new bypass road. The municipality contested the proposed route of the bypass, which had previously been approved by the Cantonal government as part of the regional transport plan. The Cantonal Council rejected the municipality's appeal and authorized the government to update the planning document based on parliamentary recommendations. The municipality then brought the case to the Federal Tribunal, arguing that the decision violated its rights, specifically citing issues of bias among council members and a lack of due process. However, the Tribunal found that the municipality could not substantiate its claims and deemed the appeal inadmissible, primarily because the municipality did not demonstrate a violation of its autonomy or rights sufficient to warrant judicial intervention in this context.

Legislator-Regeste

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Art. 88 OG, Art. 84 cpv. 1 lett. a OG, Art. 9 cpv. 1 LPT, Art. 22 cpv. 1 LALPT, Art. 26 cpv. 2 LPT, Art. 24 cpv. 3 LALPT; Municipality v. Cantonal Grand Council (Master Plan Road Bypass): La giurisprudenza riconosce tuttavia, eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere secondo l' art. 88 OG alle corporazioni di diritto pubblico quando siano colpite da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti, segnatamente quando intervengano sul piano del diritto privato, o siano colpite in modo analogo a un privato cittadino, per esempio quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o amministrativo ( DTF 123 III 454 consid. 2). La legittimazione a ricorrere è inoltre riconosciuta al Comune quando sia leso nella sua autonomia come detentore del pubblico potere o invochi una violazione della sua esistenza o del suo territorio garantiti dal diritto cantonale ( DTF 125 I 173 consid. 1b, 121 I 218 consid. 2a e rinvii).

Schlagwörter

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Gemeindestrasse Gemeindeautonomie Wegrecht Entscheidungsbefugnis Staatsorgane städtebauliches Problem

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88 OG
2.1 Secondo l' art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.
Art. 84 cpv. 1 lett. a OG
Il ricorso di diritto pubblico tende innanzitutto a proteggere l'individuo da una violazione dei suoi diritti costituzionali compiuta dall'autorità ( art. 84 cpv. 1 lett. a OG ).
Art. 9 cpv. 1 LPT
Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario in modo definitivo e vincolante la destinazione e l'uso ammissibile del fondo; esso per contro vincola le autorità ( art. 9 cpv. 1 LPT , art.
Art. 22 cpv. 1 LALPT
1 LPT , art. 22 cpv. 1 LALPT; DTF 119 Ia 285 consid.
Art. 26 cpv. 2 LPT
art. 26 cpv. 2 LPT , art.
Art. 24 cpv. 3 LALPT
2 LPT , art. 24 cpv. 3 LALPT).
Art. 34 LPT
all' art. 34 LPT ; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Esso non spiega, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv.

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1P.294/2005 (2006-10-20)
Municipality v. Spatial Planning Contradiction
«…el potere pubblico ed è legittimato a proporre il gravame secondo l' art. 88 OG ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003, consid. 2.2, in: RDAT II-2003, n. 41, pag. 151 seg.). 1.3 Anche quando statuisce su ricorsi di diri…»
1P.673/2004 (2005-07-12)
Municipality Land-Use Plan vs. Cantonal Master Plan on Avalanche Zones
«…tima istanza cantonale concernente la relativa adozione ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b; 111 Ia 129 consid. 3c; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003, in: RDAT II-2003 n. 41, consid. 2.2). È in quella sede che essi, se si ritengono lesi nelle loro pr…»
1P.675/2004 (2005-07-12)
Municipality v. Cantonal Authorities regarding Building Code Amendment in Avalanche Risk Zone
«…tima istanza cantonale concernente la relativa adozione ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b; 111 Ia 129 consid. 3c; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003, in: RDAT II-2003 n. 41, consid. 2.2). È in quella sede che essi, se si ritengono lesi nelle loro pr…»
1P.255/2003 (2004-04-14)
Municipality v. Cantonal Directive on Road H 394
«…ricorso di diritto pubblico per violazione dell'autonomia comunale ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b e 4a e rinvii; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003 nella causa Comune di Muzzano, pubblicata in RDAT II-2003, n. 41, pag. 151 seg.; André Jomini, in: A…»
1P.256/2003 (2004-04-14)
Municipality v. Cantonal Great Council (Road Planning Admissibility)
«…ricorso di diritto pubblico per violazione dell'autonomia comunale ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b e 4a e rinvii; sentenza 1P.55/2003 del 15 aprile 2003 nella causa Comune di Muzzano, pubblicata in RDAT II-2003, n. 41, pag. 151 seg.; André Jomini, in: A…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1P.55/2003 /viz

Sentenza del 15 aprile 2003

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,

Aeschlimann e Catenazzi,

cancelliere Gadoni.

Parti

Comune di Muzzano, 6933 Muzzano,

ricorrente,

rappresentato dal Municipio e patrocinato dalla

avv. Michela Ferrari-Testa, 6950 Tesserete,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Gran Consiglio del Cantone Ticino,

6501 Bellinzona,

Oggetto

strada di circonvallazione Agno-Bioggio,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata

il 3 dicembre 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Il 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato, nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese, una scheda di piano direttore concernente la nuova strada di circonvallazione Agno-Bioggio. Contro il contenuto della scheda il Comune di Muzzano è insorto davanti al Gran Consiglio del Cantone Ticino, contestando essenzialmente il tracciato stradale.

Con decisione del 3 dicembre 2002 il Gran Consiglio ha respinto il ricorso e autorizzato il Consiglio di Stato ad aggiornare la scheda di piano direttore secondo i considerandi contenuti nel rapporto della Commissione parlamentare per la pianificazione del territorio.

B. Il Comune di Muzzano impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Governo per una nuova pubblicazione. Fa essenzialmente valere la parzialità di taluni membri del Gran Consiglio e della sua Commissione, nonché una violazione del diritto di essere sentito.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, chiede di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).

Contro le decisioni cantonali di ultima istanza in materia di piano direttore non è di massima ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale ( art. 34 cpv. 1 e 3 LPT ). Né la scheda di piano direttore litigiosa né la decisione impugnata contengono precise e concrete disposizioni fondate sul diritto pubblico federale e vincolanti per ognuno; è quindi di principio aperta in concreto solo la via del ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 121 II 430 consid. 1c, 119 Ia 285 consid. 3e pag. 293).

2.

2.1 Secondo l' art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Il ricorso di diritto pubblico tende innanzitutto a proteggere l'individuo da una violazione dei suoi diritti costituzionali compiuta dall'autorità ( art. 84 cpv. 1 lett. a OG ). Tali diritti sono di principio riconosciuti solo ai privati, mentre le collettività pubbliche, in quanto detentrici del pubblico potere, non possono di massima invocarli né, quindi, impugnare con un ricorso di diritto pubblico una decisione che le concerne in quanto autorità ( DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175, 121 I 218 consid. 2a, 120 Ia 95 consid. 1a).

La giurisprudenza riconosce tuttavia, eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere secondo l' art. 88 OG alle corporazioni di diritto pubblico quando siano colpite da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti, segnatamente quando intervengano sul piano del diritto privato, o siano colpite in modo analogo a un privato cittadino, per esempio quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o amministrativo ( DTF 123 III 454 consid. 2). La legittimazione a ricorrere è inoltre riconosciuta al Comune quando sia leso nella sua autonomia come detentore del pubblico potere o invochi una violazione della sua esistenza o del suo territorio garantiti dal diritto cantonale ( DTF 125 I 173 consid. 1b, 121 I 218 consid. 2a e rinvii).

2.2 Con la decisione impugnata il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del Comune e confermato sostanzialmente la scheda di piano direttore adottata dal Governo. Secondo l'art. 12 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT) il piano direttore assicura una pianificazione coerente e continua del territorio cantonale; esso è inteso in particolare a determinare le grandi linee dell'organizzazione territoriale e dell'uso del suolo (cpv. 1 lett. a), rispettivamente a garantire il coordinamento delle pianificazioni (cpv. 1 lett. b). Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario in modo definitivo e vincolante la destinazione e l'uso ammissibile del fondo; esso per contro vincola le autorità ( art. 9 cpv. 1 LPT , art. 22 cpv. 1 LALPT; DTF 119 Ia 285 consid. 3a), e vieta al Comune di adottare piani regolatori che lo contrastano (cfr. art. 26 cpv. 2 LPT , art. 24 cpv. 3 LALPT). La decisione impugnata non colpisce quindi il Comune ricorrente in modo analogo a un privato cittadino - non del resto legittimato secondo l' art. 88 OG a impugnare il piano direttore ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b pag. 289) - ma lo colpisce nella sua qualità di detentore del pubblico potere. Essa potrebbe di conseguenza essere censurata dal Comune solo per violazione dell'autonomia comunale ( DTF 119 Ia 285 consid. 3b e 4a e rinvii; André Jomini, in: Aemisegger/Kuttler/Moor/ Ruch, editori, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, n. 61 seg. all' art. 34 LPT ; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 100 seg.).

2.3 Il ricorrente non fa tuttavia valere una siffatta violazione, né vi accenna minimamente. Esso non spiega, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , applicabile per costante giurisprudenza anche a un caso come il presente, in quale misura la legislazione cantonale gli conferirebbe, nella pianificazione direttrice, una protetta libertà di manovra, rispettivamente in quale misura gli spazi, che gli sono propri, e entro i quali fruisce di autonomia, sarebbero violati; in definitiva, il ricorso non si fonda affatto su una lesione dell'autonomia comunale che, non dimostrata, non è stata peraltro nemmeno invocata (cfr., sull'obbligo di motivazione, DTF 114 Ia 73 consid. 2a-b, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b; cfr., in generale sulla nozione di autonomia comunale, DTF 128 I 136 consid. 2, 126 I 133 consid. 2 e rinvii). In tali circostanze, le critiche di pretesa violazione di garanzie procedurali generali e del diritto di essere sentito, non fatte valere dal ricorrente in stretta connessione con l'autonomia comunale, ma invocate a titolo indipendente, non possono essere esaminate in questa sede (cfr. DTF 121 I 218 consid. 4a, 120 Ia 95 consid. 2 pag. 100 e rinvii).

3. Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. Vista la natura della controversia e considerato che non sono direttamente in discussione interessi pecuniari del Comune ricorrente, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia ( art. 156 cpv. 2 OG ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si preleva una tassa di giustizia.

3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 15 aprile 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: