Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.497/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Public Law Appeal on Procedural Grounds in Criminal Case

Geschäftsnummer 1P.497/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure where an individual filed a public law appeal against a decision made by the Cantonal Court of Cassation and Criminal Revision, which declared their prior appeal inadmissible due to a lack of timely filing. The individual subsequently sought recourse from the Federal Tribunal, requesting legal assistance and to have the disputed decision annulled. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeals, ultimately determining that the individual failed to sufficiently motivate their claims regarding the alleged arbitrary application of procedural norms. The appeal was dismissed as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 289 cpv.1 CPP, Art. 269 cpv. 1 PP, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 152 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Federal Tribunal Rejects Public Law Appeal on Procedural Grounds in Criminal Case: ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Verhandlungsverschiebung unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zulässige Gründe Ausschluss der öffentlichen Verhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 289 cpv.1 CPP
che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso ( art. 289 cpv.1 CPP /TI), un gravame di A.B.________;
Art. 269 cpv. 1 PP
che, come noto al ricorrente, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie visto ch'egli non fa valere alcuna lesione del diritto federale ( art. 269 cpv.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
1 PP ), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid.
Art. 156 cpv. 1 OG
che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole ( art.
Art. 152 cpv. 1 OG
1 OG ), la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.497/2003 /bom

Sentenza del 4 settembre 2003

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,

Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,

cancelliere Crameri.

Parti

A.B.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, via

Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,

Presidente della Pretura penale, 6501 Bellinzona,

Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via

Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale (istanza di rinvio del dibattimento),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con ordinanza del 16 giugno 2003, contenuta in un verbale della stessa data, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento giunta quel giorno medesimo e dichiarate definitive tre sentenze contumaciali pronunciate nei confronti di A.B.________;

che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso ( art. 289 cpv.1 CPP /TI), un gravame di A.B.________;

che contro questa decisione A.B.________ presenta, il 25 agosto 2003, con un unico allegato, un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di annullare la sentenza impugnata;

che non sono state chieste osservazioni;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 185 consid. 1);

che, come noto al ricorrente, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie visto ch'egli non fa valere alcuna lesione del diritto federale ( art. 269 cpv. 1 PP ), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a);

che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall' art. 289 cpv. 1 CPP /TI ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);

che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione, sicché esso dev'essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente, facendo capo in maniera inammissibile a espressioni sconvenienti, si limita a rilevare che il suo nome (A.B.________) è indicato correttamente solo nella prima pagina della sentenza impugnata e nel dispositivo, mentre nelle altre pagine l'indicazione del nome è diversa (C.B.________);

che si tratta al riguardo manifestamente di una svista, nulla facendo ritenere una confusione di persone, tanto più che le generalità del ricorrente, indicate nella pagina iniziale della sentenza ("A.B.________, fu D.________ e fu E.________ nata F.________ ...") non sono pretese come scorrette;

che la suddetta svista non permette in alcun modo di dedurre che la decisione impugnata non concerna il ricorrente e le sue condanne;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG );

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, al Presidente della Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 settembre 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: