Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.497/2000 KI-generiert

The case concerns a public law appeal filed by an individual challenging a decision made by the appeal commission regarding land consolidation in a municipality

Geschäftsnummer 1P.497/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns a public law appeal filed by an individual challenging a decision made by the appeal commission regarding land consolidation in a municipality. The appeal was submitted to the Federal Tribunal following an unfavorable ruling from the commission. The Tribunal required the appellant to provide a deposit for anticipated court costs but the appellant failed to meet this requirement within the specified timeframe. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible, noting that it could not be examined on its merits.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 150 OG, Art. 150 cpv. 4 OG, Art. 156 cpv. 6 OG, Art. 159 OG, Art. 36a OG; The case concerns a public law appeal filed by an individual challenging a decision made by the appeal commission regarding land consolidation in a municipality: che con decreto del 23 agosto 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare, entro il 6 settembre 2000, l'importo di fr.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss Sicherheitsleistung Bodenrecht Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Zahlungsbefehl Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 150 OG
che, secondo l' art. 150 OG , chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv.
Art. 150 cpv. 4 OG
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito ( art. 150 cpv. 4 OG );
Art. 156 cpv. 6 OG
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG );
Art. 159 OG
che il ricorrente non dovrà rifondere alle controparti un' indennità per ripetibili, visto che esse non hanno presentato una risposta, o hanno comunicato di rinunciarvi o l'hanno ritirata ( art. 159 OG );
Art. 36a OG
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 3]

1P.497/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

2 ottobre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,

presidente della Corte, Catenazzi e Favre.

Cancelliere: Gadoni.

_______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 18 agosto 2000 presentato da Domenico B i a s c a, Lodrino, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione emessa il 21 giugno 2000 dalla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, nella causa che oppone il ricorrente a Adriano eAlessandro B i g n a s c a, Lodrino, patrocinati dall'avv. Franco Janner, Bellinzona, Lorenza Bigna- s c a, Lodrino, patrocinata dall'avv. Flavia Verzasconi, Lugano, Waldo Barelli, Lodrino, e al Patriziato di Lodrino, rappresentato dall'amministrazione patriziale e patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bellinzona, in materia di ricomposizione particellare;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che contro una decisione del 21 giugno 2000 della Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, comunicata il 21 luglio successivo, Domenico Biasca ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico;

che, secondo l' art. 150 OG , chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), e che, se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (cpv. 4);

che con decreto del 23 agosto 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare, entro il 6 settembre 2000, l'importo di fr.

4000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che il ricorrente non ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito ( art. 150 cpv. 4 OG );

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG );

che il ricorrente non dovrà rifondere alle controparti un' indennità per ripetibili, visto che esse non hanno presentato una risposta, o hanno comunicato di rinunciarvi o l'hanno ritirata ( art. 159 OG );

visto l' art. 36a OG ;

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e alla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino.

Losanna, 2 ottobre 2000 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, Il Cancelliere