Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.441/2005 KI-generiert

Parliamentarians' Standing in Health Insurance Premium Calculation Dispute

Geschäftsnummer 1P.441/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, two individuals filed a public law appeal against a governmental decree from June 10, 2005, which set preliminary calculation bases for individual premium reductions in the health insurance scheme for the year 2006. The appellants argued that the cantonal government lacked sufficient legislative delegation to implement such significant reductions through a decree, alleging violations of the principles of legality and the separation of powers. They contended that their rights as members of the Gran Consiglio were directly affected by this decree. The government proposed to dismiss the appeal and impose court costs on the appellants, leading to the Tribunal's examination of the legitimacy of the appeal based on the asserted constitutional violations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 84 cpv. 1 lett. a OG, Art. 51 Cost, Art. 5 cpv. 1 Cost, Art. 88 OG, Art. 85 lett. a OG, Art. 9 Cost; Parliamentarians' Standing in Health Insurance Premium Calculation Dispute: 1.3.2 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell' art. 88 OG ( DTF 125 I 253 consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a). Questa norma attribuisce il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. L' art. 88 OG esclude l'azione popolare a tutela dell'interesse generale; il ricorso di diritto pubblico non è infatti destinato a salvaguardare interessi meramente fattuali né quelli pubblici di portata generale ( DTF 130 I 82 consid. 1.3, 121 I 267 consid. 2; sentenza 1P.126/1997 del 17 luglio 1997, consid. 3, apparsa in RDAT I-1998 n. 1).

Schlagwörter

KI-generiert
Krankenversicherungsprämie sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Gesundheit Beschwerdelegitimation gesetzgebende Gewalt Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 84 cpv. 1 lett. a OG
1.2 I ricorrenti invocano innanzitutto una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG .
Art. 51 Cost
1.3 Secondo la giurisprudenza, il principio della separazione dei poteri, garantito dall' art. 51 Cost./TI , costituisce un diritto costituzionale dei cittadini ai sensi dell' art.
Art. 5 cpv. 1 Cost
Il principio della legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost.
Art. 88 OG
1.3.2 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell' art. 88 OG ( DTF 125 I 253 consid.
Art. 85 lett. a OG
88 OG , nell'ambito del ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali, e non nel quadro di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo l' art. 85 lett. a OG , come peraltro rettamente rilevato dai ricorrenti ( DTF 131 I 291 consid.
Art. 9 Cost
Secondo la giurisprudenza, il divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost.
Art. 156 cpv. 1 OG
Le spese seguono quindi la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

36.2017.43 (2017-07-19) · ti
Insured Property Wealth vs. Disposable Income for Premium Reduction
«…parazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale dei cittadini (cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X., 1P.441/2005; DTF 131 I 291 consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito) L'art. 59 cpv. 1 lett. c dell…»
PVG 2013 4 (2013-12-31) · gr
Municipal Task Delegation Appeal Time-Barred Despite Ultra Vires Act
«…nale dei cittadini (DTF 131 I 291 cons. 2.1, 128 I 327 cons. 2.1 e sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2005 1P.441/2005). Nel nostro cantone, accanto alla giurisdizione amministrativa, la CstC conosce però anche una giu- risdizione costitu…»
U 2012 116 (2013-04-30) · gr
Challenge to Municipal Electricity Utility Delegation and Contract Validity
«…cittadini (DTF 131 I 291 cons. 2.1, 128 I 327 cons. 2.1 e sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2005 1P.441/2005). Nel nostro - 12 - cantone, accanto alla giurisdizione amministrativa, l…»
V 2009 7 (2009-12-08) · gr
Municipal Council Resolution Annulment for Usurpation of Executive Power
«…diritto costituzionale dei cittadini (DTF 131 I 291 cons. 2.1; 128 I 327 cons. 2.1 e STF del 10 novembre 2005 1P.441/2005). Ne consegue che la competenza di questo Giudice, in qualità di Corte costituzionale, a statuire in materia va ne…»
V 2009 7 (2009-12-08) · gr
Municipal Council v. Municipality Regarding Transfer of Executive Functions
«…diritto costituzionale dei cittadini (DTF 131 I 291 cons. 2.1; 128 I 327 cons. 2.1 e STF del 10 novembre 2005 1P.441/2005). Ne consegue che la competenza di questo Giudice, in qualità di Corte costituzionale, a statuire in materia va ne…»
36.2008.56 (2008-05-19) · ti
Applicant v. State: Health Insurance Subsidy Eligibility Based on Outdated Income Metric
«…parazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale dei cittadini (cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X., 1P.441/2005; DTF 131 I 291 consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito).* *L'art. 59 cpv. 1 lett. c…»
36.2006.120 (2006-10-23) · ti
Applicants v. Executive: Reduction of Health Insurance Premium Subsidies Income Limit
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settem…»
36.2006.124 (2006-10-23) · ti
Challenge to Reduced Health Insurance Subsidy Income Limits
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settem…»
36.2006.71 (2006-10-23) · ti
Challenge to Reduction of Health Insurance Subsidy Threshold
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settem…»
36.2006.72 (2006-10-23) · ti
Challenge to Reduced Health Insurance Subsidy Income Limit
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settem…»
36.2006.120 · ti
Council Exceeded Authority by Lowering Health Insurance Subsidy Income Limit
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settembre 1998 nella causa H., 36.1998.5…»
36.2006.124 · ti
Family v. Canton on Health Insurance Subsidy Limit
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settembre 1998 nella causa H., 36.1998.5…»
36.2006.71 · ti
Family Health Insurance Subsidy Appeal Based on Unlawful Income Limit Reduction
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settembre 1998 nella causa H., 36.1998.5…»
36.2006.72 · ti
Family Appeal Against Reduced Health Insurance Subsidy Eligibility Threshold
«…ovembre 2005, in mancanza di legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento governativo (1P.441/2005). 2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settembre 1998 nella causa H., 36.1998.5…»
36.2008.56 · ti
Appeal Against Rejection of Health Insurance Subsidy Based on Statutory Income Limit
«…parazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale dei cittadini (cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X., 1P.441/2005; DTF 131 I 291 consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito).* *L'art. 59 cpv. 1 lett. c…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1P.441/2005 /biz

Sentenza del 10 novembre 2005

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Nay, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

Manuele Bertoli,

Marina Carobbio Guscetti,

ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

decreto esecutivo del 10 giugno 2005 concernente le

basi di calcolo preliminari per l'applicazione delle riduzioni individuali di premio nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2006,

ricorso di diritto pubblico contro il decreto del 10 giugno 2005 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 14 giugno 2005, n. 131 pag. 188 e seg., è stato pubblicato il decreto esecutivo 10 giugno 2005 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente le basi di calcolo preliminari per l'applicazione delle riduzioni individuali di premio nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2006.

B. Avverso questo decreto esecutivo Manuele Bertoli e Marina Carobbio Guscetti presentano un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di annullarlo. In sostanza fanno valere che il Governo cantonale, in assenza di una delega legislativa sufficiente, non potrebbe ridurre, in maniera così sensibile come quella prevista, facendo capo a un decreto esecutivo, una serie di parametri fissati dalla legge senza violare il principio di legalità e quello della separazione dei poteri.

Il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame e di porre le spese processuali a carico dei ricorrenti.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 321 consid. 1).

1.2 I ricorrenti invocano innanzitutto una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG . Asseriscono che l'art. 49 della legge ticinese di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie, del 26 giugno 1997 (LCAMal), concernente l'adeguamento delle basi di calcolo, non costituirebbe una delega legislativa sufficiente per permettere al Consiglio di Stato, sulla base del criticato decreto esecutivo, di ridurre sensibilmente una serie di parametri fissati dalla stessa norma. Secondo i ricorrenti, quest'asserita violazione dei principi di legalità e della separazione dei poteri comporterebbe pertanto la nullità del contestato decreto. Essi aggiungono che la riduzione dei parametri previsti dalla LCAMAL ha effetti importanti sui diritti dei cittadini, per cui, quali membri del Gran Consiglio del Cantone Ticino, si ritengono direttamente lesi dal decreto impugnato. Al loro dire, il Governo cantonale avrebbe volutamente optato per la forma del decreto esecutivo per evitare l'ordinaria procedura di revisione della citata legge cantonale da parte del Parlamento. Essi insistono sulla circostanza che la competenza a decidere sui limiti di reddito costituirebbe una scelta di politica sociale, la cui determinazione spetterebbe al Gran Consiglio, la competenza governativa essendo limitata, al loro dire, agli aggiornamenti annuali ordinari, quali gli adeguamenti al rincaro o a fattori analoghi, ma nulla più. La finalità dell'operazione governativa sarebbe la riduzione del numero dei beneficiari e dei costi per il Cantone, non l'aggiornamento annuale dei parametri legali, obiettivo politicamente legittimo, ma che dovrebbe essere raggiunto per il tramite di una formale modifica legislativa.

1.3 Secondo la giurisprudenza, il principio della separazione dei poteri, garantito dall' art. 51 Cost./TI , costituisce un diritto costituzionale dei cittadini ai sensi dell' art. 84 cpv. 1 lett. a OG ( DTF 131 I 291 consid. 2.1, 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3 inedito). Il principio della legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost. ), eccetto nella sua portata specifica nell'ambito del diritto penale e tributario, non costituisce un diritto costituzionale individuale, ma un principio costituzionale la cui violazione non può essere fatta valere a titolo indipendente, ma soltanto in relazione con la lesione del principio della separazione dei poteri e di quello della parità di trattamento, del divieto dell'arbitrio o di un diritto costituzionale specifico ( DTF 129 I 161 consid. 2.1 e rinvii, 128 I 327 consid. 4.2; cfr. anche DTF 129 I 346 consid. 5.1).

1.3.1 La legittimazione a invocare la violazione di questi due principi, sui quali è imperniato il gravame, dev'essere esaminata e decisa sulla base dell' art. 88 OG , nell'ambito del ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali, e non nel quadro di un ricorso per violazione del diritto di voto secondo l' art. 85 lett. a OG , come peraltro rettamente rilevato dai ricorrenti ( DTF 131 I 291 consid. 1.1, 123 I 41 consid. 5b in fine, 122 I 90 consid. 2a e b, 112 Ia 136 consid. 2b; sentenza 1P.77/1998 del 26 novembre 1998, consid. 6c, apparsa in RDAT I-1999 n. 11; Karl Spühler, Die Praxis de staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 179, n. 657). Secondo la giurisprudenza, il ricorso per violazione del principio della separazione dei poteri non conferisce infatti al cittadino un diritto generale a impedire atti statali lesivi delle norme disciplinanti la competenza, ma soltanto ch'egli non sia leso nei suoi diritti personali da siffatti atti ( DTF 123 I 41 consid. 5b in fine e rinvii).

1.3.2 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell' art. 88 OG ( DTF 125 I 253 consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a). Questa norma attribuisce il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. L' art. 88 OG esclude l'azione popolare a tutela dell'interesse generale; il ricorso di diritto pubblico non è infatti destinato a salvaguardare interessi meramente fattuali né quelli pubblici di portata generale ( DTF 130 I 82 consid. 1.3, 121 I 267 consid. 2; sentenza 1P.126/1997 del 17 luglio 1997, consid. 3, apparsa in RDAT I-1998 n. 1).

1.3.3 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione e a dimostrarla ( DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c, 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto; cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4), si limitano semplicemente a richiamare gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 88 OG e a rilevare che il criticato decreto esecutivo lederebbe direttamente i loro diritti a partecipare a una corretta modifica legislativa quali deputati membri del Gran Consiglio e quali cittadini attivi per il tramite del referendum facoltativo.

1.3.4 La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro, segnatamente al Gran Consiglio nel caso di specie, non conferisce, tuttavia, conformemente alla costante prassi, una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell' art. 88 OG , in gioco essendo la tutela di compiti pubblici e non potendo il funzionamento degli organismi pubblici o politici costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico giusta l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG , previsto per la tutela di diritti individuali ( DTF 123 I 41 consid. 5c/aa e 5c/ee, 121 I 252 consid. 1a, 112 Ia 174 consid. 3a; sentenza 1P.77/1998 consid. 6d e rinvii, citata). Secondo la giurisprudenza, il divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ), cui accennano in via subordinata i ricorrenti, non conferisce poi, da solo, una posizione giuridica protetta ai sensi dell' art. 88 OG ( DTF 129 I 113 consid. 1.5, 217 consid. 1.3, 126 I 81).

1.3.5 Certo, se come nella fattispecie l'atto impugnato è un decreto, per fondare la legittimazione è sufficiente che la persona che intende impugnarlo possa, con un minimo di verosimiglianza, essere colpita un giorno dalla regolamentazione e subire un certo pregiudizio: ai fini dell'ammissibilità del ricorso secondo l' art. 88 OG è pertanto in tal caso sufficiente che la persona sia virtualmente lesa nei suoi diritti costituzionali ( DTF 130 I 82 consid. 1.3, 124 I 145 consid. 1c, 11 consid. 1b, 123 I 112 consid. 1b).

1.3.6 In concreto i ricorrenti non rendono tuttavia per nulla verosimile che sono effettivamente o potrebbero, per lo meno virtualmente, essere toccati dal criticato decreto governativo. Come già si evince dal titolo, il decreto concerne le basi di calcolo soltanto per l'anno 2006 e il suo art. 2 precisa ch'esso entra in vigore immediatamente e che mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2006. Ora, i ricorrenti neppure adducono che per l'anno 2006 potrebbero essere toccati personalmente dagli effetti dell'impugnato decreto, segnatamente riguardo ai criticati limiti di reddito litigiosi comportanti una possibile riduzione individuale dei loro premi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2006, o escludendola. Ne segue che il ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.

1.4 I ricorrenti, come già rilevato, riconoscono espressamente che secondo la giurisprudenza le censure da loro sollevate non sono proponibili con un ricorso per violazione del diritto di voto ( DTF 123 I 41 consid. 6b e c con numerosi riferimenti), nell'ambito del quale la loro legittimazione sarebbe pacifica in quanto cittadini attivi nel Cantone Ticino ( DTF 130 I 290 consid. 1.2, 121 I 357 consid. 2a). Con questo rimedio il cittadino non può infatti far valere che l'atto impugnato violerebbe il suo diritto di partecipare all'attività legislativa o di controllarla, nel senso, per esempio, che per un determinato atto sarebbe stato oltrepassato il limite delle competenze delegate (sentenze 1P.77/1998, consid. 6b e 1P.126/1997, consid. 2c, citate).

2. Ne segue che il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. Le spese seguono quindi la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 10 novembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: