Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.352/1999 KI-generiert

Property Owner v. Traffic Light Installation Appeal

Geschäftsnummer 1P.352/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A real estate company filed a public law appeal against a government communication regarding the installation of a traffic light near their property, which they claimed was not properly publicized or approved as required. The situation arose during a public road reorganization project, where the traffic light's new positioning was seen to potentially disturb the company’s business operations due to its proximity. The company argued that the installation was illegal due to the lack of proper procedures and claimed the traffic light would infringe on their property rights. The council maintained that the traffic light installation fell within their legal authority without necessitating a formal decision or prior public announcement, leading to a dispute over the administrative process and the company's right to object.

Legislator-Regeste

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Art. 22ter vCost, Art. 89 OG, Art. 93 OG, Art. 101 cpv. 2 OSStr, Art. 107 cpv. 3 OSStr, Art. 106 OSStr; Property Owner v. Traffic Light Installation Appeal: The situation arose during a public road reorganization project, where the traffic light's new positioning was seen to potentially disturb the company’s business operations due to its proximity. The company argued that the installation was illegal due to the lack of proper procedures and claimed the traffic light would infringe on their property rights. The council maintained that the traffic light installation fell within their legal authority without necessitating a formal decision or prior public announcement, leading to a dispute over the administrative process and the company's right to object.

Schlagwörter

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öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung Verwaltungsakte Anspruch auf rechtliches Gehör Missachten des Rotlichts Strassenverkehrsrecht Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 22ter vCost
bile con l' art. 22ter vCost.
Art. 89 OG
dopo il termine di ricorso di cui all' art. 89 OG , senza
Art. 93 OG
( art. 93 OG ; DTF 125 I 71 consid.
Art. 101 cpv. 2 OSStr
Giusta l' art. 101 cpv. 2 OSStr , i segnali e le de-
Art. 107 cpv. 3 OSStr
Ai sensi dell' art. 107 cpv. 3 OSStr , per colloca-
Art. 106 OSStr
dall' art. 106 OSStr e dal regolamento della legge cantonale
Art. 106 cpv. 2 OSStr
dall' art. 106 OSStr e dal regolamento della legge cantonale
Art. 84 cpv. 1 lett. a OG
ni è ammissibile, giusta l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG , solo

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 3]

1P.352/1999

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O

27 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-

sidente della Corte, Catenazzi e Scartazzini, supplente.

Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di di diritto pubblico dell'11 giugno 1999

presentato dalla

Immobiliare Besso SA , Lugano, rappresenta-

ta dal suo amministratore unico Edo De Bernardis, Massagno,

contro lo scritto dell'11 maggio 1999

del Consiglio di Sta -

to del Cantone Ticino , in merito alla posa di un impianto

semaforico;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

La Immobiliare Besso SA è proprietaria della

particella n. 1311 RFD di Lugano-Besso, su cui sorge l'al-

bergo Scandinavia, appartenente alla società; il fronte

nord-orientale del fondo segna il confine con Via Besso.

Nell'ambito di una nuova sistemazione di questa strada, il

cui progetto esecutivo, fondato su una relazione tecnica

dell'ottobre 1992, era stato pubblicato il 13 luglio 1993,

l'ente pubblico ha previsto l'impianto di un palo semafori-

co in corrispondenza del mappale in discussione. Il 1° feb-

braio 1996 è stato dichiarato chiuso, per intervenuta tran-

sazione, un procedimento di espropriazione promosso nei

confronti della Società relativamente a un'area espropriata

di 4 m2 della suddetta particella. In uno scambio di corri-

spondenza, protrattosi dal luglio 1998 all'aprile 1999 tra

l'amministratore unico della società e il Dipartimento del

territorio del Cantone Ticino, si sono discussi possibili

adattamenti progettuali dell'impianto semaforico in prossi-

mità dell'albergo.

B.-

Mediante scritto dell'11 maggio 1999 il Con-

siglio di Stato del Cantone Ticino ha esposto che l'impian-

to era anteriore alla pubblicazione dei piani relativi alla

formazione della corsia per il traffico pubblico appena

realizzata; ha precisato che nella relazione tecnica dell'

opera pubblicata ai sensi della legge cantonale sulle stra-

de del 23 marzo 1983 si era semplicemente confermato il

mantenimento dell'impianto. L'Esecutivo cantonale faceva

altresì rilevare che, in via generale, la posa di nuovi im-

pianti semaforici, eseguita in base all'Ordinanza federale

sulla segnaletica stradale (art. 107 cpv. 3 lett. m), non

necessitava comunque di alcuna pubblicazione; osservava

che, in concreto, i servizi competenti del Dipartimento del

territorio avevano nondimeno sottoposto al proprietario i

piani del nuovo impianto, spostando parzialmente il palo

semaforico allo scopo di aderire alle richieste della so-

cietà. Considerato che il nuovo palo era stato posato sul

fondo di proprietà dello Stato e che la relativa posa non

richiedeva particolari procedure, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che i servizi predisposti avevano agito nel ri-

spetto delle leggi e del diritto di essere sentito.

C.-

Contro il suddetto scritto governativo, rite-

nuto dalla società destinataria quale provvedimento impu-

gnabile per carenza di decisione formale, la Immobiliare

Besso SA interpone al Tribunale federale un ricorso di di-

ritto pubblico. Afferma di aver dovuto, nel corso dell'ese-

cuzione dei lavori, intervenire presso le autorità cantona-

li e il Municipio di Lugano per chiedere la sospensione

della sistemazione dell'opera non indicata nel progetto

esecutivo pubblicato. L'impianto semaforico, che per la

prossimità dell'albergo causa alla sua proprietà grave di-

sturbo e molte probabili immissioni moleste, risulta in ef-

fetti abusivo in quanto la sua posa non era stata a suo

tempo né pubblicata né approvata, malgrado dovesse regolar-

mente essere data agli interessati la facoltà di opporsi

contro simili progetti. Invocato l'arbitrio e una violazio-

ne del diritto di essere sentito, fa valere che l'impianto

realizzato sarebbe, sia per impatto che per nuova ubicazio-

ne, ben diverso da quello precedente, per cui esso, meno

discosto e più incombente sul proprio fondo, avrebbe dovuto

essere considerato nuova opera sottoposta alle regole pro-

cedurali di pubblicazione previste in tal caso. La ricor-

rente fa valere una restrizione della proprietà incompati-

bile con l' art. 22ter vCost. , segnatamente con il principio

della proporzionalità. Lamenta pure una violazione dell'

art. 6 n. 1 CEDU , in quanto l'Esecutivo cantonale, statuen-

do sull'opera in discussione, non avrebbe giudicato quale

tribunale indipendente.

D.-

Il Consiglio di Stato propone, in via princi-

pale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via su-

bordinata, di respingerlo.

In data 1° settembre 1999 la ricorrente ha prodot-

to, senza esserne stata invitata, un ulteriore scritto.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

a) L'allegato che la ricorrente ha prodotto

dopo il termine di ricorso di cui all' art. 89 OG , senza

esserne stata invitata, deve essere stralciato dagli atti

( art. 93 OG ; DTF 125 I 71 consid. 1d/aa pag. 77).

b) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con

piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-

no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-

gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125

II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).

2.-

La posa di un semaforo costituisce una regola-

mentazione funzionale del traffico ai sensi dell'art. 3

cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale,

del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), sottoposta unica-

mente alle disposizioni previste dall'ordinanza sulla se-

gnaletica stradale, del 5 settembre 1979 (OSStr; RS

741.21). Giusta l' art. 101 cpv. 2 OSStr , i segnali e le de-

marcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è

ordinato dall'autorità, e seguendo la procedura dell'arti-

colo 107. Ai sensi dell' art. 107 cpv. 3 OSStr , per colloca-

re le demarcazioni e, fra l'altro, i segnali luminosi

(lett. m), non sono necessarie né decisioni né pubblicazio-

ni. Misure di questo genere sono comunque impugnabili nell'

ambito della procedura d'opposizione e di ricorso prevista

dall' art. 106 OSStr e dal regolamento della legge cantonale

di applicazione della legislazione federale sulla circola-

zione stradale. In particolare, giusta l' art. 106 cpv. 2

OSStr , contro le decisioni cantonali di ultima istanza può

essere inoltrato ricorso al Consiglio federale, conforme-

mente alla PA.

3.-

a) Come ha rilevato il Consiglio di Stato nel-

la risposta del 13 agosto 1999, il ricorso di diritto pub-

blico per violazione di diritti costituzionali dei cittadi-

ni è ammissibile, giusta l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG , solo

contro le decisioni e i decreti cantonali. Nella fattispe-

cie è dubbio che lo scritto 11 maggio 1999 del Consiglio di

Stato costituisca una decisione impugnabile; questo dubbio

è del resto stato avanzato dalla stessa ricorrente. D'altra

parte, il citato scritto non regola in modo unilaterale e

imperativo un rapporto giuridico tra due parti (sulla no-

zione di decisione impugnabile v. DTF 113 Ia 232 consid. 1,

125 I 313 consid. 2a-b e rinvii). Inoltre, secondo l' art.

84 cpv. 2 OG , il ricorso di diritto pubblico, quale rimedio

straordinario, ha carattere sussidiario ed è pertanto am-

missibile soltanto qualora la pretesa violazione di diritto

non possa essere sottoposta, mediante azione o altro rime-

dio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale

( DTF 108 Ia 113 consid. 1b, 119 Ia 178 consid. 1a), que-

stione che, come si è visto, è esaminata d'ufficio dal Tri-

bunale federale.

b) In queste circostanze merita pertanto tutela la

conclusione del Governo cantonale laddove eccepisce che la

ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, impugnare l'atto

litigioso con un ricorso amministrativo al Consiglio fede-

rale (art. 73 cpv. 1 lett. c PA); ne risulta che il ricorso

di diritto pubblico è inammissibile.

c) Non giova alla ricorrente far valere una viola-

zione del diritto di essere sentito criticando che i piani

a suo tempo depositati, rispettivamente il progetto esecu-

tivo pubblicato il 13 luglio 1993, non sarebbero stati suf-

ficientemente chiari, impedendole in tal modo di rendersi

conto della mole e dell'ubicazione del previsto impianto.

In effetti, la ricorrente non ha mai contestato, né conte-

sta oggi, la nuova sistemazione stradale come tale, previ-

sta dal citato progetto esecutivo. Trattandosi della posa

di un semaforo nel senso di una regolamentazione funzionale

del traffico, determinante è il fatto che l' art. 106 OSStr

non disciplina l'opposizione contro progetti esecutivi,

bensì unicamente contro i segnali (cpv. 1 lett. b), rispet-

tivamente prevede il ricorso avverso le decisioni cantonali

di ultima istanza aventi per oggetto simili provvedimenti.

Ne segue che, contro la posa del nuovo impianto semaforico,

sarebbe stato possibile, di massima, il ricorso al Consi-

glio federale.

d) È vero che la ricorrente ha invocato pure, sia

davanti al Consiglio di Stato che nel ricorso di diritto

pubblico, una violazione dell' art. 6 n. 1 CEDU , sostenendo

che l'impianto semaforico in discussione aumenterebbe per

gli utenti della sua proprietà gli effetti nocivi legati

alla sua vicinanza. È altrettanto vero che l'esame di tale

censura non rientra nella competenza del Consiglio federa-

le, bensì in quella del Tribunale federale ( DTF 125 II 417

consid. 4a-e pag. 424 segg., 120 Ib 224 consid. 1a-b).

Il Tribunale federale interpreta la nozione conven-

zionale di "contestazione di diritti e di doveri di carat-

tere civile" di cui all' art. 6 n. 1 CEDU nel senso lato da-

ta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La citata

norma non concerne quindi unicamente le contestazioni di

diritto privato in senso stretto, ma pure gli atti ammini-

strativi adottati dall'autorità nell'esercizio del potere

pubblico, a condizione ch'essi producano un effetto deter-

minante sui diritti di carattere privato quali il diritto

di proprietà ( DTF 119 Ia 88 consid. 3b, 122 I 294 consid.

3d;

Arthur Haefliger/Frank Schürmann , Die Europäische Men-

schenrechtskonvention und die Schweiz, 2aed., Berna 1999,

pag. 134 e segg.;

Mark E. Villiger , Handbuch der Europäi-

sche Menschenrechtskonvention, 2aed., Zurigo 1999, n. 380

pag. 243 e n. 384 pag. 245 seg.). Il quesito di sapere se

l' art. 6 n. 1 CEDU si applica alla fattispecie può essere

lasciato aperto.

La ricorrente fa valere infatti che l'impianto se-

maforico, per la mole e per la vicinanza all'albergo, le

arreca grave pregiudizio. Ora, essa non tenta di dimostrare

in quale modo il leggero spostamento dell'impianto rispetto

all'ubicazione iniziale lederebbe i suoi diritti di pro-

prietà nella loro esistenza, nella loro estensione o nel

loro esercizio. La censura si rivela pertanto in ogni caso

insufficientemente motivata ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF

DTF 125 I 71 consid. 1c e rinvii) ed è quindi inammissibi-

le.

e) In queste circostanze si giustifica di trasmet-

tere gli atti di causa al Consiglio federale (cfr. art. 32

cpv. 4 lett. a OG e DTF 121 I 93 ).

4.-

Per le ragioni esposte, il gravame si rivela

inammissibile. Visto l'esito dell'impugnativa, le spese

vanno poste a carico della ricorrente ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi,

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli atti di causa sono trasmessi al Consiglio

federale.

3.La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a

carico della ricorrente.

4. Comunicazione al rappresentante della ricorren-

te, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al Consiglio

federale svizzero.

Losanna, 27 gennaio 2000

VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,