Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.289/2003 KI-generiert

Landowner Appeal of Order to Comment on Demolition Execution Inadmissible

Geschäftsnummer 1P.289/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law dispute in Switzerland regarding a demolition order issued to an individual for a wall built at the boundary of two properties. The order, initially enforced in 2001, required the individual to demolish and relocate the wall to comply with legal distance regulations. Following the individual's failure to comply, the local authority authorized a contractor to execute the demolition. The individual later challenged an invitation to submit observations about the execution process before the Tribunal federal, arguing against the authority's decision. However, the court found the appeal to be inadmissible due to a lack of legal grounds and insufficient justification in the individual's arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 86 cpv. 1 OG, Art. 87 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Landowner Appeal of Order to Comment on Demolition Execution Inadmissible: The order, initially enforced in 2001, required the individual to demolish and relocate the wall to comply with legal distance regulations. Following the individual's failure to comply, the local authority authorized a contractor to execute the demolition. The individual later challenged an invitation to submit observations about the execution process before the Tribunal federal, arguing against the authority's decision. However, the court found the appeal to be inadmissible due to a lack of legal grounds and insufficient justification in the individual's arguments.

Schlagwörter

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Abbruchbefehl verfassungsrechtliche Rüge Eigentumsrecht Zwischenentscheid Kompetenzstück Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 cpv. 1 OG
che il ricorrente, il quale non ha impugnato il precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, non indica perché il contestato invito a presentare eventuali osservazioni costituirebbe una decisione cantonale di ultima istanza ( art. 86 cpv.
Art. 87 OG
che, quindi, il ricorso è inammissibile dal profilo dell' art. 87 OG ;
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid.
Art. 156 cpv. 1 OG
che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.289/2003 /bom

Sentenza del 27 maggio 2003

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,

Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, casa La Grida, 6535 Roveredo GR,

Municipio di Rossa, 6548 Rossa,

Presidente del Circolo di Calanca, Tribunale e Ufficio del Circolo di Calanca, 6543 Arvigo.

Oggetto

ordine di demolizione,

ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza del 16 aprile 2003 della Presidente del Circolo di Calanca.

visto e considerato:

che con precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, cresciuto in giudicato, la Presidente del Circolo di Calanca ha ordinato a A.________ di demolire e arretrare alla distanza legale un muro eretto al confine tra le particelle n. 1336 e 1354 del Comune di Rossa, e ciò conformemente a un precedente decreto del 20 maggio 1996 che contemplava la possibilità dell'esecuzione surrogatoria;

che il 1° giugno 2002 la Presidente di Circolo, accertata la mancata esecuzione, ha ordinato a un'impresa di eseguire le opere di demolizione e arretramento, in accoglimento di un'istanza della vicina B.________;

che con ordinanza del 16 aprile 2003 la Presidente di Circolo ha invitato l'interessato a presentare le proprie osservazioni, limitatamente all'esecuzione surrogatoria e a eventuali fatti nuovi verificatisi dopo l'emanazione del decreto 1° giugno 2002;

che, con scritto del 6 maggio 2003, A.________ insorge contro questa ordinanza dinanzi al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti ( DTF 128 I 46 consid. 1a);

che il ricorrente, il quale non ha impugnato il precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, non indica perché il contestato invito a presentare eventuali osservazioni costituirebbe una decisione cantonale di ultima istanza ( art. 86 cpv. 1 OG ) o una decisione incidentale che gli causerebbe un pregiudizio irreparabile, né ciò è ravvisabile nella fattispecie;

che, quindi, il ricorso è inammissibile dal profilo dell' art. 87 OG ;

che, inoltre, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;

che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c);

che il ricorso in esame, il quale non indica del tutto come e perché la criticata ordinanza sarebbe arbitraria (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1), non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG );

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Municipio di Rossa e alla Presidente del Circolo di Calanca.

Losanna, 27 maggio 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: