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1P.228/2003 KI-generiert

The case involves a legal dispute concerning a pair of individuals who were accused of failing to adequately secure their dog, resulting in charges of acts against public safety

Geschäftsnummer 1P.228/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning a pair of individuals who were accused of failing to adequately secure their dog, resulting in charges of acts against public safety. Following a procedural decision that dismissed their opposition as untimely, they subsequently appealed to a higher court, which dismissed their appeal. Despite being informed of potential deficiencies in their appeal and a requirement to pay a fee to cover judicial expenses, the individuals refused to pay or withdraw their appeal. Consequently, their lack of payment led to the appeal being declared inadmissible by the higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 150 cpv. 4 OG, Art. 156 cpv. 6 OG, Art. 36a OG; The case involves a legal dispute concerning a pair of individuals who were accused of failing to adequately secure their dog, resulting in charges of acts against public safety: ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Normenkontrolle verspätete Gebührenzahlung Beschwerdelegitimation Untätigkeitsklage verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 cpv. 4 OG
che, l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
Art. 156 cpv. 6 OG
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.228/2003 /col

Sentenza del 27 maggio 2003

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,

Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,

cancelliere Crameri.

Parti

i coniugi S.________,

ricorrenti,

contro

Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

decreto di stralcio,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto e considerato:

che, con decreto di accusa del 29 aprile 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha dichiarato i coniugi S.________ autori colpevoli di atti contro la pubblica incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il loro cane;

che, con decisione del 30 gennaio 2003, il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento perché l'opposizione presentata dagli interessati era tardiva;

che la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 27 marzo 2003, ha respinto un ricorso degli accusati;

che il 7 aprile 2003 essi hanno presentato, direttamente alla CCRP, e da questa Autorità tosto trasmessa per competenza al Tribunale federale, un' "opposizione" al citato giudizio;

che il 24 aprile 2003 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato ai coniugi S.________ che il ricorso pareva inammissibile per carenza di motivazione, e li invitava ad anticipare entro il 15 maggio seguente fr. 1000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che il 15 maggio 2003 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale che non avrebbero effettuato il versamento richiesto né ritirato il ricorso;

che, l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG );

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione ai ricorrenti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 maggio 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: il cancelliere: