Federal Tribunal Rejects Recourse on Formal Procedural Grounds in Private Prosecution Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against another person for crimes including misappropriation and fraudulent management. The public prosecutor in the relevant Swiss canton decided not to pursue the case, leading the accused to appeal to a higher court. However, the higher court deemed the appeal inadmissible due to procedural deficiencies. The individual subsequently challenged this decision before the Federal Tribunal, seeking to have the initial charges reinstated and requesting legal assistance. Ultimately, the court found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal reasoning provided by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 186 cpv. 1 CPP, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 186 CPP, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 152 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Federal Tribunal Rejects Recourse on Formal Procedural Grounds in Private Prosecution Case: 1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c).
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.219/2003 /bom
Sentenza del 27 maggio 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
M.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso di diritto pubblico contro il decreto del 27 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A. Il 30 gennaio 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di B.________, denunciato da M.________ per i reati di appropriazione indebita, impiego illecito di valori patrimoniali e amministrazione infedele.
B. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con giudizio del 27 marzo 2003, ha stralciato dai ruoli un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante il 31 gennaio 2003; ha ritenuto ch'essa, così come gli ulteriori allegati prodotti dall'istante, non adempiva i requisiti dell' art. 186 cpv. 1 CPP /TI.
C. M.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, implicitamente, di accogliere l'istanza di promozione dell'accusa e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 128 I 177 consid. 1).
1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c).
In particolare, e ciò è noto al ricorrente (v. cause 1P.141/2002, sentenza del 9 aprile 2002, 1P.237/2003, sentenza del 28 aprile 2003 nei suoi confronti), quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall' art. 186 CPP /TI ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
1.3 Il ricorrente, come già nei precedenti gravami, non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria la suddetta norma. Il ricorso non adempie quindi manifestamente i requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ); l'implicita domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata, dev'essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG ).
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 maggio 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: