Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.181/2003 KI-generiert

Illegal Entry Ban Challenge Dismissed for Procedural and Substantive Flaws

Geschäftsnummer 1P.181/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was accused of violating Swiss immigration law by illegally entering the country, despite being subject to an entry ban. Following an accusation decree, a judge confirmed the infraction but chose not to impose a penalty since the individual had been immediately removed from the country. Displeased with this decision, the individual submitted a public law appeal to the Federal Tribunal, requesting annulment of the judgment and legal assistance. However, the appeal was found to be inadmissible due to insufficient motivation and failure to explain the alleged violations of rights, leading to a dismissal of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 152 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Illegal Entry Ban Challenge Dismissed for Procedural and Substantive Flaws: 1.3 Il ricorso non adempie manifestamente i citati requisiti di motiva-zione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente, espri-mendosi su procedure e censure diverse e mischiandole, non spiega infatti, secondo le esigenze dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi la decisione impugnata, di cui ha rinunciato a chiedere la motivazione, sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

Schlagwörter

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illegale Einreise Verletzung von Verfahrensrechten unentgeltliche Rechtspflege Rückkehrrecht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 23 cpv. 1 LDDS
Presente l'opponente, il Giudice, preso atto che le parti avevano rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza e a ricorrere, ha confermato l'infrazione ma mandato esente da pena l'accusato in applicazione dell' art. 23 cpv. 1 LDDS , essendo egli stato immediatamente respinto al confine.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Il ricorrente, espri-mendosi su procedure e censure diverse e mischiandole, non spiega infatti, secondo le esigenze dell' art. 90 cpv.
Art. 156 cpv. 1 OG
Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ): la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro priva di motivazione, dev'essere infatti respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole ( art.
Art. 152 cpv. 1 OG
1 OG ): la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro priva di motivazione, dev'essere infatti respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.181/2003 /viz

Sentenza del 4 aprile 2003

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,

Nay e Catenazzi,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Marco Villa, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

Giudice della Pretura penale, Marco Ambrosini,

via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

Oggetto

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del

10 marzo 2003 del Giudice della Pretura penale.

Fatti:

A. Con decreto di accusa del 20 marzo 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.________ colpevole di aver violato la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stra-nieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), per essere entrato illegalmente in Svizzera il 18 febbraio 2000 dal valico stradale di Pizzamiglio (Vacallo); e ciò, nonostante il divieto di entrata dell'Ufficio federale degli stranieri valido sino al 15 luglio 2001, intimatogli poche ore prima dalle guardie di confine di Chiasso. Il PP ha quindi proposto la condanna del prevenuto a tre giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

B. Il Giudice della Pretura penale, considerata l'opposizione dell'accusato al decreto d'accusa, ha indetto il dibattimento per il 10 marzo 2003. Presente l'opponente, il Giudice, preso atto che le parti avevano rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza e a ricorrere, ha confermato l'infrazione ma mandato esente da pena l'accusato in applicazione dell' art. 23 cpv. 1 LDDS , essendo egli stato immediatamente respinto al confine.

C. Contro questa decisione A.________ presenta, con un unico allegato, "un ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo" al Tribunale federale. Chiede, implicitamente, l'annullamento del giudizio impu-gnato; postula inoltre di concedergli l'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro con-clusioni ( DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).

1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile visto che il ricorrente sembra censurare l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove e la violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi conte-nere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a).

1.3 Il ricorso non adempie manifestamente i citati requisiti di motiva-zione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente, espri-mendosi su procedure e censure diverse e mischiandole, non spiega infatti, secondo le esigenze dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi la decisione impugnata, di cui ha rinunciato a chiedere la motivazione, sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

1.4 Il ricorrente parrebbe far valere, in maniera contraddittoria, che il decreto di accusa del 20 marzo 2000 non gli sarebbe stato notificato e ch'egli non avrebbe presentato l'opposizione del 7 aprile 2000, opposizione comunque da lui riproposta. Egli non fa tuttavia valere che l'accesso agli atti gli sarebbe stato negato durante il dibattimento del 10 marzo 2003, né dimostra perché i lamentati vizi non sarebbero stati sanati in quell'evenienza, per cui la critica sarebbe comunque infondata.

1.5 Qualora si volesse ravvisare nell'atto del ricorrente un ricorso di diritto amministrativo, questo sarebbe ugualmente inammissibile. Innanzitutto, non è impugnabile con tale rimedio il divieto di entrata (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG; DTF 110 Ib 397 ). Inoltre, l'atto ricorsuale sarebbe privo di motivazione, visto che il ricorrente si limita semplicemente a richiamare un ricorso di diritto amministrativo pre-sentato il 26 ottobre 2000 al Dipartimento federale di giustizia, con il quale sembra si fosse lamentato di non aver ricevuto il decreto di divieto di entrata, che peraltro non sarebbe stato conforme a non meglio precisate esigenze formali.

2. Le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ): la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro priva di motivazione, dev'essere infatti respinta, il ricorso non avendo alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 152 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Procuratore pubblico del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 4 aprile 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: