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1P.142/2002 KI-generiert

Complainant v. Insurance Company and Cantonal Appellate Court

Geschäftsnummer 1P.142/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving an insurance complaint, an individual reported a case against an insurance company to the public prosecutor in Ticino. Subsequently, the prosecutor decided not to proceed with the case, citing a lack of substantial evidence for any crime. The individual then sought to appeal this decision to the Cantonal Court, which deemed their appeal inadmissible due to insufficient grounds and lack of clarity in the allegations. The individual later submitted a public law appeal to the Federal Tribunal, which found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 186 cpv. 1 CPP, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 186 CPP, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Complainant v. Insurance Company and Cantonal Appellate Court: Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Versicherungsgesellschaften Forderungseingabe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Opfermitverantwortung gesetzliche Versicherungspflicht Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 186 cpv. 1 CPP
che il 31 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall' art. 186 cpv.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid.
Art. 186 CPP
che il 31 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall' art. 186 cpv.
Art. 156 cpv. 1 OG
che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.142/2002 /mde

Sentenza del 9 aprile 2002

I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi,

cancelliere Crameri.

M.________,

ricorrente,

contro

Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Arturo Garzoni, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,

Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

decreto di non luogo a procedere

(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 31 gennaio 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

visto e considerato:

che il 27 dicembre 2001 M.________ ha denunciato la società d'assicurazione La Basilese di Lugano riguardo alla trattazione di un caso assicurativo;

che il 14 gennaio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando alcun concreto e grave indizio di reato giustificante il suo intervento;

che il 31 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall' art. 186 cpv. 1 CPP /TI, visto ch'egli si limitava, in modo alquanto confuso, a ribadire la sua tesi accusatoria, senza rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza;

che avverso questa pronunzia M.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti ( DTF 127 I 92 consid. 1);

che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;

che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3c);

che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall' art. 186 CPP /TI ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);

che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG );

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: