Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_5/2016 KI-generiert

Claimant Seeks Revision of Federal Supreme Court Judgment on San Gottardo Tunnel Renovation Vote

Geschäftsnummer 1F_5/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous ruling made by the Swiss Federal Tribunal regarding a federal vote on amendments to a law related to road transit in the Alpine region. The initial appeal was dismissed, and the individual requesting the revision contended that the Tribunal had overlooked significant facts relevant to the case, particularly relating to the language used in an official report referenced in the earlier decision. The individual sought to reserve the right to withdraw the revision request if deemed unnecessary, without making clear legal conclusions. The Tribunal examined the request and determined it did not meet the requirements for a revision, particularly as it did not present valid grounds for reconsideration of the law or facts.

Legislator-Regeste

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Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 121 lett. d LTF, Art. 128 Cpv. 1 LTF, Art. 121 lett. c LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Claimant Seeks Revision of Federal Supreme Court Judgment on San Gottardo Tunnel Renovation Vote: The initial appeal was dismissed, and the individual requesting the revision contended that the Tribunal had overlooked significant facts relevant to the case, particularly relating to the language used in an official report referenced in the earlier decision. The individual sought to reserve the right to withdraw the revision request if deemed unnecessary, without making clear legal conclusions. The Tribunal examined the request and determined it did not meet the requirements for a revision, particularly as it did not present valid grounds for reconsideration of the law or facts.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Sprachenfreiheit Auskunftsverlangen Sachverhaltsirrtum Klageänderung Vertragsänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of judicial costs following the rejection of the revision application.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1F_5/2016

Sentenza del 18 marzo 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Merkli, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

Domenico Zucchetti,

istante,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6501 Bellinzona,

controparte.

Oggetto

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_60/2016 del 16 febbraio 2016.

Fatti:

A. Con sentenza 1C_60/2016 del 16 febbraio 2016 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato da Domenico Zucchetti in relazione alla votazione federale del 28 febbraio 2016 in merito alla modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo).

B. Con istanza di revisione del 16 marzo 2016 Domenico Zucchetti inoltra al Tribunale federale una domanda di revisione della citata sentenza. Ne chiede la revisione, "riservandosi di ritirare l'istanza", senza formulare precise conclusioni di giudizio.

Non sono state chieste osservazioni all'istanza.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito ( DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. L'istanza di revisione è tempestiva ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.

1.3. L'istante accenna all'art. 121 lett. d LTF, secondo cui la revisione può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti. Al proposito, egli rileva che nella sentenza dedotta in revisione il Tribunale federale, riguardo al rapporto dell'11 novembre 2015 fatto allestire dall'Ufficio federale delle strade, fa riferimento a un'intervista alla Consigliera federale Doris Leuthard (consid. 7.4), successiva all'inoltro del suo ricorso e sulla quale egli non ha potuto esprimersi: precisa che se avesse potuto farlo avrebbe " segnalato la possibilità che si sarebbe creata una confusione ". Ciò poiché il Tribunale federale avrebbe stabilito che i cittadini ticinesi avrebbero potuto prendere conoscenza del citato rapporto. Al suo dire, l'Alta Corte costituzionale sembrerebbe " rifarsi alla realtà di Zurigo e non a quella del Ticino, che era l'oggetto del ricorso ", dove si parla italiano e non il tedesco, circostanza che potrebbe essere considerata come una svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Aggiunge che il risultato della sentenza forse non sarebbe stato diverso, ipotizzando nondimeno che si sarebbero probabilmente evitate argomentazioni destinate a diventare, al suo dire, un " precedente pesante e molto deleterio per le lingue italiana e francese, nell'amministrazione federale ". Osserva poi che sarebbero emersi non meglio precisati nuovi elementi che l'hanno indotto a inoltrare al Consiglio di Stato ticinese un ulteriore ricorso sull'oggetto; gravame che sarà verosimilmente sottoposto prossimamente all'esame del Tribunale federale e nel quale "le questioni qui indicate saranno meglio evidenziate". Ne conclude, in maniera invero difficilmente comprensibile in relazione alle disposizioni applicabili, che " all'istante non è però chiaro se, nell'ipotesi che la revisione fosse accolta, tramite magari il ritiro del medesimo ricorso, sia possibile evitare che il Tribunale federale emetta una nuova sentenza (Vedi art. 128 Cpv. 1 LTF ) ", osservando che l'istanza avrebbe lo scopo di mantenere i termini ricorsuali, non volendo incorrere in ulteriori spese giudiziarie.

1.4. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame disattende queste esigenze di motivazione. Del resto, con la sua argomentazione il ricorrente disattende che il rapporto in questione non rivestiva una portata limitata al livello cantonale, ma federale (sentenza 1C_60/2016, citata, consid. 2.3), e che l'accenno, non decisivo per l'esito della causa, all'intervista alla Consigliera federale intendeva soltanto ricordare che gli aventi diritto di voto erano stati informati, tra l'altro per il tramite dei mass media, sulle diverse interpretazioni del menzionato rapporto mesi prima della votazione, motivo per cui la loro libertà di voto, unico oggetto del litigio, non era stata violata (sentenza 1C_60/2016, citata, consid. 7.4). Non spettava per contro al Tribunale federale disquisire sull'uso della lingua italiana o francese "nell'amministrazione federale". Né gli spetta esprimersi previamente sulla base di eventuali nuove non specificate motivazioni addotte nel recente ricorso presentato dall'istante al Consiglio di Stato.

1.5. Per di più, il ricorrente misconosce che il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa al fatto che il richiamato rapporto è redatto in lingua tedesca. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne se del caso una, per quanto presentata in maniera processualmente conforme, non costituirebbe comunque un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 8 all'art. 121). La revisione inoltre non sarebbe data per correggere presunti errori di diritto (sentenze 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 e 5F_7/2012 del 7 settembre 2012 consid. 2.3; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3).

1.6. Il ricorrente chiede di potersi riservare la facoltà di ritirare l'istanza di revisione qualora "risultasse di poca utilità", anche allo scopo di non incorrere in ulteriori spese. Al riguardo giova ricordare che non spetta al Tribunale federale fornire consulenza giuridica.

1.7.

La domanda di revisione dev'essere pertanto respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è respinta.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e alla Cancelleria federale.

Losanna, 18 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri