Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_31/2016 KI-generiert

Application for Revision and Recusation of Judges Dismissed

Geschäftsnummer 1F_31/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a request for the revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision that had declared two appeals inadmissible. Subsequently, the individual submitted a request to disqualify all judges of the Court of Public Law, citing concerns over the independence of the judiciary and alleging manipulation due to political influences. However, the tribunal dismissed both the disqualification and the revision requests as inadmissible, reiterating that the individual's arguments had already been considered and rejected in prior proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 127 LTF, Art. 190 Cost, Art. 66 cpv. 1 LTF; Application for Revision and Recusation of Judges Dismissed: Subsequently, the individual submitted a request to disqualify all judges of the Court of Public Law, citing concerns over the independence of the judiciary and alleging manipulation due to political influences. However, the tribunal dismissed both the disqualification and the revision requests as inadmissible, reiterating that the individual's arguments had already been considered and rejected in prior proceedings.

Schlagwörter

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Revisionsgesuch Prozessrecht Wandelungsrecht verspätetes Ausstandsbegehren ausserordentliche Revision Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Cited as a procedural basis allowing the court to decide on the instance without exchanging written submissions.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to impose court costs on the applicant due to losing the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_31/2016

Sentenza del 29 settembre 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 agosto 2016,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_21/2016 del 26 agosto 2016.

Fatti:

A. Il Tribunale federale, con sentenza del 4 agosto 2016, congiunte le cause 1B_266/2016 e 1B_276/2016, ha dichiarato inammissibili due ricorsi sottopostigli dall'avv. A.________.

B. Con sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016, concernente la revisione del giudizio appena citato, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile sia una domanda di ricusazione sia la domanda di revisione introdotta dall'avv. A.________.

C. Avverso quest'ultima decisione A.________ presenta una domanda di ricusazione di tutti i giudici della I Corte di diritto pubblico, nonché di quelli che hanno giudicato in procedimenti "contigui", segnatamente il giudice federale Nicolas von Werdt. Chiede di accogliere la domanda di ricusazione e di accertare la nullità della sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016.

Diritto:

1.

1.1. L'istante definisce il suo allegato quale "domanda di ricusazione". In realtà, come si vedrà, si tratta di una domanda di revisione della sentenza 1F_21/2016. L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). La legittimazione dell'istante è pacifica.

1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame, che in sostanza si limita a riprendere, in larga misura testualmente, le censure addotte con la precedente domanda di ricusazione e revisione, disattende queste esigenze di motivazione ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

1.3. Riguardo alla domanda di ricusazione, identica alla precedente, giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza il Tribunale rispettivamente la Corte dei quali è chiesta la ricusa in blocco di tutti i suoi membri possono dichiarare di massima essi medesimi inammissibile la domanda, quand'essa, come in concreto, sia priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente inammissibile (sentenza 1F_21/2016, citata, consid. 2.1 e riferimenti).

1.4. Anche nella domanda in esame la ricorrente ripropone la "censura cardine" fondata sul criticato sistema di elezione dei magistrati, perché tutta la magistratura federale "essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllata, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie", al suo dire con l'inevitabile conseguente violazione della sua indipendenza. Critica nuovamente le modalità di elezione e di rielezione dei giudici federali (art. 3 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LTF), adducendo in maniera del tutto generica che, nonostante il divieto dell' art. 190 Cost. , il Tribunale federale dovrebbe esaminare la pretesa incostituzionalità delle citate norme della LTF. Insiste poi nuovamente sul fatto che i giudici federali, al suo dire a torto, non avrebbero accertato che il procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Corte delle assise criminali sarebbe sospeso a causa della ricusazione del Presidente e dei membri di quella Corte. La censura già vagliata e respinta (sentenza 1F_21/2016 consid. 3.1), è inammissibile. Al riguardo giova nondimeno rilevare che, dopo l'inoltro del relativo ricorso da parte della ricorrente, il Tribunale federale si è pronunciato su questo tema, respingendo, in quanto ammissibili, le censure addotte dalla ricorrente inerenti alla ricusa dei giudici cantonali (sentenza 1B_326/2016 decisa in data odierna). Infine, il fatto che il Tribunale federale abbia deciso a sfavore della ricorrente non costituisce un motivo di ricusazione.

1.5. Per il resto, l'istante, riproponendo semplicemente le medesime critiche già esaminate e respinte dal Tribunale federale, disattende che il rimedio della revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Una tale domanda non è infatti data per fare valere che a torto il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente quella sul preteso effetto sospensivo a un ricorso non ancora presentato, censura già vagliata (sentenza 1F_21/2016 consid. 3.1). Ora, come già visto e noto all'istante, il rimedio della revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 consid. 2.6 e rinvii).

2. La domanda di ricusazione e quella di revisione sono quindi inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. La domanda di revisione è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Tribunale penale cantonale.

Losanna, 29 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri