Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_26/2012 KI-generiert

Extradition Revision Application Based on Subsequent Russian Court Decision Rejected

Geschäftsnummer 1F_26/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought a revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision that had declared inadmissible their appeal against an extradition order to Russia issued by the Federal Office of Justice. Following the initial ruling on October 10, 2012, which confirmed their extradition, the individual submitted a request for revision on October 19, 2012, claiming that new facts emerged that should invalidate the extradition. However, the tribunal found the request to be manifestly unfounded and reiterated that the preceding decision had adequately considered the relevant circumstances. Consequently, the request for revision was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 127 LTF, Art. 124 lett. d LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF, Art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Extradition Revision Application Based on Subsequent Russian Court Decision Rejected: Following the initial ruling on October 10, 2012, which confirmed their extradition, the individual submitted a request for revision on October 19, 2012, claiming that new facts emerged that should invalidate the extradition. However, the tribunal found the request to be manifestly unfounded and reiterated that the preceding decision had adequately considered the relevant circumstances. Consequently, the request for revision was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Weiterauslieferung Revision eines Entscheids Haftbefehl Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verwaltungsrechtlicher Widerruf Restriktive Maßnahmen gegen Russland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the unsuccessful applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_26/2012

Sentenza del 23 ottobre 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Merkli, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,

istante,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna,

Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Domanda di revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012.

Fatti:

A. Con sentenza 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro la decisione 25 maggio 2012, con la quale l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la sua estradizione alla Russia, decisione confermata il 12 settembre seguente dal Tribunale penale federale (TPF).

B. Il 19 ottobre 2012 A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale. Chiede, concesso all'istanza l'effetto sospensivo, in via principale, di sospendere la procedura estradizionale, di non attuare alcun atto di esecuzione della stessa, di annullare la sentenza del 10 ottobre 2012 e di rifiutare la sua estradizione; in via subordinata, di rinviare la causa all'UFG per nuovo giudizio sulla base di fatti nuovi.

L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ).

Diritto:

1.

1.1 L'istanza è tempestiva (art. 124 lett. d LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.

1.2 L'istante, richiamando gli art. 123 cpv. 2 lett. a e 124 cpv. 1 lett. d LTF, adduce che in data 4 settembre 2012 la Corte regionale di Ryazan ha emanato una decisione che avrebbe annullato l'ordine di arresto sul quale si fonda la domanda di estradizione, giudizio di cui l'UFG e il TPF, essendo un fatto nuovo, non avrebbero tenuto conto. Al suo dire, nemmeno il Tribunale federale, dichiarando il ricorso inammissibile, l'avrebbe considerata.

1.3 L'assunto è manifestamente infondato e al limite del temerario. Il Tribunale ha infatti espressamente menzionato tale circostanza, come l'ulteriore decisione del 21 settembre 2012 adottata dalle autorità giudiziarie russe (Fatti C), ritenendo tuttavia ch'essa non costituiva un motivo particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (consid. 2.2), per cui il ricorso, in assenza di tale presupposto, era inammissibile. Le condizioni dell' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono quindi chiaramente adempiute. L'accenno a un'ulteriore decisione, della quale l'istante neppure sostiene che non sarebbe più impugnabile, per i motivi esposti nella sentenza oggetto di revisione nulla muta a tale esito.

Riproponendo in sostanza le medesime censure di merito addotte nel ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

1.4 Il Tribunale federale non deve d'altra parte pronunciarsi, in assenza delle relative decisioni, sulle domande di revisione e di ritardata giustizia inoltrate dall'istante all'UFG e al TPF.

2.

2.1 La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione al patrocinatore dell'istante, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.

Losanna, 23 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri