Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_23/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court: Rejection of Revision Request Regarding Advance Payment Order

Geschäftsnummer 1F_23/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal, after the applicants had earlier contested a decision from the Cantonal Administrative Tribunal regarding a financial advance required for their appeal. The applicants challenged an earlier ruling that declared their appeal inadmissible, arguing various legal points including procedural issues concerning the tribunal composition and the handling of their case. The Federal Tribunal examined the requirements for a revision but ultimately found the arguments presented by the applicants to be insufficient to warrant a change in the prior ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 121 lett. a LTF, Art. 82 LTF, Art. 113 LTF, Art. 119 LTF; Federal Supreme Court: Rejection of Revision Request Regarding Advance Payment Order: The applicants challenged an earlier ruling that declared their appeal inadmissible, arguing various legal points including procedural issues concerning the tribunal composition and the handling of their case. The Federal Tribunal examined the requirements for a revision but ultimately found the arguments presented by the applicants to be insufficient to warrant a change in the prior ruling.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Zahlungsauftrag Kostenvorschuss Rückzug des Revisionsgesuchs Prozessvoraussetzung Nachlassbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 lett. a, c ed d LTF

Cited by the parties in their arguments regarding the grounds for revision, although ultimately disregarded in the decision to reject the revision.

art. 124 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to confirm the timeliness of the revision application.

art. 127 LTF

Cited to confirm that the decision could be made without an exchange of written submissions.

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in relation to the explanatory requirements for the revision application.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order to rule on the costs following the rejection of the revision application.

art. 86 LTF

Invoked in the reasoning regarding the scope of the Federal Tribunal's review as an authority of last instance.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_23/2017

Sentenza del 7 agosto 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Karlen, Giudice presidente,

Eusebio, Kneubühler,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

istanti,

contro

Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

controparte.

Oggetto

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_325/2017 del 15 giugno 2017.

Fatti:

A. Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.276) il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato A.________ e B.________, che avevano impugnato una decisione del 3 maggio 2017 del Consiglio di Stato, a versare un anticipo di fr. 1'000.--.

B. Adito dagli interessati, con sentenza 1C_325/2017 del 15 giugno 2017 il Tribunale federale, accertato che i ricorrenti non avevano dimostrato alcun pregiudizio irreparabile, ne ha dichiarato il ricorso inammissibile.

C. Avverso questa sentenza A.________ e B.________ inoltrano una domanda di revisione al Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito ( DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. L'istanza di revisione è tempestiva ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ) e la legittimazione degli istanti è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.

1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3).

2.

2.1. Gli istanti richiamano l'art. 121 lett. a, c ed d LTF, secondo cui la revisione può tra l'altro essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti (lett. d). Ritenuto che gli istanti non ricusano i Giudici federali ( art. 34-36 LTF ), non è ravvisabile alcuna lesione dell' art. 121 lett. a LTF .

2.2. Come noto agli istanti (vedi sentenza 1F_10/2017 del 19 aprile 2017 consid. 1.3), secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame, che riprende in larga misura le censure di merito addotte nel ricorso, disattende chiaramente queste esigenze di motivazione.

2.3. Gli istanti criticano il fatto che il Tribunale federale, come precedentemente pure la Corte cantonale, ha statuito con due decisioni distinte (sentenze 1C_325/2017 e 1C_326/2017 del 15 giugno 2017) su un ricorso concernente due decisioni differenti, invece di congiungere le cause e deciderle con un unico giudizio. Al riguardo richiamano, manifestamente a torto, gli art. 82 e 119 LTF relativi al ricorso ordinario ( art. 82 LTF ) e a quello sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF ), che giusta l' art. 119 LTF possono essere proposti con una sola e medesima istanza (cpv. 1) e che il Tribunale tratta nella stessa procedura (cpv. 2). In concreto non si è infatti chiaramente in presenza di una singola decisione cantonale che poteva essere impugnata sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale, ma bensì di due decisioni diverse e relative a materie e parti distinte, impugnabili separatamente e soltanto con ricorsi ordinari, per cui una congiunzione delle cause non entrava in considerazione. L'asserito aumento dei costi derivanti dall'inoltro di ricorsi inammissibili nulla muta a tale esito. L'accenno all' art. 111 cpv. 1 e 2 LTF , secondo cui chi ha diritto a ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori, è palesemente ininfluente, come i richiami a norme della PA (RS 172.021), ritenuto che la procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.

2.4. Gli istanti criticano mancate ricusazioni nell'ambito di procedure pendenti o evase a livello cantonale. Queste censure, di merito, esulano dall'oggetto del litigio, limitato alla richiesta di anticipo spese, come illustrato nella sentenza 1C_325/2017 dedotta in revisione (consid. 1.2).

2.5. Le generiche critiche inerenti alla prassi secondo cui una richiesta di anticipo spese non implica di massima un pregiudizio irreparabile ( DTF 142 III 798 consid. 2), sono inammissibili, poiché un'istanza di revisione non è data per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né per riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato: il rimedio della revisione non è infatti offerto per fare valere che il Tribunale federale a torto non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che quelle sollevate nel ricorso non costituivano conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_10/2017, citata, consid. 2.3). Del resto, esse nemmeno reggerebbero, visto che gli istanti, che non avevano addotto alcuna indigenza, avevano poi pagato l'importo richiesto (sentenza 1C_325/2017, consid. 1.4). Anche la DTF 137 III 637 consid. 1.2, da loro invocata, precisa che il versamento di una somma di denaro non comporta di massima un pregiudizio irreparabile. La circostanza che nel quadro di altre cause il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe rinunciato a richiedere anticipi è irrilevante, ricordato che il Tribunale federale, contrariamente a quanto parrebbero ritenere gli istanti, non è un'autorità di vigilanza e statuisce soltanto su decisioni cantonali o federali di ultima istanza ( art. 86 LTF ).

Infine, rilevato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Tribunale federale non doveva esprimersi sulle richieste di risarcimento formulate dai ricorrenti, per cui l'art. 121 lett. c e d LTF non è stato leso.

3. In quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico degli istanti.

3. Comunicazione agli istanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 7 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Karlen

Il Cancelliere: Crameri