Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_16/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Revision of Circulation Tax Penalty Ruling

Geschäftsnummer 1F_16/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision submitted to the Swiss Federal Tribunal regarding a previous decision that deemed inadmissible a recourse related to a traffic tax charge. The initial decision was made by the Administrative Tribunal of the Canton of Ticino, which upheld a fee associated with a circulation tax bill. The individual seeking revision argued that the Federal Tribunal misunderstood the original appeal's intent, claiming it was a request for reassessment of the decision rather than a direct challenge. However, the Federal Tribunal found that the revision request did not meet the necessary legal criteria and reiterated that it was not an opportunity to reargue the earlier decision.

Legislator-Regeste

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Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 121 lett. c LTF, Art. 42 LTF, Art. 121 lett. c ed, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Decision on Revision of Circulation Tax Penalty Ruling: The initial decision was made by the Administrative Tribunal of the Canton of Ticino, which upheld a fee associated with a circulation tax bill. The individual seeking revision argued that the Federal Tribunal misunderstood the original appeal's intent, claiming it was a request for reassessment of the decision rather than a direct challenge. However, the Federal Tribunal found that the revision request did not meet the necessary legal criteria and reiterated that it was not an opportunity to reargue the earlier decision.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Busse gegen Steuerpflichtige Vorherige Verwaltungsbeschwerde Steuerrecht Steuervorbescheid Schwere des Grundrechtseingriffs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs due to the rejection of the application.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_16/2018

Sentenza del 12 luglio 2018

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 5 aprile 2018 (1C_140/2018 (decisione inc. n. 52.2018.102)).

Fatti:

A. Con sentenza 1C_140/2018 del 5 aprile 2018, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso sottopostogli da A.________ contro la decisione emanata il 26 febbraio 2018 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con la quale confermava l'accollamento di una tassa di fr. 100.-- in relazione a una fattura concernente l'imposta di circolazione.

B. Con scritto del 22 maggio 2018, l'interessato ha chiesto la revisione della predetta sentenza. Invitato dal Tribunale federale a esprimersi al riguardo, con lettera del 28 giugno 2018 l'istante ha confermato che il suo scritto dev'essere trattato quale domanda formale di revisione.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito ( DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. L'istanza di revisione è tempestiva ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito.

1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 141 I 78 consid. 4.1). L'istanza in esame disattende chiaramente queste esigenze di motivazione.

1.4. L'istante non richiama infatti alcuna norma disciplinante la revisione (art. 121 segg. LTF) che sarebbe stata violata. Si limita ad asserire che il Tribunale federale non avrebbe capito il vero significato del suo ricorso, al suo dire limitato a una prima richiesta, ossia al rinvio per riesame al Tribunale cantonale amministrativo della decisione della Sezione della circolazione, pronuncia al suo dire prematura. Con quest'argomentazione egli disattende che il postulato rinvio poteva aver luogo se del caso soltanto in caso di annullamento della decisione della Corte cantonale. È tuttavia manifesto che, poiché il ricorso non poteva essere esaminato a causa della sua carente motivazione, il richiesto annullamento non poteva manifestamente entrare in linea di conto.

L'istanza di revisione ribadisce semplicemente le critiche di merito sollevate nel ricorso, dichiarate inammissibili nella sentenza dedotta in revisione. Al riguardo l'istante disattende che l'inoltro di una domanda di revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.6 e rinvii). La revisione nemmeno è data per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una, presentata peraltro in maniera processualmente irrita, perché lesiva dell' art. 42 LTF , non costituisce un motivo di revisione (ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza di una svista o del mancato esame di singole conclusioni (art. 121 lett. c ed d LTF; sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2016 consid. 1.3).

1.5. La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è respinta.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione all'istante, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 luglio 2018

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri