Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_11/2008 KI-generiert

Revision of final judgment sought on alleged bias and voting rights in forced municipal merger; inadmissible absent statutory revision ground.

Geschäftsnummer 1F_11/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the petitioners' revision request inadmissible and waived court costs for this proceeding, thereby upholding its prior decision that dismissed their appeals against a cantonal decree merging several municipalities. The petitioners, private individuals, sought revision of an earlier judgment that rejected their public-law and constitutional challenges to the municipal aggregation, but they failed to substantiate any statutory ground for revision, such as improper court composition or bias, and their claims about voting rights and coerced merger were deemed generic and not a valid basis for revision under the relevant procedural code articles.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 lett a ed, Art. 121 lett. a LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 121 lett. d LTF, Art. 64 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF; Revision of final judgment sought on alleged bias and voting rights in forced municipal merger; inadmissible absent statutory revision ground: The petitioners, private individuals, sought revision of an earlier judgment that rejected their public-law and constitutional challenges to the municipal aggregation, but they failed to substantiate any statutory ground for revision, such as improper court composition or bias, and their claims about voting rights and coerced merger were deemed generic and not a valid basis for revision under the relevant procedural code articles.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Normenkontrolle Revisionsgrund Einrede der Verfassungswidrigkeit verspätetes Ausstandsbegehren Fusion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 LTF

Ground cited for the revision request, but the claim was dismissed as inadmissible for lack of substantiation.

Art. 64 LTF

Legal aid request was denied regarding the prior decision's costs, but costs for the present proceeding were waived.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_11/2008 /biz

Sentenza del 29 aprile 2008

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Reeb, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________,

B.________,

istanti,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

Oggetto

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1C_45/2008 del 19 marzo 2008.

Considerando:

che, con sentenza 1C_45/2008 del 19 marzo 2008, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati da A.________, B.________ e C.________ contro il decreto legislativo emanato il 20 dicembre 2007 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino concernente l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano;

che con scritto del 18 aprile 2008 A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di far riesaminare il loro ricorso da parte di un nuovo collegio indipendente di giudici;

ch'essi, limitandosi ad accennare all'art. 34 cpv. 1 lett a ed e LTF, secondo cui i giudici si ricusano se hanno un interesse personale nella causa o per altri motivi, segnatamente se, a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa, chiedono inoltre nominativamente la ricusa del giudice ticinese;

che la revisione può essere chiesta, tra l'altro, se sono state violate norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione ( art. 121 lett. a LTF );

che gli istanti non precisano tuttavia del tutto perché siffatte condizioni sarebbero realizzate nella fattispecie;

che essi, ricordato che la composizione delle Corti è indicata sia nell'annuario federale sia sul sito internet del Tribunale federale ed è quindi notoria, non avevano presentato nel loro ricorso, e quindi tempestivamente, una domanda di ricusa;

che la giurisprudenza ammette che un tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può respingere di proprio moto la domanda quand'essa sia abusiva o manifestamente infondata ( DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza 1B_106/2007 del 20 giugno 2007);

che riguardo alla ricusa della Corte la domanda di revisione, priva di motivazione, è inammissibile;

che inoltre la partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione ( art. 34 cpv. 2 LTF );

che, per il resto, gli istanti non indicano nessuno degli ulteriori motivi di revisione previsti dagli art. 121-123 LTF ;

ch'essi si limitano ad addurre "il diritto al rispetto del loro voto e quindi implicitamente la legittimità ad opporsi a una fusione coatta";

che questa censura, peraltro generica e appellatoria, concerne la motivazione della criticata sentenza ed è pertanto inammissibile, poiché non costituisce un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;

che infatti non si è in presenza segnatamente di una svista (art. 121 lett. d LTF), quando, riportato alla fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto della fusione di altri Comuni ma non l'ha considerata nel modo auspicato dai ricorrenti (cfr. sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1);

che in effetti, come spiegato nella sentenza del 19 marzo 2008 (consid. 2), essi nemmeno quali elettori sono legittimati a insorgere contro l'aggregazione di altri Comuni, nei quali essi non hanno il diritto di voto;

che, per quanto riguarda le spese, gli istanti accennano al fatto, senza tuttavia produrre alcun documento a sostegno del loro assunto, che uno di loro attenderebbe una decisione di rendita AVS complementare, mentre l'altro sarebbe esente da tasse poiché non raggiungerebbe il minimo imponibile;

ch'essi chiedono quindi di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria ( art. 64 LTF ), nel senso di condonare le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- messe a loro carico con la citata sentenza e di rinunciare al prelievo di spese nella causa in esame;

che nella causa 1C_45/2008 essi non avevano chiesto l'assistenza giudiziaria e avevano pagato l'anticipo delle spese, per cui non vi è alcun motivo per condonarle, a maggior ragione considerato che il gravame era fin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che in concreto si può nondimeno rinunciare, eccezionalmente, a prelevare spese giudiziarie per il presente giudizio;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 29 aprile 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri