Litigant Lacks Legal Standing for Appeal on Parcel Reallocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a decision made by the government council of a Swiss canton regarding a land reconfiguration initiative in a specific municipality. The council had previously declared the individual’s complaint inadmissible due to a lack of standing, as the individual did not possess any real rights over the land in question. Following this, the cantonal administrative court confirmed the lack of standing and rejected the request for an administrative investigation. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, contesting the decisions made by the cantonal authorities. However, the appeal was deemed insufficiently motivated, leading the tribunal to reject the appeal without further examination of the merits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 86 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 42 LTF, Art. 312 CP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 let. b e cpv. 3 LTF; Litigant Lacks Legal Standing for Appeal on Parcel Reallocation: The council had previously declared the individual’s complaint inadmissible due to a lack of standing, as the individual did not possess any real rights over the land in question. Following this, the cantonal administrative court confirmed the lack of standing and rejected the request for an administrative investigation. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, contesting the decisions made by the cantonal authorities. However, the appeal was deemed insufficiently motivated, leading the tribunal to reject the appeal without further examination of the merits.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal using the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the decision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_94/2008 /biz
Sentenza del 29 febbraio 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
ricomposizione particellare nel Comune di Chironico,
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un ricorso di A.________ contro un'istanza del Municipio di Chironico volta a promuovere una determinata ricomposizione particellare (RT);
che con giudizio del 21 gennaio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo, accertato che A.________ non è titolare di diritti reali nel comprensorio interessato dalla ricomposizione e nemmeno è legittimato a contestare l'estensione del comprensorio RT, ne ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso, dichiarando altresì irricevibile la domanda di aprire un'inchiesta amministrativa;
che avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 133 II 353 consid. 1);
che, trattandosi di una decisione in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), di massima, è dato il ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF;
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF , la violazione del diritto;
che secondo l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4);
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione: il ricorrente, limitandosi a rilevare di non aggiungere né togliere nulla a quanto esposto nella sede cantonale, non dimostra per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto la sua carenza di legittimazione;
che il semplice richiamo dell' art. 312 CP (abuso di autorità) nulla muta a tale esito, ritenuto che questa del resto nuova e quindi inammissibile allegazione esula dall'oggetto del litigio;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ) e sono pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 febbraio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri