Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_90/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Evidence Transfer to Italy in Fraud and Money Laundering Investigation

Geschäftsnummer 1C_90/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an international legal assistance request submitted by the Italian public prosecutor's office to Switzerland regarding a criminal investigation into multiple individuals accused of financial fraud, tax evasion, organized crime, and money laundering. The inquiry centers on alleged actions by certain individuals connected to organized crime, suspected of misappropriating assets from companies in the construction industry and laundering the proceeds through Swiss financial channels. The Swiss authorities determined to share seized documentation from a fiduciary company where one of the suspects held leadership roles, despite challenges to the validity of the request based on claims of procedural violations and the competence of the investigating authority in Italy. An appeal against this decision was subsequently made to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Evidence Transfer to Italy in Fraud and Money Laundering Investigation: The inquiry centers on alleged actions by certain individuals connected to organized crime, suspected of misappropriating assets from companies in the construction industry and laundering the proceeds through Swiss financial channels. The Swiss authorities determined to share seized documentation from a fiduciary company where one of the suspects held leadership roles, despite challenges to the validity of the request based on claims of procedural violations and the competence of the investigating authority in Italy. An appeal against this decision was subsequently made to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Beweisübernahme beschlagnahmte Unterlagen Betrug Steuerhinterziehungsverfahren digitaler Beweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order to impose court fees on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_90/2016

Sentenza del 4 marzo 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

F.________ SA,

patrocinata dall'avv. dott. Ettore Item,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.C.________, D.C.________, G.________, E.________ e altre persone, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. L'autorità estera sospetta che D.C.________ ed E.________, presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, depredandone poi il patrimonio sociale. C.C.________, moglie dell'inquisito D.C.________, avvalendosi di due cittadini svizzeri, avrebbe riciclato i proventi delle citate distrazioni. Con la rogatoria, l'Italia chiede di identificare e sequestrare le relazioni bancarie riconducibili tra l'altro a G.________.

B. Mediante decisione di chiusura del 9 luglio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione cartacea e informatica sequestrata presso F.________ SA, fiduciaria nella quale G.________ ricopre il ruolo di presidente e direttore. Adita da F.________ SA, con decisione del 5 febbraio 2016 (n. RR.2015.221) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso.

C. F.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. Postula di annullarla nella misura in cui conferma la decisione di chiusura del MPC.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

2.

2.1. La ricorrente adduce che nella fattispecie sarebbero stati violati elementari principi procedurali e che il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune. Riguardo al reato di riciclaggio, rileva che la Corte di Appello di Brescia avrebbe dichiarato l'incompetenza della Procura di Brescia in favore del Tribunale di Bergamo, decisione che sarebbe stata confermata il 20 giugno 2014 dalla Corte di Cassazione italiana, motivo per cui l'autorità rogante sarebbe, attualmente, incompetente.

2.2. Con questa argomentazione la ricorrente non dimostra affatto che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante ritenendo che occorre dar seguito alla domanda di assistenza poiché non è stata ritirata. Contravvenendo poi al suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ), la ricorrente, insistendo unicamente sul reato di riciclaggio, non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui in concreto la condizione della doppia punibilità è adempiuta non solo riguardo a detto reato ma pure per quelli, fatta la dovuta trasposizione nel diritto svizzero, di amministrazione infedele, di bancarotta fraudolenta e di appropriazione indebita, nonché per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta. L'incompetenza, se del caso parziale, riguardo a un determinato reato della Procura di Brescia, ma non comunque dello Stato estero, a perseguire le citate infrazioni, non dimostra che il procedimento all'estero presenti gravi lacune.

La circostanza che la ricorrente non sarebbe parte al procedimento italiano, secondo l'invalsa giurisprudenza, è ininfluente, ritenuto che, come illustrato dal TPF, l'autorità estera ipotizza il coinvolgimento dell'indagato G.________, per il tramite della fiduciaria ricorrente della quale egli è presidente e direttore, nel prospettato reato di riciclaggio nonché di quelli appena citati, infrazioni che sarebbero state compiute con altri inquisiti. Dai raccoglitori e dalle cartelle informatiche sequestrate presso la ricorrente emergono infatti elementi pertinenti per l'inchiesta estera. La ricorrente non dimostra che al riguardo il TPF si sarebbe discostato dalla giurisprudenza relativa al principio dell'utilità potenziale e dalla costante prassi, motivo per cui non si è in presenza di un caso qualificabile come particolarmente importante. Va inoltre osservato che il procedimento estero concerne numerosi altri indagati possibilmente in relazione con le citate società.

Nella misura in cui la ricorrente accenna al sequestro di valori patrimoniali, la critica è priva di fondamento. In effetti, non le sono stati sequestrati conti bancari, essendo stata ordinata soltanto la trasmissione di documentazione cartacea e informatica.

2.3.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 4 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri