Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_89/2016 KI-generiert

Swiss Company Appeal Against Legal Assistance for Italian Fraud and Money Laundering Investigation

Geschäftsnummer 1C_89/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international legal assistance from Italy to Switzerland, linked to a criminal investigation concerning multiple individuals for serious offenses including fraudulent bankruptcy and money laundering associated with organized crime. In March 2014, Italian authorities requested the identification and seizure of certain bank account documents belonging to implicated individuals, including a Swiss company. Subsequently, in July 2015, the Swiss Public Prosecutor's Office ordered the transmission of relevant documentation and the blocking of the accounts, a decision upheld by the Federal Criminal Court in February 2016. The Swiss company contested this ruling before the Federal Tribunal, arguing violations of procedural principles and claiming that the foreign authority was no longer competent to pursue the investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Company Appeal Against Legal Assistance for Italian Fraud and Money Laundering Investigation: In March 2014, Italian authorities requested the identification and seizure of certain bank account documents belonging to implicated individuals, including a Swiss company. Subsequently, in July 2015, the Swiss Public Prosecutor's Office ordered the transmission of relevant documentation and the blocking of the accounts, a decision upheld by the Federal Criminal Court in February 2016. The Swiss company contested this ruling before the Federal Tribunal, arguing violations of procedural principles and claiming that the foreign authority was no longer competent to pursue the investigation.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung betrügerischer Konkurs Bankunterlagen Betrug Steuerhinterziehung Gesellschaftstyp

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the allocation of judicial costs following the dismissal of the appeal.

Art. 84 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for admissibility in international legal assistance matters (Art. 84 LTF) were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_89/2016

Sentenza del 4 marzo 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________ AG,

patrocinata dall'avv. dott. Ettore Item,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova e sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2016 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.C.________, D.C.________, E.________ e altre persone, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. L'autorità estera sospetta che D.C.________ ed E.________, presunti esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, depredandone poi il patrimonio sociale. C.C.________, moglie dell'inquisito D.C.________, avvalendosi di due cittadini svizzeri, avrebbe riciclato i proventi delle citate distrazioni. Con la rogatoria, l'Italia chiede di identificare e sequestrare le relazioni bancarie riconducibili a C.C.________ e altri membri di questa famiglia presso determinate banche svizzere.

B. Mediante decisione di chiusura del 6 luglio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'Italia di svariata documentazione inerente a una relazione bancaria intestata a A.________ AG presso una banca di Lugano, nonché il blocco di questa relazione. Adita dalla titolare del conto, con decisione del 5 febbraio 2016 (n. RR.2015.220) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso.

C. A.________ AG impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. Postula di annullarla nella misura in cui conferma la decisione di chiusura del MPC.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

2.

2.1. La ricorrente adduce che nella fattispecie sarebbero stati violati elementari principi procedurali e che il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune. Riguardo al reato di riciclaggio, rileva che la Corte di Appello di Brescia avrebbe dichiarato l'incompetenza della Procura di Brescia in favore del Tribunale di Bergamo, decisione che sarebbe stata confermata il 20 giugno 2014 dalla Corte di Cassazione italiana, motivo per cui l'autorità rogante sarebbe, attualmente, incompetente.

2.2. Con questa censura la ricorrente non dimostra affatto che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante ritenendo che occorre dar seguito alla domanda di assistenza poiché non è stata ritirata. Contravvenendo poi al suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ), la ricorrente, insistendo unicamente sul reato di riciclaggio, non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui in concreto la condizione della doppia punibilità è adempiuta non solo riguardo a detto reato ma pure per quelli, fatta la dovuta trasposizione nel diritto svizzero, di amministrazione infedele, di bancarotta fraudolenta e di appropriazione indebita, nonché per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta. L'incompetenza, se del caso parziale, riguardo a un determinato reato della Procura di Brescia, ma non comunque dello Stato estero, a perseguire le citate infrazioni, non dimostra che il procedimento all'estero presenti gravi lacune.

La circostanza che la ricorrente non sarebbe parte al procedimento italiano, secondo l'invalsa giurisprudenza, è ininfluente, ritenuto che come illustrato dal TPF, l'avente diritto economico del conto litigioso è il padre dell'indagata C.C.________ e che su questa relazione sono state effettuate operazioni con conti di pertinenza di soggetti implicati nelle indagini: l'istanza precedente non si è pertanto discostata dalla giurisprudenza relativa al principio dell'utilità potenziale.

2.3. Questa conclusione vale anche riguardo al contestato sequestro degli averi depositati sul conto in esame, ritenuto che l'autorità estera ha manifestato l'interesse al suo mantenimento e che, come osservato dal TPF, la trasmissione della documentazione bancaria litigiosa potrebbe permettere di ricostruire flussi di denaro ancora sconosciuti. La circostanza che parte del patrimonio di C.C.________ sia già oggetto di sequestro in Italia, nel procedimento penale pendente a Bergamo, nulla muta al fatto che di massima in tale ambito occorre attendere una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente. Va pure osservato che il procedimento estero concerne numerosi altri indagati possibilmente in relazione con la citata inquisita. La ricorrente non dimostra che il TPF si sarebbe scostato dalla costante prassi, motivo per cui non si è in presenza di un caso qualificabile come particolarmente importante.

2.4.

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 4 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri