Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_83/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal in International Mutual Legal Assistance Case for Failure to Establish "Particularly Important Case"

Geschäftsnummer 1C_83/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party challenged a partial closure decision made by the public prosecution office of a Swiss canton concerning an international legal assistance request from Italian authorities. The party's appeal to a federal criminal court was deemed inadmissible due to the failure to provide necessary documentation regarding the representation. Subsequently, the party appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review and reinstatement of the case for substantive examination. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, largely due to the appellant's inability to demonstrate that the case met the criteria for urgent legal review under criminal assistance laws.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 52 cpv. 1 PA, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal in International Mutual Legal Assistance Case for Failure to Establish "Particularly Important Case": The party's appeal to a federal criminal court was deemed inadmissible due to the failure to provide necessary documentation regarding the representation. Subsequently, the party appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review and reinstatement of the case for substantive examination. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, largely due to the appellant's inability to demonstrate that the case met the criteria for urgent legal review under criminal assistance laws.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Verletzung von Verfahrensrechten Strafakten anfechtbarer Zwischenentscheid Anspruch auf rechtliches Gehör schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 cpv. 2 LTF

Cited implicitly in the reasoning (2.1) regarding the appellant's duty to demonstrate compliance with admissibility requirements, although not strictly in the final order, the substance relates directly to the basis of the decision on merit/admissibility.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed the judicial costs upon the appellant (losing party).

Art. 84 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for admissibility in international legal assistance cases, governed by this article, were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_83/2015

Sentenza del 6 febbraio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A._________,

patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. L'8 dicembre 2014 A._________ ha impugnato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) una decisione di chiusura parziale emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) nel quadro di una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

B. Con decisione del 21 gennaio 2015 il TPF ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la ricorrente non ha prodotto, come richiesto, la documentazione attestante i poteri di rappresentanza della persona che ha firmato la procura.

C. Avverso questa sentenza A._________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto al TPF affinché esamini nel merito il ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

2.

2.1. Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.2. La ricorrente non si esprime, se non in maniera del tutto generica al riguardo. Adduce infatti soltanto un preteso formalismo eccessivo e un'asserita violazione del diritto di essere sentito. Ammesso ch'essa, non producendo gli atti richiesti, non ha oggettivamente dato seguito all'invito dell'autorità precedente, adduce, in maniera invero artificiosa, richiamando l' art. 52 cpv. 1 PA (RS 172.021), che tale documentazione non sarebbe stata in suo "esclusivo" possesso, essendo stata versata agli atti del procedimento rogatoriale, di cui ha richiamato l'acquisizione da parte del TPF, che non avrebbe tuttavia compulsato l'incarto.

2.3. Con questa argomentazione la ricorrente non dimostra affatto che in concreto si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF , in quanto il preteso richiamo degli atti, in caso di manifesta inammissibilità per motivi formali del gravame, non deve necessariamente aver luogo. Del resto, la ricorrente nemmeno sostiene che in seguito all'ulteriore richiesta del 5 gennaio 2015 del TPF, essa avrebbe indicato che la documentazione richiesta sarebbe stata reperibile nell'incarto del MP, ricordato che compete alla ricorrente dimostrare la sua legittimazione (sul tema cfr. DTF 133 II 249 consid. 1, 353 consid. 1, 400 consid. 2).

3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 6 febbraio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri