Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_794/2013 KI-generiert

Owners v. Municipality Regarding Facade Advertising Sign Permit Refusal

Geschäftsnummer 1C_794/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Owners v. Municipality Regarding Facade Advertising Sign Permit Refusal The Federal Supreme Court upheld the refusal to authorize the installation of two large, retro-illuminated advertising signs (6.12m x 0.60m x 0.15m and 2.50m x 0.40m x 0.15m) on a building façade in a traditional core area, and the subsequent order for their removal. The owners challenged the decision, alleging arbitrary fact-finding and violation of the principle of equal treatment in illegality, arguing the municipality inconsistently applied its policy against illuminated signs in the zone. However, the Court considered the recourse insufficiently reasoned, finding the denial was primarily justified under Article 4(1) of the cantonal law on advertising installations, which prohibits them if they prejudice the surrounding environment or landscape, and Article 4.1 of the municipal ordinance requiring only "sober advertising" related to the commercial activity, which were independent grounds that the appellants failed to adequately address, concluding that the refusal did not violate federal law or constitute arbitrary action.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 97 LTF, Art. 95 LTF, Art. 4 cpv. 4 LImp, Art. 4 cpv. 1 LImp, Art. 66 cpv. 1 LTF; Owners v. Municipality Regarding Facade Advertising Sign Permit Refusal: Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato sia il diniego dell'autorizzazione richiesta per l'impianto pubblicitario sia l'ordine di rimuoverlo, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è pacifica. Essendo aperta la via del rimedio ordinario, con il quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201 consid. 1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non è proponibile.

Schlagwörter

KI-generiert
Verletzung der Baubewilligung Gemeindeverordnung Klage auf Abberufung stichhaltige Gründe begründeter Entscheid gewerbliche Tätigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 89 cpv. 1 LTF
Cited in section 1 regarding the standing (legitimation) of the appellants, a procedural aspect confirmed for the admissible part of the appeal.
Art. 97 LTF
Secondo l'art. 97 LTF, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art.
Art. 95 LTF
97 LTF, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
Art. 4 cpv. 4 LImp
Sostengono che la prassi del Municipio di vietare le insegne pubblicitarie retroilluminate nel comparto del nucleo non poggerebbe su una legge in senso formale richiesta dall'art. 4 cpv. 4 LImp.
Art. 4 cpv. 1 LImp
In concreto, il diniego dell'autorizzazione per l'insegna luminosa litigiosa è quindi basato sull'art. 4 cpv. 1 LImp e non sull'art.
Art. 66 cpv. 1 LTF
Cited in the dispositive to decide on court costs based on the outcome of the case.
Art. 106 cpv. 2 LTF
This article regarding the reasoning requirement (though cited in the reasoning section 3.2) is mentioned alongside Art. 42 cpv. 2 LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation, which implies its application in upholding the rejection.
Art. 113 segg. LTF
Cited in section 1 as the legal basis for the subsidiary constitutional appeal, which was declared inadmissible in order 1.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 cpv. 2 LTF

This article regarding the reasoning requirement (though cited in the reasoning section 3.2) is mentioned alongside Art. 42 cpv. 2 LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation, which implies its application in upholding the rejection.

Art. 113 segg. LTF

Cited in section 1 as the legal basis for the subsidiary constitutional appeal, which was declared inadmissible in order 1.

Art. 42 cpv. 2 LTF

This article related to the requirements for the appeal brief (motivation) is cited in reasoning section 3.2 as a basis for the inadmissibility of the appeal, thus affecting the final ruling.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to decide on court costs based on the outcome of the case.

Art. 82 lett. a LTF

Cited in section 1 as the basis for the admissibility of the public law appeal.

Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in section 1 as part of the admissibility criteria for the public law appeal.

Art. 89 cpv. 1 LTF

Cited in section 1 regarding the standing (legitimation) of the appellants, a procedural aspect confirmed for the admissible part of the appeal.

Art. 90 LTF

Cited in section 1 as part of the admissibility criteria for the public law appeal.

Art. 93 LTF

Although the decision focuses on dismissal, Article 93 LTF is mentioned in section 1 when determining the admissibility of the *ricorso sussidiario in materia costituzionale* (which is then declared inadmissible in order 1).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1C_794/2013

Sentenza del 24 febbraio 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Eusebio, Chaix,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

patrocinati dall'avv. Gianluca Padlina,

ricorrenti,

*contro*

*Municipio di Ascona*,

*Consiglio di Stato del Cantone Ticino*,

residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

posa di insegne pubblicitarie, ordine di rimozione,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 agosto 2013 dal Tribunale amministrativo del

Cantone Ticino.

Fatti:

A. A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono proprietari del fondo part. xxx di Ascona, situato nel nucleo tradizionale. Sulla particella sorge un edificio in cui si trova, al piano terreno, il negozio di abbigliamento "D.________". Con istanza del 19 settembre 2011 i proprietari hanno chiesto al Municipio l'autorizzazione di installare due insegne pubblicitarie a cassone retroilluminato (una orizzontale di 6.12 m x 0.60 m x 0.15 m e l'altra verticale di 2.50 m x 0.40 m x 0.15 m) sulla facciata dello stabile, sopra la vetrina del negozio. Entrambe le insegne luminose presentano la dicitura "D.________, E.________".

B. Dopo avere preso atto del preavviso negativo della Commissione del nucleo e dell'Ufficio tecnico comunale, con decisione dell'11 novembre 2011 il Municipio ha negato l'autorizzazione richiesta per gli impianti, ordinando nel contempo la loro rimozione. La risoluzione municipale è stata confermata il 3 aprile 2012 dal Consiglio di Stato, adito su ricorso dagli istanti.

C. Con sentenza del 29 agosto 2013, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso degli interessati contro la decisione governativa. La Corte cantonale ha ritenuto le suddette insegne luminose in contrasto con l'art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sugli impianti pubblicitari, del 26 febbraio 2007 (LImp; RL 7.4.2.5), e con l'art. 4.1 dell'ordinanza municipale concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere, del 2 settembre 2009.

D. I proprietari impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, che le decisioni delle precedenti autorità siano annullate e che sia rilasciata l'autorizzazione richiesta. In via subordinata, postulano il rinvio degli atti alla Corte cantonale perché esegua ulteriori accertamenti e statuisca nuovamente sulla causa. I ricorrenti fanno valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, nonché la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio dell'uguaglianza giuridica.

E. La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Ascona chiede di respingere il gravame. I ricorrenti hanno replicato il 9 dicembre 2013 alla risposta dell'Esecutivo comunale.

Con decreto presidenziale del 16 dicembre 2013 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato sia il diniego dell'autorizzazione richiesta per l'impianto pubblicitario sia l'ordine di rimuoverlo, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è pacifica. Essendo aperta la via del rimedio ordinario, con il quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201 consid. 1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non è proponibile.

2.

2.1. I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere accertato in modo arbitrario i fatti, omettendo di considerare l'effettiva motivazione data dal Municipio al rifiuto di autorizzare le insegne luminose. Rilevano che l'Esecutivo comunale al riguardo ha addotto l'esistenza di una prassi secondo la quale è di principio vietata la posa di insegne pubblicitarie retroilluminate nel nucleo del Comune. I ricorrenti sostengono che i giudici cantonali non avrebbero considerato come tale prassi non sarebbe stata applicata in modo coerente, costante ed uniforme dal Municipio in casi simili. Criticano inoltre il mancato svolgimento di un sopralluogo, che avrebbe consentito di accertare l'effettiva presenza di insegne analoghe sul territorio comunale.

2.2. Secondo l'art. 97 LTF, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Per essere manifestamente inesatto e quindi arbitrario, il criticato accertamento deve risultare chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 134 II 124 consid. 4.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). Poiché l'eliminazione del vizio deve potere essere determinante per l'esito del procedimento, occorre rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).

2.3. Ora, che il Municipio persegua una prassi restrittiva, volta ad evitare nel comparto del nucleo tradizionale le insegne a cassone luminose, è stato esplicitamente rilevato dalla Corte cantonale, che ha richiamato le risposte dell'Esecutivo comunale dinanzi alle istanze cantonali. La circostanza è ribadita dal Municipio nella sua risposta in questa sede, in cui è pure richiamata una norma frattanto adottata nell'ambito di una revisione non ancora entrata in vigore del piano regolatore, che mira a rafforzare nella zona del nucleo il quadro legale attualmente vigente in materia di insegne. Il Tribunale cantonale amministrativo non è quindi incorso in accertamenti arbitrari relativamente alla volontà del Municipio di inasprire le esigenze per le insegne nel comprensorio del centro storico. Né ha di per sé escluso l'esistenza in precedenza di possibili isolate violazioni del diritto, ma ha ritenuto che tale circostanza non era decisiva. La Corte cantonale ha infatti rilevato che nessuno degli impianti risultanti dalle fotografie prodotte dai ricorrenti presentava un'ubicazione e delle caratteristiche analoghe a quelle in oggetto e che eventuali singole precedenti violazioni del diritto non avrebbero comunque conferito ai ricorrenti un diritto ad una parità di trattamento nell'illegalità. Limitandosi ad addurre che il Municipio non avrebbe sempre applicato in maniera coerente, costante ed uniforme la propria prassi, i ricorrenti non fanno valere, nemmeno in questa sede, che sarebbero date le condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente una parità di trattamento nell'illegalità (cfr. al riguardo DTF 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9 pag. 44). Ulteriori accertamenti sulle caratteristiche di altri impianti pubblicitari non sono quindi decisivi, poiché non muterebbero l'esito della causa. In tali circostanze, ritenendo superfluo un sopralluogo e rinunciando di conseguenza ad esperirlo, la Corte cantonale non ha nemmeno violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.

3.

3.1. I ricorrenti lamentano l'assenza di una base legale sufficiente per negare l'autorizzazione richiesta. Sostengono che la prassi del Municipio di vietare le insegne pubblicitarie retroilluminate nel comparto del nucleo non poggerebbe su una legge in senso formale richiesta dall'art. 4 cpv. 4 LImp. Questa disposizione prevede infatti che i Comuni mediante regolamenti speciali o norme di attuazione del piano regolatore comunale possono definire limitazioni e restrizioni, criteri di sobrietà e di uniformità se del caso distinti per zona.

3.2. Il gravame si fonda esclusivamente su questa disposizione. Tuttavia, la Corte cantonale ha precisato che, al di là della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 4 cpv. 4 LImp, il cpv. 1 della norma costituiva una base legale sufficiente per negare l'autorizzazione di impianti pubblicitari suscettibili di recare pregiudizio all'ambiente e al paesaggio circostante. In concreto, il diniego dell'autorizzazione per l'insegna luminosa litigiosa è quindi basato sull'art. 4 cpv. 1 LImp e non sull'art. 4 cpv. 4 LImp. Per di più, la Corte cantonale ha ritenuto il rifiuto giustificato anche in applicazione dell'art. 4.1 dell'ordinanza municipale concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere, che ammette sulle insegne soltanto una

*"sobria pubblicità"* relativa all'attività commerciale. La sentenza impugnata è quindi motivata puntualmente su due norme specifiche, non prese in considerazione dai ricorrenti nel loro gravame. Essi avrebbero dovuto, pena l'inammissibilità, confrontarsi con tali motivazioni indipendenti e dimostrare che ognuna di esse violerebbe il diritto (cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6). Limitandosi ad addurre genericamente l'assenza di una base legale sufficiente rifacendosi all'art. 4 cpv. 4 LImp, disposizione che non entra qui in considerazione, i ricorrenti non spiegano conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni le argomentazioni dei giudici cantonali sarebbero arbitrarie o violerebbero altrimenti il diritto. Il gravame è carente di motivazione ed è quindi inammissibile.

4. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato in ammissibile, mentre quello in materia di diritto pubblico deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Municipio di Ascona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni