Federal Tribunal Declines Hearing Appeal Against Judicial Assistance for Italian Evidence Request in Bankruptcy Fraud Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for international judicial assistance from Italy concerning a criminal investigation into fraudulent bankruptcy and related crimes allegedly committed by an individual. Swiss authorities received a request for assistance on November 8, 2012, seeking to seize specific bank accounts connected to the suspect, who was suspected of transferring criminally derived funds to Switzerland. On May 2, 2013, the Swiss Public Prosecutor's Office approved the request, leading to the transmission of account documentation linked to the suspect's daughter. The daughter subsequently appealed this decision, which was rejected by a federal penal court on September 6, 2013, prompting her to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Declines Hearing Appeal Against Judicial Assistance for Italian Evidence Request in Bankruptcy Fraud Case: Swiss authorities received a request for assistance on November 8, 2012, seeking to seize specific bank accounts connected to the suspect, who was suspected of transferring criminally derived funds to Switzerland. On May 2, 2013, the Swiss Public Prosecutor's Office approved the request, leading to the transmission of account documentation linked to the suspect's daughter. The daughter subsequently appealed this decision, which was rejected by a federal penal court on September 6, 2013, prompting her to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to specify the composition of the Court for ruling on the non-entry into the merits of the appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs following the dismissal of the appeal.
Used to determine the limited admissibility of the appeal in matters of international mutual legal assistance.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_763/2013
Sentenza del 27 settembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Luca Zorzi,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione , via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.A.________ e altre persone per bancarotta fraudolenta e altri reati. L'indagato, mediante operazioni societarie straordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forti indebitamenti con l'erario, salvaguardandone la parte attiva e facendola confluire per il tramite di cessioni di rami aziendali in nuovi soggetti giuridici, trasferendo poi all'estero unicamente quelle titolari del debito tributario, utilizzando inoltre le società portate al dissesto per emettere fatturazioni per operazioni inesistenti. L'autorità rogante, sospettando il trasferimento di denaro di origine criminale verso la Svizzera, ha chiesto di sequestrare determinati conti di cui sarebbe titolare o avente diritto economico B.A.________, o relazioni a lui riconducibili presso una banca elvetica.
B. Con decisione di chiusura del 2 maggio 2013, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'autorità italiana della documentazione di un conto bancario sul quale l'indagato dispone di una procura e del quale è titolare la di lui figlia A.A.________. Adita da quest'ultima, con giudizio del 6 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.
C. A.A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alla decisione di chiusura del PP.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1).
2.
2.1. Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3). La ricorrente neppure sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , come del resto non è manifestamente il caso in concreto. La ricorrente si limita infatti a rilevare la sua estraneità alle indagini e a criticare, peraltro in maniera del tutto generica, il fondamento delle accuse mosse in Italia nei confronti dell'imputato, segnatamente l'imputazione di associazione a delinquere e quella di riciclaggio. Ora, l'istanza precedente ha ritenuto, rettamente, che secondo la costante prassi per la concessione dell'assistenza sotto il profilo della doppia punibilità è sufficiente che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, siano punibili secondo il diritto svizzero ( DTF 124 II 184 ), ciò che nella fattispecie è il caso per il reato fallimentare.
2.2. L'asserita violazione del diritto di essere sentito, a causa della pretesa carenza di motivazione della decisione impugnata sulle "eccezioni e deduzioni" addotte nella replica, supposta data, non rappresenterebbe in sé, né la ricorrente tenta di dimostrarlo, un vizio grave ai sensi dell' art. 84 LTF (sentenza 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3). La ricorrente parrebbe misconoscere inoltre che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato. Per di più, il quesito relativo alla contestata colpevolezza di terzi, segnatamente dell'indagato, esula dall'oggetto del litigio.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 27 settembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri