Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_718/2021 KI-generiert

A and B v. Cantonal Administrative Court of [Canton Name - implied] (Withdrawal of Joint Appeal Regarding Funeral Authorization)

Geschäftsnummer 1C_718/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals submitted an administrative appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Ticino Cantonal Administrative Court, which had declared their initial appeal inadmissible. This original appeal was related to a decision permitting the Municipality of Lugano to organize a funeral for their mayor. The administrative court's inadmissibility ruling was due to the fact that the curator of one of the appellants had not ratified the appeal. Subsequently, the appellants lodged an appeal to the Federal Tribunal, challenging not only this decision but other related court decisions. However, the appellants later withdrew their appeal, prompting the Federal Tribunal to strike the case from its docket and charge them for the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 119 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; A and B v. Cantonal Administrative Court of [Canton Name - implied] (Withdrawal of Joint Appeal Regarding Funeral Authorization): This original appeal was related to a decision permitting the Municipality of Lugano to organize a funeral for their mayor. The administrative court's inadmissibility ruling was due to the fact that the curator of one of the appellants had not ratified the appeal. Subsequently, the appellants lodged an appeal to the Federal Tribunal, challenging not only this decision but other related court decisions. However, the appellants later withdrew their appeal, prompting the Federal Tribunal to strike the case from its docket and charge them for the procedural costs.

Schlagwörter

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Verwaltungskosten Beschwerdelegitimation Rückzugsfiktion Parteientschädigung Vorherige Verwaltungsbeschwerde Gemeindebehörden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 LTF

Cited by the presiding judge as the basis for the decision to strike the case from the roll.

Art. 66 cpv. 3 LTF

Cited as the basis for imposing court costs on the appealing party due to expenses caused.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_718/2021

Decreto del 9 febbraio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Giudice presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

Municipio di Lugano, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Procedura amministrativa,

ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2021

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2021.398).

Considerando:

che con decisione del 15 settembre 2021 (n. 4457) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata da A.________ contro la decisione del 16 agosto 2021 con la quale la Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ha accolto la richiesta di autorizzazione del Municipio di Lugano per organizzare le esequie del sindaco Marco Borradori;

che A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 18 ottobre 2021, accertato che il curatore dell'insorgente non ha ratificato il gravame, ha dichiarato irricevibile il ricorso;

che avverso questa decisione A.________ e anche B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;

che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;

che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell' art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );

che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico, ritenuto inoltre ch'ella non è legittimata a impugnare una decisione concernente un terzo;

per questi motivi, il Giudice presidente decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri