Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_708/2021 KI-generiert

Applicants Withdraw Appeal Against Administrative Court Decision

Geschäftsnummer 1C_708/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where individuals A and B filed an appeal against a decision of the administrative court of the Canton of Ticino. The issue arose from a ruling by the cantonal data protection and transparency commission, which had dismissed a complaint of denied justice lodged by B against C, D, and the cantonal data protection officer. The administrative court delegate found the initial appeal to be verbose, unfitting in tone, and unclear, and requested B to amend the appeal and provide an advance payment for legal costs. B contested these decisions at the Federal Tribunal, which eventually declared the appeal inadmissible due to the failure to amend the complaint and provide the required payment. A new appeal was filed by A and B, encompassing various cases, leading to procedural complications due to the inclusion of decisions from different authorities and matters. The Federal Tribunal asked for an advance payment, but subsequently, A and B withdrew their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 119 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; Applicants Withdraw Appeal Against Administrative Court Decision: The issue arose from a ruling by the cantonal data protection and transparency commission, which had dismissed a complaint of denied justice lodged by B against C, D, and the cantonal data protection officer. The administrative court delegate found the initial appeal to be verbose, unfitting in tone, and unclear, and requested B to amend the appeal and provide an advance payment for legal costs. B contested these decisions at the Federal Tribunal, which eventually declared the appeal inadmissible due to the failure to amend the complaint and provide the required payment. A new appeal was filed by A and B, encompassing various cases, leading to procedural complications due to the inclusion of decisions from different authorities and matters. The Federal Tribunal asked for an advance payment, but subsequently, A and B withdrew their appeal.

Schlagwörter

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Klagerückzug Verwaltungskosten Beschwerdelegitimation Kostenvorschuss verwaltungsrechtlicher Widerruf richterliche Unparteilichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 LTF

Applied by the Instruction Judge to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 66 cpv. 2 LTF

Applied to allow the Federal Tribunal to waive the collection of judicial costs in case of withdrawal.

Art. 66 cpv. 3 LTF

Cited as the basis for ordering the costs against the appellant because they caused unnecessary expenses and were not entitled to appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_708/2021

Decreto del 9 febbraio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Giudice presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

1. C.________,

2. D.________,

opponenti,

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,

Incaricato cantonale della protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Procedura amministrativa,

ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2021

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2021.177).

Considerando:

che con decisione del 29 marzo 2021 (n. LPDP.2020.2) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha stralciato dai ruoli poiché divenuta priva d'oggetto un'impugnativa per denegata giustizia presentata da B.________ nei confronti del C.________, della D.________ e dell'Incaricato cantonale per la protezione dei dati;

che contro questa decisione B.________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che il Giudice delegato, accertato che l'atto era prolisso, sconveniente nei toni e incomprensibile, lo ha rinviato alla ricorrente per emendarlo, invitandola a fornire un anticipo delle spese processuali presunte;

che B.________ ha impugnato questi decreti al Tribunale federale, che con sentenza 1C_358/2021 del 23 agosto 2021 ha dichiarato inammissibile il rimedio esperito contro la richiesta di versamento dell'anticipo spese;

che con decisione del 18 ottobre 2021 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertato che l'insorgente non aveva emendato l'impugnativa né versato l'anticipo, ha dichiarato irricevibile il gravame;

che avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;

che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;

che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;

che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);

che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell' art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );

che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );

che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che A.________ non era legittimato a impugnare una decisione che non lo concerne;

per questi motivi, il Giudice presidente decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri