Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_7/2025 KI-generiert

Traffic Violation, License Revocation, and Federal Tribunal Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 1C_7/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. A.________, cittadino italiano nato nel 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera. Il 7 giugno 2023, verso le ore 19.00, mentre circolava in territorio di Paradiso si è reso protagonista di un incidente della circolazione. Con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il Procuratore pubblico lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di concedere la precedenza a un motoveicolo, causando una collisione.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Traffic Violation, License Revocation, and Federal Tribunal Appeal Admissibility: A.________, cittadino italiano nato nel 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera. Il 7 giugno 2023, verso le ore 19.00, mentre circolava in territorio di Paradiso si è reso protagonista di un incidente della circolazione. Con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il Procuratore pubblico lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di concedere la precedenza a un motoveicolo, causando una collisione.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Entzug der Konzession Fahren trotz Führerausweisentzugs Wegrecht Kontrollfahrt wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the manifestly inadmissible appeal using the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_7/2025

Sentenza del 16 gennaio 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Haag, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ala Munda 51, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.431).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1.

A.________, cittadino italiano nato nel 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera. Il 7 giugno 2023, verso le ore 19.00, mentre circolava in territorio di Paradiso si è reso protagonista di un incidente della circolazione. Con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il Procuratore pubblico lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di concedere la precedenza a un motoveicolo, causando una collisione.

1.2.

Adito con un'opposizione di A.________, rinviato a giudizio anche per altri reati, con sentenza dell'8 maggio 2024, cresciuta in giudicato, la giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione. Dopo aver riavviato il procedimento amministrativo, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per tre mesi, deci-sione confermata il 6 novembre 2024 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con sentenza del 10 dicembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato.

1.3.

Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

2.

2.1.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (

DTF 150 II 346

consid. 1.1).

2.2.

Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

;

DTF 148 IV 205

consid. 2.6;

146 IV 297

consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (

DTF 150 I 50

consid. 3.3.1).

2.3.

Il ricorrente si limita a proporre, peraltro in maniera del tutto generica, una diversa versione dei fatti di quella posta a fondamento dell'impugnato giudizio. Disattendendo il suo obbligo di motivazione (

art. 42 LTF

), egli non tenta tuttavia di dimostrare perché l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'

art. 97 cpv. 1 LTF

;

DTF 150 II 346

consid. 1.6) e la valutazione delle prove (

DTF 150 IV 360

consid. 3.2.1) operati dalla Corte cantonale sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari. Ciò a maggior ragione visto ch'egli non ha impugnato gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza della Pretura penale, passata in giudicato, di massima vincolanti per la procedura amministrativa (sentenza 1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1). Egli non si confronta, se non in maniera del tutto generica, neppure con il profilo oggettivo e soggettivo dell'infrazione grave rimproveratagli. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (

DTF 142 III 364

consid. 2.4 in fine).

3. Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 16 gennaio 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Crameri