Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_694/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs in Property Expropriation Case

Geschäftsnummer 1C_694/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs in Property Expropriation Case The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 4,000, despite being issued a non-extendable supplementary deadline. The case concerned an appeal against a cantonal administrative court judgment that upheld a government decision approving a road project for pedestrian safety, which involved the definitive expropriation of 1 m2 of the appellant's property. Following an initial presidential decree for the advance and the appellant's unsuccessful request for exemption, a final, mandatory deadline was set, explicitly warning that non-compliance would result in inadmissibility under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act, which the court imposed after confirming the advance remained unpaid.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 LTF, Art. 32 cpv. 3 LTF, Art. 63 cpv. 3 terzo; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs in Property Expropriation Case: The case concerned an appeal against a cantonal administrative court judgment that upheld a government decision approving a road project for pedestrian safety, which involved the definitive expropriation of 1 m2 of the appellant's property. Following an initial presidential decree for the advance and the appellant's unsuccessful request for exemption, a final, mandatory deadline was set, explicitly warning that non-compliance would result in inadmissibility under Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act, which the court imposed after confirming the advance remained unpaid.

Schlagwörter

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Fristwahrung Enteignungskosten nicht geleisteter Kostenvorschuss Verwaltungskosten Regierungsbeschluss Verstrickungsbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 150 II 346
DTF 150 IV 377
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Cited for deciding the case based on the simplified procedure because the reason for inadmissibility was manifest.

Art. 62 cpv. 3 LTF

Cited as the legal basis for the Tribunal not entering into the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance.

Art. 66 cpv. 1 e 3 LTF

Cited to determine that court costs follow the event (loser pays).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_694/2024

Sentenza del 12 febbraio 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Haag, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Salvatore Cardillo,

ricorrente,

contro

Municipio di Morbio Inferiore, Piazzale Municipio, 6834 Morbio Inferiore,

patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Area del supporto e del coordinamento, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Progetto stradale,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.35).

Fatti:

A. Con sentenza del 28 ottobre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso, diretto contro la risoluzione del 22 novembre 2023 del Consiglio di Stato, inoltrato da A.________, proprietaria di un fondo toccato dall'approvazione di un progetto stradale di messa in sicurezza di un collegamento pedonale (espropriazione definitiva di 1 m2).

B. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di annullare la decisione governativa e ogni altra decisione ostativa, dichiarando nulla la procedura espropriativa avviata dal Comune di Morbio Inferiore.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (

DTF 150 II 346

consid. 1.1).

1.2.

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della Corte (

art. 32 cpv. 1 LTF

), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (

art. 62 cpv. 3 LTF

).

1.3.

Nella fattispecie, con decreto presidenziale del 10 dicembre 2024 la ricorrente, in applicazione dell'

art. 62 LTF

, è stata invitata a fornire, entro il 10 gennaio 2025, conformemente all'invalsa prassi, un anticipo delle spese di fr. 4'000.-. Con scritto dell'8 gennaio 2025 A.________ ha chiesto d'essere esonerata dal versamento dell'anticipo spese, adducendo asserite, gravi irregolarità procedurali addotte nel ricorso.

Con decreto presidenziale del 20 gennaio 2025 la richiesta è stata respinta, rilevando che in questo stadio della procedura il Tribunale federale non può valutare e quindi esprimersi anticipatamente, senza pregiudicare l'esito della causa, sull'asserita fondatezza o meno delle pretese gravi irregolarità addotte dalla ricorrente nel gravame. Con formulario di stessa data, il Tribunale federale ha fissato alla ricorrente un termine suppletorio scadente il 31 gennaio 2025, per procedere al versamento dell'anticipo. Nello stesso si precisa espressamente che il termine del 31 gennaio 2025 è improrogabile e che se, entro tale termine, l'anticipo non viene accreditato sul conto della Cassa del Tribunale federale, il Tribunale federale, in applicazione dell'

art. 62 cpv. 3 LTF

, non entra nel merito del ricorso e lo dichiara inammissibile.

1.4.

Con scritto del 29 gennaio 2025 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale una "richiesta di correzione" del decreto presidenziale del 20 gennaio 2025 con conseguente accoglimento dell'istanza di esonero dal versamento dell'anticipo spese. Nello stesso ella si limita a ribadire l'asserita gravità delle irregolarità addotte nell'atto di ricorso, in particolare la pretesa incostituzionalità della legge ticinese sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100).

1.5.

Con la sua richiesta, analoga a quella precedente, la ricorrente disattende che le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili (

art. 32 cpv. 3 LTF

). Ora, il tenore dell'art. 63 cpv. 3 terzo periodo LTF, come pure la comminatoria contenuta nel decreto del 20 gennaio 2025, è chiaro e non necessita di alcuna interpretazione (

DTF 150 IV 377

consid. 2.2) : se l'anticipo richiesto non è versato entro il termine suppletorio, il ricorso è dichiarato inammissibile. Per di più, nel citato formulario si sottolinea espressamente che il termine scadente il 31 gennaio 2025 non era prorogabile. Per la ricorrente, assistita da un legale, le conseguenze imposte dalla LTF in caso di mancato versamento dell'anticipo, erano quindi chiare.

1.6.

Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso, conformemente all'

art. 62 cpv. 3 LTF

e alla comminatoria contenuta nel decreto del 20 gennaio 2025 (sentenza 1C_501/2024 del 21 novembre 2024 consid. 2).

2. Il motivo di inammissibilità essendo manifesto, la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

. Le spese seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 e 3 LTF

).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Morbio Inferiore, al Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Crameri