Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_69/2020 KI-generiert

Driver Readmission After Psycho-Technical Examination Rejection Upheld

Geschäftsnummer 1C_69/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, A.________, appealed against decisions by the administrative authorities of the Canton of Ticino, which denied the reinstatement of his driving license. Initially, A.________’s license was revoked for six months in 2010 due to driving under the influence of alcohol and for twelve months in 2015 due to excessive speeding. Despite these revocations, A.________ continued to drive, leading to a criminal conviction for driving without authorization in 2017 and a permanent revocation of his license by the traffic department. The reinstatement of his driving rights was contingent upon passing a psycho-technical examination. However, upon reapplication for a license after a two-year suspension and after reviewing a negative traffic psychologist report, the request was denied by the Canton’s authorities and upheld by the cantonal administrative court. A.________ appealed for the annulment of this decision and sought free legal assistance, which was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 e 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Driver Readmission After Psycho-Technical Examination Rejection Upheld: Initially, A.________’s license was revoked for six months in 2010 due to driving under the influence of alcohol and for twelve months in 2015 due to excessive speeding. Despite these revocations, A.________ continued to drive, leading to a criminal conviction for driving without authorization in 2017 and a permanent revocation of his license by the traffic department. The reinstatement of his driving rights was contingent upon passing a psycho-technical examination. However, upon reapplication for a license after a two-year suspension and after reviewing a negative traffic psychologist report, the request was denied by the Canton’s authorities and upheld by the cantonal administrative court. A.________ appealed for the annulment of this decision and sought free legal assistance, which was also denied.

Schlagwörter

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wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Fahren ohne Berechtigung Fahreignungsabklärung übersetzte Geschwindigkeit Aussetzungsfrist Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 64 cpv. 1 e 2 LTF

The application for legal aid and free assistance was rejected because the appeal lacked any prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF

The court refrained from levying judicial costs, considering the appellant's financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_69/2020

Sentenza del 10 febbraio 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

istanza di riammissione alla guida,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino

(inc. n. 52.2019.366).

Considerando:

che a A.________ nel 2010 è stata revocata la licenza di condurre per la durata di sei mesi in seguito a un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà) e nel 2015 per dodici mesi per velocità eccessiva;

che, ciò nondimeno, anche dopo quest'ultima revoca nel 2016 egli ha guidato un veicolo;

che il 3 aprile 2017 la Pretura penale lo ha quindi condannato per guida senza autorizzazione ( art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr ), mentre il 24 marzo 2016 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d LCStr, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico da parte dello psicologo del traffico, decisione confermata il 16 novembre 2017 dal Tribunale cantonale amministrativo;

che, dopo il termine di sospensione di due anni, l'interessato ha chiesto di essere riammesso alla guida;

che, preso atto del rapporto peritale allestito dallo psicologo del traffico, il 9 gennaio 2019 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza, decisione confermata dal Consiglio di Stato;

che, adito dall'istante, con giudizio del 12 dicembre 2019, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso nonché la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di accogliere l'istanza di riammissione alla guida, subordinatamente di ordinare una perizia giudiziaria, come pure di porlo al beneficio del gratuito patrocinio;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto ( DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);

che la Corte cantonale ha compiutamente spiegato perché la revoca a tempo indeterminato non prevede una verifica dell'idoneità, fondandosi per contro su un'inidoneità caratteriale presunta per legge e basata sui precedenti accumulati, e perché essa ha condiviso le conclusioni della criticata perizia, ritenendola concludente, scevra di contraddizioni e fondata su dati oggettivi, illustrando inoltre perché il referto prodotto dal ricorrente non suscitava dubbi sull'attendibilità della citata perizia, e giustificato il rifiuto di fare allestire una perizia giudiziaria;

che il ricorrente, limitandosi in sostanza a riproporre semplicemente la cronistoria della vertenza, disattendendo il suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ) non si confronta con detti argomenti né con le diverse conclusioni del contestato rapporto peritale, ch'egli critica in maniera del tutto generica, né tenta di spiegare perché e in che maniera la decisione impugnata lederebbe il diritto federale;

che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta, ritenuto che il ricorso era privo di ogni possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF );

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 10 febbraio 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri