A. v. Cantonal Administrative Court (Withdrawal of Appeal and Judicial Fee)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case brought before the Swiss Federal Tribunal, an individual challenged a decision by the Cantonal Commission for Data Protection and Transparency of the Republic and Canton of Ticino, which had declared their legal contestation inadmissible. The individual, along with another party, appealed this decision to the Cantonal Administrative Court, but the appeal was dismissed after one party withdrew, and the other failed to amend their case or pay required advance fees. Subsequently, the individual attempted to appeal multiple rulings simultaneously to the Federal Tribunal, a move the court noted was procedurally improper as it involved decisions from different authorities and unrelated matters. Ultimately, the case was withdrawn by the individual, and the tribunal dismissed it, imposing the associated costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; A. v. Cantonal Administrative Court (Withdrawal of Appeal and Judicial Fee): The individual, along with another party, appealed this decision to the Cantonal Administrative Court, but the appeal was dismissed after one party withdrew, and the other failed to amend their case or pay required advance fees. Subsequently, the individual attempted to appeal multiple rulings simultaneously to the Federal Tribunal, a move the court noted was procedurally improper as it involved decisions from different authorities and unrelated matters. Ultimately, the case was withdrawn by the individual, and the tribunal dismissed it, imposing the associated costs on the appellant.
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KI-generiertCited in the reasoning to justify the decision of the Instruction Judge regarding the striking of withdrawn cases from the roll, which is the subject of order 1.
Cited in the reasoning to justify imposing the judicial costs on the appellant (Order 2).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_643/2021
Decreto del 4 gennaio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
della Repubblica e Cantone Ticino (52.2021.332).
Considerando:
che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.16) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti della Divisione della giustizia;
che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell' art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione della giustizia, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 gennaio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri