Withdrawal of appeal in delayed-justice data protection proceeding; costs imposed on appellant for causing unnecessary expenses.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court struck the appeal from the roll as moot after the appellant withdrew the appeal, and ordered the appellant to pay court costs of CHF 200. The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that had dismissed her appeal as inadmissible after she withdrew her complaint concerning alleged delayed/denied justice by a municipal authority in a data protection and transparency proceeding. The Court held that the withdrawal justified striking the case (Article 32(2) LTF) and that the appellant, having caused unnecessary costs and filed a prolix and contradictory appeal against a decision she had already withdrawn from, must bear the costs (Article 66(3) LTF); the lower court decision therefore remains in force except for the withdrawal effect.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; Withdrawal of appeal in delayed-justice data protection proceeding; costs imposed on appellant for causing unnecessary expenses: The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that had dismissed her appeal as inadmissible after she withdrew her complaint concerning alleged delayed/denied justice by a municipal authority in a data protection and transparency proceeding. The Court held that the withdrawal justified striking the case (Article 32(2) LTF) and that the appellant, having caused unnecessary costs and filed a prolix and contradictory appeal against a decision she had already withdrawn from, must bear the costs (Article 66(3) LTF); the lower court decision therefore remains in force except for the withdrawal effect.
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KI-generiertCosts imposed on the appellant for causing unnecessary expenses by withdrawing the appeal.
The instructing judge, acting as sole judge, ordered the case to be struck from the roll following the withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_640/2021
Decreto del 4 gennaio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Municipio di Chiasso, piazza Bernasconi 1, 6830 Chiasso,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2021.333).
Considerando:
che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.17) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti del Municipio di Chiasso;
che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell' art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Chiasso, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 gennaio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri