Appeal Against Driving License Revocation Ruled Inadmissible Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA motor vehicle license holder in the Canton of Ticino contested a decision by the local governmental department, which revoked their driving license for six months. The individual, referred to as A.________, appealed the canton’s administrative court ruling, which had upheld the revocation decision initially made by the Sezione della circolazione on March 24, 2022. Following the rejection of their appeal by the canton’s administrative tribunal on November 7, 2022, A.________ brought the matter to the Swiss Federal Tribunal. The appeal lacked specific claims or adequate justification addressing why the initial rulings were considered incorrect or unlawful.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Against Driving License Revocation Ruled Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The individual, referred to as A.________, appealed the canton’s administrative court ruling, which had upheld the revocation decision initially made by the Sezione della circolazione on March 24, 2022. Following the rejection of their appeal by the canton’s administrative tribunal on November 7, 2022, A.________ brought the matter to the Swiss Federal Tribunal. The appeal lacked specific claims or adequate justification addressing why the initial rulings were considered incorrect or unlawful.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to lack of motivation.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs following the outcome of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_638/2022
Sentenza del 9 dicembre 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.248).
Considerando:
che con sentenza del 7 novembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ contro la decisione governativa del 28 giugno 2022 relativa alla risoluzione del 24 marzo 2022 con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 148 I 160 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3);
che il ricorrente non si confronta del tutto con i differenti argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio (consid. 3.3) e neppure tenta di spiegare perché essi sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2);
che pertanto il gravame, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 9 dicembre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri