Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_619/2013 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Italian Request for Bank Documentation in Money Laundering Investigation

Geschäftsnummer 1C_619/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Republic Prosecutor's Office in Milan requested judicial assistance from Switzerland as part of an ongoing criminal investigation into money laundering and corruption involving certain individuals. The Swiss authorities were asked to provide banking documentation and to freeze a bank account owned by a company linked to one of the suspects. Following an initial decision to block the account and subsequent approval to send the requested documents to Italy, the company involved challenged this decision in a higher court, which upheld the actions of the Swiss authorities. The company then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the previous decisions and prevent the transfer of documents, while also requesting the immediate release of the frozen account.

Legislator-Regeste

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Art. 2635 CC, Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 103 cpv. 2 lett. c LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Italian Request for Bank Documentation in Money Laundering Investigation: The Swiss authorities were asked to provide banking documentation and to freeze a bank account owned by a company linked to one of the suspects. Following an initial decision to block the account and subsequent approval to send the requested documents to Italy, the company involved challenged this decision in a higher court, which upheld the actions of the Swiss authorities. The company then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the previous decisions and prevent the transfer of documents, while also requesting the immediate release of the frozen account.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Bankenrecht Fremdes Recht Beweisübernahme schwerwiegende Anschuldigungen Verfahrensüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the reasoning regarding the request for effect suspensive, which was declared moot by law due to the nature of the decision.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs due to the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_619/2013

Sentenza del 9 luglio 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA ,

patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione , Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di riciclaggio (art. 648bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ( art. 2635 CC italiano). In sostanza, un imputato è sospettato di aver concesso, quale direttore generale di una banca, svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie a determinate società riconducibili a B.________. L'autorità estera ha chiesto alla Svizzera la trasmissione della documentazione bancaria e il blocco di un conto intestato alla A.________ SA, di cui B.________ è il beneficiario economico.

B. Con decisione del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato nel merito della rogatoria e ha ordinato il blocco richiesto. Mediante decisione di chiusura del 7 marzo 2013, ha poi ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione relativa alla citata relazione bancaria. Adita dalla società interessata, con giudizio del 21 giugno 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.

C. B.________ SA impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare sia la decisione dell'istanza precedente sia quelle del MPC e di invitare quest'ultimo a non trasmettere la documentazione sequestrata e a ordinare il dissequestro immediato del proprio conto.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

2. La ricorrente, limitandosi a richiamare l' art. 84 LTF e ad addurre censure di merito, non spiega perché, in concreto, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né questa condizione è ravvisabile nella fattispecie. In effetti, le censure ricorsuali concernono l'asserita carenza di un legame di connessione sufficientemente stretto tra i fatti esposti nella rogatoria e il blocco del conto di cui è titolare la ricorrente. Ora, queste critiche concernono soltanto una questione inerente alla valutazione delle prove, sulla quale l'istanza precedente si è pronunciata fondandosi sulla costante e invalsa prassi vigente in materia (sentenza 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013 consid. 2.2). La contestata decisione non si scosta quindi dalla giurisprudenza costante, né pone una questione giuridica di principio.

3.

3.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

3.2. La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto, ricordato ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 9 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri