Curatorship Refusal to Ratify Appeal Renders Supreme Court Access Request Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision related to the access to documents initially denied by RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, a branch of the Swiss Broadcasting Corporation. The Cantonal Commission for Data Protection and Transparency had initially sided with the individual, overturning the broadcaster's decision, but this ruling was later annulled by the Cantonal Administrative Tribunal of Ticino upon appeal by the broadcaster. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal to contest the Cantonal Tribunal's decision. During the proceedings, it was noted that the individual's civil rights were restricted, requiring representation by a legal guardian who did not endorse the appeal, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 LTF; Curatorship Refusal to Ratify Appeal Renders Supreme Court Access Request Inadmissible: The Cantonal Commission for Data Protection and Transparency had initially sided with the individual, overturning the broadcaster's decision, but this ruling was later annulled by the Cantonal Administrative Tribunal of Ticino upon appeal by the broadcaster. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal to contest the Cantonal Tribunal's decision. During the proceedings, it was noted that the individual's civil rights were restricted, requiring representation by a legal guardian who did not endorse the appeal, rendering it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision mentions that costs are waived upon the curator's request, which relates to the principle of legal aid/costs exemption.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_612/2021
Sentenza del 15 novembre 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Società Svizzera di Radiotelevisione, 3006 Berna,
opponente,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
accesso a documenti,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(inc. n. 52.2020.326).
Considerando:
che con risoluzione del 28 maggio 2020 (n. LIT 2019.8) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un'impugnativa presentata da A.________ avverso la decisione del 18 marzo 2019 con la quale la RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, ha respinto una richiesta di accesso a documenti;
che, adito dalla Società svizzera di radiotelevisione, con giudizio del 14 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e ha annullato la citata decisione del 28 maggio 2020;
che avverso questa sentenza A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose altre conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 333 consid. 1);
che, come noto al ricorrente, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF , visto che dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 nei suoi confronti);
che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5A_635/2021 del 25 agosto 2021 e rinvii);
che con scritto 22 ottobre 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________, motivo per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 5A_635/2021, citata, e 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021);
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 novembre 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri