Withdrawal of Appeal Regarding Access to Disciplinary Files
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after being denied access to documents related to a disciplinary proceeding against a lawyer, initiated due to a report made by A.________ and another party, B.________. This request was based on the State's information and transparency law, LIT, but was denied by the Commissione di disciplina degli avvocati and subsequently upheld by the Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. When the Tribunal amministrativo del Cantone Ticino later declared B.________'s appeal inadmissible and decided that the disciplinary commission was not subject to the LIT, A.________ brought the case to the federal level. The final action was the withdrawal of the appeal by A.________, resulting in the case being struck off the record with related costs assigned to A.________.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Access to Disciplinary Files: This request was based on the State's information and transparency law, LIT, but was denied by the Commissione di disciplina degli avvocati and subsequently upheld by the Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. When the Tribunal amministrativo del Cantone Ticino later declared B.________'s appeal inadmissible and decided that the disciplinary commission was not subject to the LIT, A.________ brought the case to the federal level. The final action was the withdrawal of the appeal by A.________, resulting in the case being struck off the record with related costs assigned to A.________.
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KI-generiertCited as the basis for the Instruction Judge to decide on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the useless costs incurred.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_605/2021
Sentenza del 23 novembre 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
accesso agli atti di un procedimento disciplinare,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(inc. n. 52.2019.101).
Considerando:
che il 24 ottobre 2017 B.________ e A.________ hanno chiesto alla Commissione di disciplina degli avvocati l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un legale in seguito a una loro segnalazione, istanza fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), accesso poi negato;
che con decisione del 23 gennaio 2019 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto un ricorso presentato dagli istanti;
che, adito dagli istanti, con giudizio del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B.________ a causa della mancata ratifica da parte del curatore, mentre nel merito ha ritenuto che la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione della LIT;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 22 novembre 2021;
che con scritto del 19 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ) e sono pertanto messe a suo carico;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 23 novembre 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri