Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_601/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Co-Curator Ratification and Recusal Denial

Geschäftsnummer 1C_601/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, appealed decisions related to administrative procedures concerning data protection and transparency in the Canton of Ticino. The Commission for Data Protection and Transparency had previously declared one of A.________'s appeals inadmissible and upheld certain recusals against the Independent Mediation Commission and its own president. Additionally, the Tribunal announced the appointment of a legal representative for A.________. A.________'s multiple appeals, deemed inadmissible due to procedural reasons including the lack of the mandatory legal ratification by their appointed representative, were bundled confusingly in a single document. Consequently, a judge declared these appeals inadmissible at the cantonal administrative level, a decision which led to the appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Co-Curator Ratification and Recusal Denial: The Commission for Data Protection and Transparency had previously declared one of A.________'s appeals inadmissible and upheld certain recusals against the Independent Mediation Commission and its own president. Additionally, the Tribunal announced the appointment of a legal representative for A.________. A.________'s multiple appeals, deemed inadmissible due to procedural reasons including the lack of the mandatory legal ratification by their appointed representative, were bundled confusingly in a single document. Consequently, a judge declared these appeals inadmissible at the cantonal administrative level, a decision which led to the appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Verwaltungsbeistandschaft Ausstandsbegehren Verwaltungstransparenz Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Datenschutzbelange

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 42 cpv. 7 LTF

Cited in relation to the reservation concerning the non-treatment of future submissions without the curator's ratification.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_601/2020

Sentenza del 15 gennaio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,

Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

ricorso contro le sentenze emanate il 23 settembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2020.331 e 52.2020.335).

Considerando:

che con decisione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.6) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ contro un atto del 5 giugno 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT e respinto in quanto ammissibili le istanze di ricusa contro quest'ultima e contro il presidente della CC-PDT;

che con decisione del 23 settembre 2020 (52.2020.331), il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;

che con decisione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2019.4), la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un ricorso per denegata giustizia inoltrato da A.________ relativo all'evasione di richieste presentate nel novembre 2018 al Ministero pubblico in merito alla documentazione attestante l'assegnazione dei picchetti penali ad alcuni procuratori pubblici;

che con decisione del 23 settembre 2020 (52.2020.335), il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;

che avverso queste due decisioni, e altre sentenze, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso del 22 ottobre 2020 al Tribunale federale, completato con uno scritto del 5 novembre 2020;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);

che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);

che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF ;

che, in effetti, come noto al ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei suoi confronti);

che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che, come rettamente accertato dal giudice delegato, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;

che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;

che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare quello in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;

che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile, motivo per cui la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;

che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF ; cfr. sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri