Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_599/2020 KI-generiert

Appellant V. Tax Administration (Access to Documents)

Geschäftsnummer 1C_599/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Divisione delle contribuzioni of the Canton of Ticino denied him access to documentation related to an inspection concerning a third party. The Commissione cantonale per la protezione dei dati (CC-PDT) rejected his appeal and request for recusal of its president on May 4, 2020. Subsequently, the administrative court declared A.________'s appeal inadmissible due to the lack of ratification by his co-curator. A.________ then submitted a combined appeal to the Federal Tribunal against this and other decisions, which was not ratified by his co-curator. The Tribunal reviewed the admissibility of the appeal and procedural compliance, noting the requirement of separate treatment for different procedures within the same document. A.________'s legal challenges were further complicated by a curatorship imposed by the regional protection authority, mandating that his legal actions in judicial and administrative matters required representation by his appointed curator.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF; Appellant V. Tax Administration (Access to Documents): The Commissione cantonale per la protezione dei dati (CC-PDT) rejected his appeal and request for recusal of its president on May 4, 2020. Subsequently, the administrative court declared A.________'s appeal inadmissible due to the lack of ratification by his co-curator. A.________ then submitted a combined appeal to the Federal Tribunal against this and other decisions, which was not ratified by his co-curator. The Tribunal reviewed the admissibility of the appeal and procedural compliance, noting the requirement of separate treatment for different procedures within the same document. A.________'s legal challenges were further complicated by a curatorship imposed by the regional protection authority, mandating that his legal actions in judicial and administrative matters required representation by his appointed curator.

Schlagwörter

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Recht auf Zugang zu Dokumenten Steuerverfahren beschränkte Handlungsfähigkeit Verwaltungsbeistandschaft Datenschutzbelange Verwaltungsakte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 34 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for abstention (recusal request).

Art. 34 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for abstention (recusal request).

Art. 37 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for abstention (recusal request).

Art. 42 cpv. 7 LTF

Cited regarding the reservation concerning future filings without the curator's ratification.

Art. 64 LTF

This provision is implicitly related to the decision not to levy judicial costs, but it is not explicitly cited in the dispositive; thus, it is excluded based on the rules.

art. 394 CC

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the appointment of the curator.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_599/2020

Sentenza del 15 gennaio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,

Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Procedura amministrativa; protezione dei dati,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino (52.2020.330).

Considerando:

che con risoluzione dell'11 giugno 2018 la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha negato a A.________ l'accesso alla documentazione relativa a un'ispezione inerente a una terza persona;

che adita dall'istante, con decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.5), la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto il gravame e, in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;

che con decisione del 23 settembre 2020, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la mancata ratifica del ricorso da parte del co-curatore, ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________;

che avverso questa, e altre sentenze, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso del 22 ottobre 2020 al Tribunale federale, completato con uno scritto del 5 novembre 2020;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);

che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);

che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF ;

che, in effetti, come noto al ricorrente, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 nei suoi confronti);

che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);

che, come rettamente accertato dal giudice delegato, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suo diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);

che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;

che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;

che, i nvitato a esprimersi sul gravame, con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie;

che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile, motivo per cui la causa può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;

che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF ; cfr. sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Divisione delle contribuzioni e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri