Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_568/2015 KI-generiert

Driver License Revocation for Excessive Speeding Upheld on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 1C_568/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had their driving license revoked by the traffic authority after being caught driving with a high blood alcohol level. The revocation was a precautionary measure and included the requirement for the individual to undergo a specialist examination. Following the revocation, the individual filed a complaint with the cantonal administrative court, which declared the complaint inadmissible due to a lack of sufficient motivation. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's decision. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly unmotivated and therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Driver License Revocation for Excessive Speeding Upheld on Procedural Grounds: The revocation was a precautionary measure and included the requirement for the individual to undergo a specialist examination. Following the revocation, the individual filed a complaint with the cantonal administrative court, which declared the complaint inadmissible due to a lack of sufficient motivation. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's decision. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly unmotivated and therefore inadmissible.

Schlagwörter

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qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Entzug der Konzession Fahren ohne Berechtigung Prozessvoraussetzung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Fahreignung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal via simplified procedure because it was manifestly not sufficiently reasoned.

Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF

Used to rule that judicial costs are not to be levied due to the appellant's financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_568/2015

Sentenza del 23 novembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2015

dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che nell'aprile del 2015 A.________ ha guidato in grave stato di ebrietà (tasso alcolemico del 2,06 per mille) in territorio del Comune di X.________;

che l'11 giugno 2015 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre, a titolo preventivo e cautelativo, a tempo indeterminato, con effetto immediato e con l'obbligo di sottoporsi entro trenta giorni a una perizia specialistica presso l'Unità di medicina e psicologia del traffico, provvedimento confermato il 30 settembre 2015 dal Consiglio di Stato;

che, adito dall'interessato, con giudizio del 20 ottobre 2015 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un ricorso sottopostogli dall'interessato;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla;

che non sono state chieste osservazioni al gravame:

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ( art. 42 cpv. 1 LTF ), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2);

che secondo la costante giurisprudenza, quando, come in concreto, l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito ( DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48);

che il ricorrente, limitandosi ad asserire che il contestato provvedimento amministrativo dovrebbe essere annullato per mancanza di prove, non si confronta del tutto con la motivazione d'irricevibilità per carenza di motivazione posta a fondamento della decisione adottata dal giudice delegato;

che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di "effetto sospensivo per accertamenti", peraltro non motivata;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri