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1C_558/2010 KI-generiert

Swiss Federal Court Dismisses Appeal in Italian Corruption Investigation Aid Request

Geschäftsnummer 1C_558/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A request for mutual legal assistance was submitted by the Italian authorities to Switzerland concerning an ongoing criminal investigation into corruption and fraud related to the transfer of credits exceeding 670 million euros held by certain public companies against the Sicilian region. The Swiss authorities were asked to provide documentation for accounts linked to a specific company implicated in these transactions, amid suspicions that some of the proceeds might have been directed to politicians. Following the refusal of the company to comply with this request, it lodged an appeal, which was subsequently rejected by a Swiss court prompting further recourse to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Federal Court Dismisses Appeal in Italian Corruption Investigation Aid Request: The Swiss authorities were asked to provide documentation for accounts linked to a specific company implicated in these transactions, amid suspicions that some of the proceeds might have been directed to politicians. Following the refusal of the company to comply with this request, it lodged an appeal, which was subsequently rejected by a Swiss court prompting further recourse to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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internationale Betrugsermittlung Fremdes Recht unentgeltliche Rechtspflege Edition von Bankunterlagen Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Imposes judicial costs on the appellant due to the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_558/2010

Sentenza del 16 dicembre 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende pubbliche, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.

B. Mediante decisione di chiusura del 21 luglio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione della documentazione di un conto presso una banca luganese intestato a A.________, società menzionata nella rogatoria. Con giudizio del 22 novembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale ha respinto un ricorso inoltrato da detta società.

C. A.________. impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di respingere la domanda di assistenza.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

1.2 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.

2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché sarebbero stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. Al suo dire, l'adempimento di queste condizioni non potrebbe essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Secondo la ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere.

2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi considerato che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, spiegando compiutamente inoltre, a titolo abbondanziale, che secondo lo stesso diritto una persona coinvolta nell'inchiesta italiana potrebbe essere considerata quale "funzionario pubblico". L'istanza inferiore ha poi illustrato il coinvolgimento del conto della ricorrente nelle transazioni oggetto dell'inchiesta estera, per cui la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando inoltre dettagliatamente l'utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, argomenti con i quali la ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 16 dicembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri