Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_527/2010 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Declares Appeal Against Transmission of Bank Documents to Italy Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_527/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a request for international mutual legal assistance from Italy concerning a criminal investigation against an individual for corruption related to public procurement. The authority from Rome alleged that the individual accepted payments to secure contracts for Italian companies and used these companies to corrupt public officials to benefit in public tenders. In response, the Cantonal Public Prosecutor's office of Ticino approved the transmission of banking documents pertaining to the individual in question. The individual subsequently contested this decision, leading to a ruling from the Federal Criminal Court, which was then appealed to the Federal Tribunal. The individual argued that the assistance requested was inappropriate and infringed upon their rights, claiming the opportunity for less intrusive measures should have been pursued instead.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Declares Appeal Against Transmission of Bank Documents to Italy Inadmissible: The authority from Rome alleged that the individual accepted payments to secure contracts for Italian companies and used these companies to corrupt public officials to benefit in public tenders. In response, the Cantonal Public Prosecutor's office of Ticino approved the transmission of banking documents pertaining to the individual in question. The individual subsequently contested this decision, leading to a ruling from the Federal Criminal Court, which was then appealed to the Federal Tribunal. The individual argued that the assistance requested was inappropriate and infringed upon their rights, claiming the opportunity for less intrusive measures should have been pursued instead.

Schlagwörter

KI-generiert
Edition von Bankunterlagen Fremdes Recht Emissionsbank Strafuntersuchung Recht auf Zugang zu Dokumenten Verhältnismässigkeitserfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs due to his defeat.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_527/2010

Sentenza del 25 novembre 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Matteo Pedrazzini,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 26 aprile 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. L'indagato avrebbe incassato somme di denaro a titolo di compenso per aver procurato commesse pubbliche a società italiane, nonché per aver utilizzato queste ultime per corrompere pubblici ufficiali, allo scopo di favorire società italiane nell'aggiudicazione di gare pubbliche.

B. Con decisione di chiusura del 26 luglio 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità estera della documentazione bancaria di un conto indicato nella rogatoria. Mediante sentenza del 4 novembre 2010, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso di A.________, titolare del conto oggetto della criticata misura di assistenza.

C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di rifiutare, per quanto lo concerne, la domanda di assistenza.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

1.2 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.

2.1 Il ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché nella fattispecie l'applicazione del principio dell'utilità potenziale della documentazione, di cui è ordinata la trasmissione all'Italia, svuoterebbe di ogni senso la nozione di proporzionalità. Sostiene poi che la giurisprudenza non avrebbe indicato in che misura lo Stato richiesto potrebbe rifiutare una domanda di assistenza prematura, che la stessa pregiudicherebbe pertanto gli interessi privati del ricorrente e metterebbe in funzione il sistema giudiziario della Svizzera richiesto quando, al suo dire, sarebbe sufficiente adottare misure meno incisive nello Stato richiedente. Egli espone che, nel caso di specie, l'audizione di un testimone o dell'indagato avrebbe permesso di evitare la rogatoria, poiché, al suo dire, le dichiarazioni di un testimone a suo carico sarebbero vaghe, nonché indirette e non dimostrerebbero un suo coinvolgimento nei fatti descritti nella domanda estera.

2.2 L'assunto è infondato. In effetti, secondo la costante prassi, nel quadro dell'estradizione e dell'assistenza non spetta alle autorità svizzere fare o far fare, se del caso all'estero, indagini circa la (contestata) credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova ( DTF 112 Ib 347 consid. 4; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; sentenze 1A.121/1999 del 13 ottobre 1999 consid. 2d in, Rep 1999 pag. 126 e 1A.283/2003 del 18 novembre 2004 consid. 4.8). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, incombe alle autorità estere risolverla ( DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244), se del caso dopo aver preso conoscenza dei documenti trasmessi dalla Svizzera, ricordato che il quesito della colpevolezza sfugge alla competenza del giudice dell'assistenza ( DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Non si è d'altra parte in presenza di un caso particolarmente importante perché in concreto è manifesto che la domanda estera non è abusiva ( DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Per di più, nella decisione impugnata il coinvolgimento del ricorrente è stato compiutamente spiegato e sia il principio della proporzionalità sia quello dell'utilità potenziale sono stati correttamente interpretati e applicati dall'istanza precedente. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

3.

3.1 Discende dalle suesposte considerazioni che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 25 novembre 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri