Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_523/2015 KI-generiert

Swiss Company Appeal over Bank Data Transfer to Italy Rejected

Geschäftsnummer 1C_523/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international legal assistance from the Italian authorities to Switzerland, initiated in 2012 and updated in 2015, concerning a criminal investigation into fraud and tax evasion by specific individuals. The Swiss Public Prosecutor's Office decided to provide documentation related to a blocked bank account belonging to a Swiss company allegedly involved. The company contested this decision, claiming it violated principles of double criminality and procedural fairness, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal after a lower court upheld the Prosecutor's decision. The appeal argued that the underlying legal issues in Italy did not meet Swiss prosecutorial standards, specifically regarding tax evasion definitions and outcomes.

Legislator-Regeste

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Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Company Appeal over Bank Data Transfer to Italy Rejected: The Swiss Public Prosecutor's Office decided to provide documentation related to a blocked bank account belonging to a Swiss company allegedly involved. The company contested this decision, claiming it violated principles of double criminality and procedural fairness, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal after a lower court upheld the Prosecutor's decision. The appeal argued that the underlying legal issues in Italy did not meet Swiss prosecutorial standards, specifically regarding tax evasion definitions and outcomes.

Schlagwörter

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ausländische Gesellschaft Bankenrecht Umbuchung Steuerhinterziehung Fremdes Recht Sperrkonto

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs following their failure in the appeal.

Art. 84 LTF

The appeal was declared inadmissible based on the criteria for admissibility concerning international legal assistance cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_523/2015

Sentenza del 19 ottobre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Eusebio, Kneubühler,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza del 30 settembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata da ultimo l'11 maggio 2015, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e altre infrazioni. L'autorità estera ha chiesto il sequestro di eventuali conti presso una determinata banca, intestati o riconducibili agli imputati.

B. Con decisione di chiusura del 10 marzo 2015, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di documentazione relativa a un conto, bloccato, intestato a A.________SA, del quale l'inquisito è l'avente diritto economico. Adita dalla società, con giudizio del 30 settembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto i ricorsi.

C. Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di ritornare gli atti alla CRP per nuovo giudizio, in via subordinata di riformarla nel senso di dichiarare irricevibile la rogatoria e i complementi, di non consegnare i documenti bancari e di dissequestrare il conto.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

1.2. L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

2.

2.1. La ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché la decisione impugnata violerebbe il principio della doppia punibilità, visto che per il diritto svizzero si tratterrebbe di fattispecie qualificabili come semplice evasione fiscale. Al riguardo, essa insiste su un preteso accertamento arbitrario dei fatti, fondato su un asserito errato presupposto dell'esistenza di un procedimento penale italiano inerente a reati configurabili quali evasione di imposte indirette (IVA) ove, giusta l'art. 50 cpv. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Il procedimento estero riguarderebbe tuttavia oramai soltanto l'ipotesi di una semplice infrazione fiscale per omesso pagamento di imposte dirette. Insiste sul fatto che nel quadro del procedimento italiano non sarebbe (più) contemplata alcuna fattispecie di evasione IVA o di imposte indirette: in effetti, in una sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano è indicato che una società dell'imputato era soggetta a regime di "reverse charge", introdotto al fine di evitare le diffuse "frodi IVA" e nella motivazione di un accordo giudiziario, menzionato nello stesso giudizio, non sarebbe evidenziata un'evasione di IVA. Ne deduce che sarebbe quindi arbitrario ritenerla in Svizzera.

2.2. Con questa argomentazione la ricorrente disattende che, come rettamente ritenuto dalla CRP, il giudice dell'assistenza deve esaminare soltanto se, fatta la dovuta trasposizione, i reati posti a fondamento della rogatoria e dei suoi complementi sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza tener conto di particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità previste dal diritto estero, ciò che è manifestamente il caso in concreto. Egli non è infatti legato a eventuali condanne o accordi intervenuti nel frattempo all'estero. La ricorrente non dimostra che la CRP si sarebbe scostata da tale invalsa prassi. Del resto, il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015 dimostra che in Italia sono tuttora in corso procedimenti contro gli inquisiti: eventuali condanne pronunciate nel frattempo, limitatamente a determinati reati, non ostano quindi alla concessione dell'assistenza. Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 19 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri