Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_473/2011 KI-generiert

Ticino Council Election Tie-Breaker Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 1C_473/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute following the national council elections in a Swiss canton on October 23, 2011, where two candidates received the same number of votes. On October 25, 2011, the cantonal government determined that a draw should be conducted, ultimately favoring one candidate without performing a recount of the votes. A complaint was subsequently filed on October 26, 2011, challenging this decision, but the federal court found that the complaint was inadmissible due to the lack of exhaustion of local legal remedies and insufficient motivation in the appeal. The court highlighted that issues regarding the election's conduct were initially the purview of the cantonal authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 89 cpv. 3 LTF, Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, Art. 80 cpv. 1 LDP, Art. 42 LTF; Ticino Council Election Tie-Breaker Appeal Admissibility: On October 25, 2011, the cantonal government determined that a draw should be conducted, ultimately favoring one candidate without performing a recount of the votes. A complaint was subsequently filed on October 26, 2011, challenging this decision, but the federal court found that the complaint was inadmissible due to the lack of exhaustion of local legal remedies and insufficient motivation in the appeal. The court highlighted that issues regarding the election's conduct were initially the purview of the cantonal authorities.

Schlagwörter

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Anspruch auf Nachzählung Lokalwahl Wahlanfechtungen Stimmrecht E-Government Stimmengleichheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

Used to decide the manifestly inadmissible appeal under the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs due to being unsuccessful.

Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to exhaust cantonal remedies.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_473/2011

Decreto del 27 ottobre 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona,

Oggetto

NR/CN-2011 (sorteggio),

ricorso contro la comunicazione del 25 ottobre 2011 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in merito all'elezione del Consiglio nazionale.

Considerando:

che nel Cantone Ticino il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo, con il sistema proporzionale a circondario unico, le elezioni dei deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015;

che i candidati Monica Duca-Widmer e Marco Romano, della lista del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979;

che in data 25 ottobre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, richiamate le normi vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e 20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; LDP, RS 161.1 e art. 11 della relativa ordinanza, RS 161.11) e la giurisprudenza, ha comunicato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito del sorteggio è stato favorevole alla candidata Monica Duca-Widmer;

che contro detta comunicazione il 26 ottobre 2011 A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare specifiche proposte di giudizio;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);

che la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 82 lett. c in relazione con l' art. 89 cpv. 3 LTF );

che, per contro, il ricorso in materia di diritti politici è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ( art. 88 cpv. 1 lett. b LTF );

che, in effetti, il ricorrente neppure tenta di spiegare perché nella fattispecie il ricorso al Governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione) previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, non sarebbe ammissibile (cfr. per detto obbligo nel quadro di irregolarità riguardanti le votazioni, DTF 137 II 177 consid. 1.2 e 1.3);

che, infatti, il Tribunale federale è competente per esaminare le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale ( art. 80 cpv. 1 LDP e 88 cpv. 1 lett. b LTF);

che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che il ricorrente sottopone al Tribunale federale domande inerenti alle modalità adottate dal Consiglio di Stato nell'ambito del sorteggio litigioso, questioni alle quali spetta dapprima semmai all'autorità cantonale dare una risposta;

che, per di più, il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione, ricordato che secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che l'atto di ricorso in esame disattende del tutto dette esigenze;

che, in effetti, il ricorrente si limita ad addurre che, visto "l'ampiezza del numero di preferenze espresse a favore dei due candidati", prima di procedere a un eventuale sorteggio "era perlomeno necessario il riconteggio" di tutte le schede a livello cantonale;

ch'egli non si confronta affatto con le norme legali che disciplinano la questione litigiosa, accennando in maniera del tutto generica che il Tribunale federale si era espresso, invero peraltro nel quadro di una votazione federale, sul diritto al riconteggio di un risultato molto stretto;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;

che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ; DTF 133 I 141 consid. 4.1);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e all'Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento.

Losanna, 27 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri