Curator Non-Ratification Voids Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal against the decision of the Data Protection and Transparency Commission of the Republic and Canton of Ticino. The appeal was initially declared inadmissible by the Cantonal Administrative Court because A.________'s curator did not ratify the appeal. Despite subsequent escalation to the Federal Tribunal, the curator confirmed their decision not to support the appeal, resulting in the Federal Tribunal determining it to be manifestly inadmissible. The legal proceedings were constrained by an established curatorship, which limits A.________'s ability to participate in judicial proceedings without the curator's involvement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Curator Non-Ratification Voids Appeal Admissibility: The appeal was initially declared inadmissible by the Cantonal Administrative Court because A.________'s curator did not ratify the appeal. Despite subsequent escalation to the Federal Tribunal, the curator confirmed their decision not to support the appeal, resulting in the Federal Tribunal determining it to be manifestly inadmissible. The legal proceedings were constrained by an established curatorship, which limits A.________'s ability to participate in judicial proceedings without the curator's involvement.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article because the legal representative did not ratify the appeal.
The court decided not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_457/2022
Sentenza del 28 settembre 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa cantonale; protezione dei dati,
ricorso contro la decisione emanata il 10 agosto 2022
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2022.246).
Considerando:
che con decisione del 10 agosto 2022 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto che il curatore dell'insorgente non aveva ratificato il gravame, ha dichiarato irricevibile un ricorso inoltrato da A.________ contro l'operato della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso alla Corte cantonale, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti ( DTF 147 I 333 consid. 1);
che, come noto al ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenze 5D_74/2022 del 3 giugno 2022 consid. 3 e 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022);
che con scritto del 21 settembre 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame che, come noto al ricorrente, si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2);
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri