Driver License Revocation Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual born in 1942 challenged the revocation of their motor vehicle driving license by the Department of Institutions of the Canton of Ticino. This license was revoked for three months following a speeding incident on February 25, 2019, in Muzzano, where the individual was caught driving at a speed of 83 km/h in a zone with a 50 km/h limit. The decision to revoke the license was confirmed by the Cantonal State Council on May 6, 2020, and subsequently, the Administrative Court of the Canton of Ticino also dismissed the individual's appeal on June 22, 2020. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing against these decisions. However, the appeal was deemed inadequately motivated for failing to address the core factual and legal arguments underpinning the previous judgments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Driver License Revocation Challenge Dismissed on Procedural Grounds: This license was revoked for three months following a speeding incident on February 25, 2019, in Muzzano, where the individual was caught driving at a speed of 83 km/h in a zone with a 50 km/h limit. The decision to revoke the license was confirmed by the Cantonal State Council on May 6, 2020, and subsequently, the Administrative Court of the Canton of Ticino also dismissed the individual's appeal on June 22, 2020. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing against these decisions. However, the appeal was deemed inadequately motivated for failing to address the core factual and legal arguments underpinning the previous judgments.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal based on insufficient reasoning via the simplified procedure.
Used to waive the collection of judicial costs due to the financial situation of the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_419/2020
Sentenza del 28 luglio 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2020
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.272).
Considerando:
che con risoluzione del 24 luglio 2019, la Sezione della circolazione, dopo la crescita in giudicato della sentenza del presidente della Pretura penale, ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a A.________, nato nel 1942, il quale, il 25 febbraio 2019 alle 17.20, aveva circolato in territorio di Muzzano a una velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 83 km/h, laddove vige un limite di 50 km/h, decisione confermata il 6 maggio 2020 dal Consiglio di Stato, che si è compiutamente espresso al riguardo;
che con giudizio del 22 giugno 2020, il giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dall'interessato, ne ha respinto in quanto ricevibile il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto ( DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che il ricorrente, limitandosi a criticare in maniera generica l'accertamento dei fatti, non si confronta con la motivazione principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente che il gravame era irricevibile poiché non motivato;
ch'egli non si confronta neppure con la motivazione abbondanziale di merito addotta dal giudice delegato, ossia che secondo la costante giurisprudenza decisiva è la messa in pericolo astratta e non concreta e che la durata del provvedimento corrisponde al minimo previsto dalla legge;
che quando la decisione impugnata si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 28 luglio 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri